Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2000, n. 2549
CASS
Sentenza 3 aprile 2000

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Il contrasto negativo che insorga fra tribunale in composizione collegiale e tribunale in composizione monocratica a proposito della competenza a decidere su una determinata questione (nella specie concernente la materia dell'esecuzione), non è inquadrabile in alcuno dei casi di conflitto previsti dall'art.28 c.p.p. (ivi compresi i c.d. "casi analoghi" di cui al comma 2 di detto articolo). Infatti la suindicata disposizione normativa trova applicazione soltanto quando, in presenza di una situazione di stallo, l'ordinamento non offra alcuna via per superarla; il che non si verifica nel caso in questione giacché, trattandosi di contrasto fra articolazioni interne di un medesimo ufficio giudiziario (del tutto analogo a quello che poteva verificarsi in passato fra sede centrale e sezioni distaccate della pretura circondariale) esso dev'essere risolto dal dirigente di detto ufficio, avuto anche riguardo a quanto previsto dagli artt.47 e 47 quater dell'ordinamento giudiziario, i quali attribuiscono, tra l'altro, al presidente del tribunale e al presidente di sezione il compito di provvedere, per quanto di rispettiva competenza, alla distribuzione del lavoro fra le sezioni e fra i singoli giudici. (Diff. Sez I, 29 maggio 2000 n. 3115, confl. comp. in proc. Giammillari, in corso di massimazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2000, n. 2549
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2549
    Data del deposito : 3 aprile 2000

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