Sentenza 19 settembre 2006
Massime • 1
In tema di omissione di soccorso, lo stato di pericolo è elemento costitutivo delle diverse ipotesi di reato previste nel primo e secondo comma dell'art. 593 cod. pen. e in quest'ultima fattispecie - a differenza della prima nella quale il pericolo è "presunto" in presenza delle situazioni descritte - lo stato di pericolo deve essere accertato, in base agli elementi che caratterizzano il reato, con valutazione "ex ante" e non "ex post", sicché una volta ritenuto sussistente il pericolo a nulla rileva che allo stesso si sia egualmente potuto far fronte con interventi e mezzi diversi.
Commentario • 1
- 1. Art. 593 - Omissione di soccorsohttps://www.filodiritto.com/
1. Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro (1). 2. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità. 3. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata. (1) …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/09/2006, n. 36608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36608 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Presidente - del 19/09/2006
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 1182
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 44067/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alba;
2) RA RO, n. in Torino il 04.07.1941, parte civile;
3) LV AR, n. in Reggio Calabria il 12.06.1949, parte civile;
avverso la sentenza del Tribunale di Alba - Sezione distaccata di Bra - in data 25.05.2005;
nei confronti di:
MA OV, n. in Alba il 17.01.1966;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Non comparso il difensore delle ricorrenti parti civili. OSSERVA
1. Il 25 maggio 2005 il Tribunale di Alba, in composizione monocratica - in riforma della sentenza in data 23 settembre 2004 del Giudice di pace di Bra che aveva condannato l'imputato a pena ritenuta di giustizia oltre che al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della costituita parte civile, per imputazione di cui all'art. 590 c.p., e lo aveva assolto da altra imputazione di cui all'art. 593 c.p., perché il fatto non costituisce reato -, dichiarava non doversi procedere nei confronti di OV MA "per mancanza di valida querela", confermando nel resto. Rilevava il giudice che la querela in questione era stata depositata presso la Sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alba dall'avv. OV SC e non recava "alcuna autenticazione delle sottoscrizioni dei querelanti", quella anche del difensore non potendo "in alcun modo interpretarsi come apposta per autentica...".
2.0 Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alba e le parti civili, RA RO e AR LV, per mezzo del difensore.
2.1 Il primo deduce che:
a) quanto al delitto di cui all'art. 590 c.p., illegittimamente era stata ritenuta la mancanza di valida e rituale querela, giacché "la sottoscrizione, pur senza attestazione di autenticità a cura del difensore, delle persone offese e dello stesso difensore (nella veste legale), letta unitamente al mandato a redigere e depositare l'atto contenente sottoscrizioni autenticate, non può ingenerare dubbi sulla unicità del contenuto sia nella sostanza sia nella forma"; "in tale contesto - rileva il ricorrente - va letta ed interpretata la normativa di cui all'art. 337 c.p.p., per non sconfinare in un illogico formalismo...", e "la ratio legis è rispettata e la certezza circa la provenienza dell'atto dal titolare del diritto di querela è assicurata e garantita dall'allegazione (stilata contestualmente, subito prima o subito dopo non pare di alcun rilievo processuale) alla querela stessa del mandato al difensore (con sottoscrizioni autenticate), contenente esplicito riferimento all'atto di querela, per essere stato l'avvocato incaricato sia della sua redazione sia del successivo deposito...";
b) quanto al delitto ex art. 593 c.p., il giudice aveva omesso di considerare che "è sufficiente la presenza di ferite alle persone per la materialità della fattispecie di reato, specie quando si sovrappone a diverso delitto contro la persona cagionato... dallo stesso soggetto"; sicché si incorre "nel delitto di omissione di soccorso ove pur in presenza di persona ferita non ci si attivi per prestare l'occorrente assistenza".
2.2 Le parti civili, dal canto loro, deducono che erroneamente il giudice aveva considerato "l'atto di querela ed il mandato ad essa allegato ed aventi la stessa data...non già un unico atto, ma, viceversa, due atti separati e distinti", trattandosi, invece, "di due atti strettamente ed inscindibilmente correlati, tanto da formare un tutt'unico" e "la firma del professionista per autentica deve riferirsi alle firme dei querelanti nell'atto di querela", non omettendosi di considerare, "ad abundantiam, poi il dato che anche nell'atto di querela è stata apposta al di sotto delle firme dei coniugi RA - LV la firma del legale incaricato, a conferma della autenticità delle due sottoscrizioni".
