Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/09/2006, n. 36608
CASS
Sentenza 19 settembre 2006

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Massime1

In tema di omissione di soccorso, lo stato di pericolo è elemento costitutivo delle diverse ipotesi di reato previste nel primo e secondo comma dell'art. 593 cod. pen. e in quest'ultima fattispecie - a differenza della prima nella quale il pericolo è "presunto" in presenza delle situazioni descritte - lo stato di pericolo deve essere accertato, in base agli elementi che caratterizzano il reato, con valutazione "ex ante" e non "ex post", sicché una volta ritenuto sussistente il pericolo a nulla rileva che allo stesso si sia egualmente potuto far fronte con interventi e mezzi diversi.

Commentario1

  • 1Art. 593 - Omissione di soccorso
    https://www.filodiritto.com/

    1. Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro (1). 2. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità. 3. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata. (1) …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/09/2006, n. 36608
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36608
Data del deposito : 19 settembre 2006

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