Sentenza 3 aprile 2000
Massime • 1
Il contrasto negativo che insorga fra tribunale in composizione collegiale e tribunale in composizione monocratica a proposito della competenza a decidere su una determinata questione (nella specie concernente la materia dell'esecuzione), non è inquadrabile in alcuno dei casi di conflitto previsti dall'art.28 c.p.p. (ivi compresi i c.d. "casi analoghi" di cui al comma 2 di detto articolo). Infatti la suindicata disposizione normativa trova applicazione soltanto quando, in presenza di una situazione di stallo, l'ordinamento non offra alcuna via per superarla; il che non si verifica nel caso in questione giacché, trattandosi di contrasto fra articolazioni interne di un medesimo ufficio giudiziario (del tutto analogo a quello che poteva verificarsi in passato fra sede centrale e sezioni distaccate della pretura circondariale) esso dev'essere risolto dal dirigente di detto ufficio, avuto anche riguardo a quanto previsto dagli artt.47 e 47 quater dell'ordinamento giudiziario, i quali attribuiscono, tra l'altro, al presidente del tribunale e al presidente di sezione il compito di provvedere, per quanto di rispettiva competenza, alla distribuzione del lavoro fra le sezioni e fra i singoli giudici. (Diff. Sez I, 29 maggio 2000 n. 3115, confl. comp. in proc. Giammillari, in corso di massimazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2000, n. 2549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2549 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 03/04/2000
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MABELLINI ANNA N.2549
3. Dott. DELEHAYE ENRICO REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO N.49266/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da
TRIBUNALE TARANTO GIUD.MON. - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) OD IC n. il 06.02.1952
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MABELLINI ANNA sentite le conclusioni del P.G. Dr. Aurelio Galasso, che chiede dichiararsi inammissibili il conflitto
IN FATTO E DIRITTO
I - Con ordinanza 14.7.99 il Tribunale di Taranto in composizione collegiale dichiarava la propria incompetenza a decidere sull'incidente di esecuzione proposto dal Pubblico ministero in ordine alla rideterminazione della pena, da eseguirsi a carico di. MO LA in conseguenza dell'avvenuta unificazione, ex artt. 671 c.p.p. e 81 c.p. dei reati già giudicati da parte del Tribunale
medesimo in data 16-2,98, seguita da una nuova unificazione per continuazione attuata dal Pretore di Taranto in data 28.9.98 di parte degli stessi reati. Riteneva la competenza del giudice monocratico, avendo il secondo provvedimento quale oggetto esclusivamente sentenze del giudice predetto pronunciate.
II - Con ordinanza 9.11.99 il Tribunale di Taranto in composizione monocratica sollevava conflitto di competenza, rilevando la unicità del giudice dell'esecuzione, e la competenza dell'organo collegiale in ogni caso in cui l'esecuzione riguardi pene inflitte sia dal pretore, o attualmente dal giudice monocratico, sia dal giudice collegiale.
III - Il conflitto proposto, scaturente dalle contrastanti prese di posizione di uno stesso giudice dell'esecuzione, nelle sua forme collegiale e monocratica, non è ammissibile.
L'art. 665 c.4 bis c.p.p., nella formulazione dettata dall'206 del D.L. vo 19.2.1998 n. 51, stabilisce: "Se l'esecuzione, concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio". L'espressione "l'esecuzione è attribuita" è significativa della portata innovativa del comma introdotto con la istituzione del giudice unico di primo grado, se confrontata con la seconda parte del quarto comma dello stesso art. 665 nel testo anteriore alla modifica:"...Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi dal pretore e da altro giudice ordinario, è competente in ogni caso quest'ultimo. Non di competenza quindi si tratta, ma di suddivisione del lavoro nell'ambito di un medesimo ufficio giudiziario. La normativa concernente l'attribuzione del procedimento, al giudice monocratico o collegiale nell'ambito di uno stesso, Tribunale in materia di esecuzione rispecchia d'altra parte i criteri generali in materia di composizione del giudice apportati dalla istituzione del giudice unico di Primo grado.