2.3 L'imputato ha prodotto, per mezzo del difensore, una memoria difensiva.
Preliminarmente deduce la inammissibilità del ricorso delle parti civili "per carenza di interesse ex art. 576 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a) ", giacché "la parte civile non è
legittimata ad impugnare le pronunce che riguardano la procedibilità dell'azione penale, per l'evidente ragione che da essa non trae alcun pregiudizio...".
Rileva, poi, che il ricorso per Cassazione del Pubblico Ministero era stato depositato nella Cancelleria del Tribunale di Alba, "anziché in quella della sezione distaccata di Bra, ossia in una Cancelleria diversa da quella del giudice che ha emesso la sentenza impugnata", laddove l'art. 582 c.p.p., comma 1, riguarda le sole parti private e i loro difensori.
Confuta, infine, nel merito, la fondatezza delle ragioni addotte dai ricorrenti a sostegno dei rispettivi gravami.
2.4 Le parti civili hanno, dal canto loro prodotto una "memoria difensiva di replica", con la quale confutano la fondatezza delle argomentazioni dell'imputato in ordine alla eccepita inammissibilità dei ricorsi, e ribadiscono quelle poste a fondamento del proprio gravame.
3.0 I rilievi di cui alla memoria difensiva dell'imputato, concernenti la dedotta inammissibilità dei ricorsi, sono destituiti di fondamento.
Deve, invero, innanzitutto rilevarsi che, deducendosi la carenza di interesse alla proposizione del gravame, in punto di procedibilità, della sola parte civile, rimane che il ricorso al riguardo è stato proposto anche dal pubblico ministero, sicché il tema, introdotto dal non contestato, sotto tale profilo, gravame della parte pubblica costituisce di certo compendio del devolutum col proposto mezzo di gravame. Per altro verso, ed in ogni caso, l'interesse della parte civile alla proposizione del gravame al riguardo è connesso alla disattesa richiesta di punizione del colpevole, previo accertamento della sussistenza del reato contestato, che successivamente coinvolge anche la ulteriore richiesta risarcitoria nei confronti dell'imputato, conseguente alla costituzione di parte civile. È, perciò, evidente l'interesse concreto ed attuale del querelante- parte civile a far rimuovere gli effetti pregiudizievoli di quella pronuncia che preclude altrimenti, oltre che la punizione del colpevole, anche, e conseguentemente, la richiesta risarcitoria, una volta che la parte abbia legittimamente optato, come la legge le consente, di far valere tale sua pretesa in sede penale (cfr. Cass., Sez. 5^, n. 36640/2005; e, in tema di oblazione, Cass., Sez. 1^, n. 11355/1995). Sotto l'altro dedotto profilo, la sezione distaccata dell'ufficio giudiziario costituisce solo una articolazione di quest'ultimo (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. 4^, n. 4838/2004; id., Sez. 1^, n. 2549/2000), non un ufficio diverso, sicché, così come non possono proporsi al riguardo questioni di competenza, il gravame è ritualmente proposto nella Cancelleria di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 582 c.p.p., comma 1. 3.1 Per quanto concerne la imputazione di cui all'art. 590 c.p. e la resa statuizione di improcedibilità, i ricorsi si palesano fondati. Invero, risulta dagli atti del procedimento (che si è abilitati a consultare denunziandosi un vizio in procedendo) che il 7 gennaio 2002 venne presentato alla Sezione di Polizia giudiziaria presso il Tribunale di Alba l'atto di querela in questione, recante le firme delle persone offese RO RA e AR LV (non autenticate dal difensore) e subito dopo quella del difensore medesimo, avv. Giorgio SC. Allegato all'atto, unitamente ad altra documentazione, è un "mandato" conferito a tale legale dalle persone offese, con loro firma questa volta autenticata, di "assisterli nella redazione dell'atto di denuncia querela nei confronti del sig. MA NN ... e di depositare il detto atto presso la Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica del Tribunale di Alba".
