Sentenza 16 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/10/2002, n. 14687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14687 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 ⚫ (IST.NE GIUDICE DI PACE 146 87/ 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogge SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITU NEGATURIR Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE R.G.N. 10515/00Presidente- - Consigliere- con. 34213 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rep. Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Ud. 03/07/02 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ENEL SPA, in persona del suo rprocuratore dott. Iodice Renato elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO 51 presso lo studio dell'avvocato LUIGI CONFALONIERI MANZI, che lo difende unitamente all'avvocato REGINALDO LECCE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CO NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBALONGA 30, presso lo studio dell'avvocato CONCETTA dall'avvocato EUGENIO CONFORTI, giusta2002 PALMA, difeso 1068 delega in atti;
-1
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 287/99 del Giudice di pace di COSENZA, depositata il 27/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato MANZI LUIGI difensore ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per accoglimento del ricorso. h -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 4 marzo 1999 CE CO conveniva 1'ENEL s.p.a. davanti al Giudice di Pace di Cosenza, al fine di ottenere il risarcimento dei danni che asseriva avere subito per effetto della abusiva installazione di pali per linee elettriche in un fondo di sua proprietà. L'ENEL S.p.a., costituitasi, resisteva alla domanda, che veniva accolta dal giudice adito con sentenza in data 27 luglio 1999. в Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'ENEL s.p.a., con un unico articolato motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso CE CO. Motivi della decisione un punto di vista logico va esaminata per prima la doglianza Da con la quale 1'ENEL s.p.a. deduce che avendo, chiesto, nella comparsa di risposta previo riconoscimento della servitù, siano liquidati i danni sulla scorta dei criteri di cui all'art. 5 bis L. 359/92 e succ. mod., aveva proposto una domanda riconvenzionale la quale eccedeva la competenza del Giudice di pace, che, di conseguenza, ex art. 34 e 36 cod. proc. civ., avrebbe dovuto spogliarsi dell'intera controversia. La doglianza è fondata. Relativamente,Il Giudice di pace ha così motivato sul punto: poi, alla domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta società per l'accertamento dell'intervenuta usucapione la stessa viene dichiarata inammissibile: dagli atti dell'istruttoria è emerso, senza ombra di dubbio, che l'installazione dei pali è avvenuta nel 1992 nè la convenuta società ha esibito documentazioni che possano accertare con certezza il momento preciso dell'installazione. Lo tesso teste AS dichiara che non vi è alcuna documentazione a Nel caso di specie si ritiene,proposito in possesso dell'Enel. pertanto, di potere decidere la domanda principale senza rimettere le parti al giudice superiore avendo accertato incidentalmente che il termine ventennale per il maturare dell'usucapione, nel caso specifico, non si è compiuto. L'ENEL s.p.a. sostiene che il Giudice di pace non avrebbe potuto rigettare una domanda riconvenzionale che esulava dalla sua competenza. La doglianza è fondata. Il Giudice di pace ha, infatti, violato il disposto dell'art. 36 cod. proc. civ., il quale stabilisce che ove la domanda riconvenzionale ecceda la competenza del giudice adito questi applica l'art. 34 cod. proc. civ. Ciò significa che il Giudice di pace avrebbe dovuto rimettere tutta la causa al Tribunale competente. L'accoglimento della doglianza in esame comporta l'assorbimento delle altre censure mosse dall'ENEL s.p.a. alla sentenza impugnata, la quale va cassata, con rinvio ad altro Giudice di pace di Cosenza, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro Giudice di pace di Cosenza. Roma, 3 luglio 2002 Slut Tucho Гил враять IL CANCELLIERE C1 CE Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 16 LLIERE CT IL CANCELLIERE C1 CE Cataniath ARTT. 46 X 39 L. 21-11-1991, N.374ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO (IST.NE GIUDICE DI PACE)