Ciò posto, ai sensi dell'art. 336 c.p.p., "la querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato". E, quanto alla procura speciale, reca l'art. 122 c.p.p., che essa "deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce". Quando l'atto contenga gli elementi specificativi indicati dalla norma, non sono richieste particolari formule sacramentali per la ritualità della procura speciale, una volta che, quale che sia il tenore delle espressioni usate, per il loro contenuto e la stessa collocazione dell'atto, sia da escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte (cfr. Cass., Sez. 4^, n. 14863/2004; id., Sez. 2^, n. 3678/1994; id., Sez. 6^, n. 8253/1993; id., Sez. 6^, n. 9818/1992). Nella specie, l'ampia narrazione fattuale contenuta nell'atto ed il contestuale rilascio del mandato "ad assisterli nella redazione dell'atto di denuncia querela... e di depositare il detto atto...", lascia univocamente intendere che la volontà delle parti era appunto quella di delegare il legale alla redazione e presentazione dell'atto, in relazione a quello specifico fatto di reato. Se ne deve inferire, quindi, che il legale era già investito di procura speciale al riguardo e le firme anche delle due parti sull'atto di querela per un verso non toglievano rilievo al "mandato" conferito e, per altro verso, ulteriormente corroboravano, semmai, la espressa volontà delle parti medesime: in particolare, la contestualità dei due atti (querela e "mandato") da sufficiente ed inequivoca contezza della sicura riconducibilità dell'atto di querela alle parti, dovendo gli stessi esser letti appunto nelle contestualità che li avvince, debitamente autenticate le firme dei querelanti nel "mandato" in questione.
3.2 Infondato, invece, si palesa il secondo motivo di ricorso del Procuratore Generale, concernente la imputazione ex art. 593 c.p., perseguibile di ufficio, per la quale i giudici del merito hanno espresso statuizione assolutoria.
Il giudice di primo grado, difatti, a tale divisamente è pervenuto rilevando che "i sig. RA sicuramente risultavano feriti ma non in pericolo, tant'è che si recavano al Comune di Ceresole d'Alba con la propria auto, poi con il vigile Piovano ritornavano sul luogo dell'aggressione e solo successivamente si recavano al Pronto Soccorso di Bra". Il giudice dell'appello, dal canto suo, ha rilevato che, in sostanza, condivisibilmente il giudice di pace aveva ritenuto che non sussistesse il "pericolo per la salute dei feriti". Ora, il bene giuridico tutelato dal reato in questione (pur inserito tra i delitti contro la vita e l'incolumità personale) è da individuarsi, siccome ritenuto anche da autorevole dottrina, in un bene di natura superindividuale, quello della solidarietà sociale, da preservarsi soprattutto quando siano in discussione i beni della vita e della incolumità personale di chi versa in pericolo. In particolare, lo stato di pericolo è espressamente previsto per la fattispecie di cui al comma 2 della norma incriminatrice e proprio la necessità di prevenire un danno futuro impone l'obbligo di un intervento soccorritore. E ritenendosi da autorevoli espressioni dottrinarie che quello del pericolo sia, in effetti, connotazione che attinge tutte le ipotesi disciplinate dall'art. 593 c.p., nella fattispecie di cui al comma 1, il pericolo è ritenuto presunto, allorché si determinino le condizioni normativamente indicate, mentre nella fattispecie di cui al comma 2, esso deve essere accertato alla stregua degli elementi caratterizzanti la fattispecie:
pertinentemente è stato rilevato che "... "assistenza" significa quel soccorso che si profila necessario, tenuto conto del modo, del luogo, del tempo e dei mezzi, per evitare il danno che si profila". Trattasi, in sostanza di reato istantaneo di pericolo, il quale ultimo va accertato con valutazione ex ante e non ex post, sicché una volta ritenuto sussistente il pericolo a nulla rileva che allo stesso si sia egualmente potuto far fronte con interventi e mezzi diversi.
Nel caso che occupa, è stato ritenuto che tale pericolo non sussistesse affatto;
ed al riguardo il ricorrente non formula specifiche contestazioni di sorta, limitandosi e rilevare che "è sufficiente la presenza di ferite alle persone per la materialità della fattispecie" e che il dovere di prestare assistenza ad una persona ferita incombe anche su chi le ferite abbia cagionato, dolosamente o colposamente.
4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata, limitatamente alla imputazione di cui all'art. 590 c.p., con rinvio sul capo al Tribunale di Alba, cui è d'uopo demandare anche il regolamento delle spese tre le parti private per questo grado del giudizio. Il ricorso del P.G., va nel resto rigettato.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di cui all'art. 590 c.p., con rinvio al Tribunale di Alba, cui demanda anche il regolamento delle spese tra le parti private per questo grado del giudizio.
Rigetta nel resto il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2006