Anche gli artt. 33 bis e 33 ter c.P.P., a proposito ripartizione dei reati tra giudice monocratico e giudice collegiale, usano i termini "attribuzione" e "attribuiti"; la materia è disciplinata nel capo VI, titolato "Capacità e composizione del giudice", successivo ai capi III, IV, e V, che trattano rispettivamente della competenza in generale e per materia, della competenza territoriale, e dei conflitti di giurisdizione e di competenza. In tema di capacità del giudice, disciplinata dall'art. 33 che introduce il capo VI, il legislatore del 1998, dopo aver disposto che "non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione dei giudici agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici" (c.2), ha stabilito: "non si considerano altresì attinenti alla capacità del giudice ne' al numero dei giudici necessari, per costituire l'organo giudicante, le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico"(C.3).
La disposizione viene a equiparare, sotto il profilo della non configurabilità della incapacità del giudice, i vizi di composizione numerica del giudice alla violazione delle regole concernenti altri aspetti della distribuzione degli affari penali nell'ambito di un medesimo tribunale.
La norma è seguita da altre che denotano il limitato rilievo attribuito alla trattazione di un affare penale dal giudice collegiale anziché da quello monocratico, e viceversa, rispetto, alla gravità della violazione della normativa in tema di competenza per materia che informava la disciplina precedente. A norma dell'art. 33 quinquies la inosservanza delle, disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale "è rilevata o eccepita a pena di decadenza prima della conclusione dell'udienza preliminare, o, se questa manca, entro il termine previsto dall'art. 491"; e a norma dell'art. 33 monies la stessa inosservanza, non determina l'invalidità: degli atti del procedimento, ne' l'inutilizzabilità delle prove già acquisite". Si configura quindi una irregolarità non attinente alla competenza in senso proprio, priva di conseguenze sugli atti già, espletata, suscettibile di sanatoria se non eccepita o rilevata tempestivamente. La relativa disciplina è analoga a quella dettata dall'art. 1 c. 2 d.l. 15.5.1989 n.173, convertito con modificazioni nella legge 11.7.1989 n.251 ("Interpretazione autentica degli artt. 2 e 5 della legge 1^ febbraio 1989 n. 30, relativa alla istituzione delle preture circondariali"), che recita: "la violazione dei criteri di cui al comma 1" (concernenti la distribuzione degli affari tra le sezioni distaccate) "nonché di quelli indicati nella tabella di composizione degli uffici, è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza ovvero, nel processo penale, subito dopo compiute le formalità di apertura del dibattimento insieme alle questioni preliminari. Il pretore decide immediatamente con ordinanza". Giova rilevare come in ordine alla distribuzione degli affari tra le sezioni considerate nella norma citata sia le Sezioni unite civili (10.2.94 n. 1374, ric. Vancore, RV. 204571), sia le Sezioni penali di questa Corte (Sez. I, 2.6.94 n. 2001, Malissari, RV. 204571;
Sez.I,27.9.94 n. 3509, Giusti, RV. 199919; sez. III, 12.3.96 n. 655, Girardi ed altro, RV. 204571) hanno escluso la configurabilità di conflitto di competenza, trattandosi di semplici articolazioni interne di un unico ufficio.
Con riferimento al caso del giudice dell'esecuzione qui esame, sia in base alle norme che ne disciplinano la funzione specifica, sia con riferimento al contesto ed ai precedenti in cui esse si inquadrano, deve escludersi possa profilarsi un conflitto di competenza, tra l'organo monocratico e quello collegiale. Il problema relativo ad un contrasto che tra i due organi predetti comunque insorga così da paralizzare l'attività giudiziaria, ed alla possibilità di includerlo tra i "casi analoghi" considerati dal secondo comma dell'art. 28, deve essere rivolto negativamente. La norma richiamata trova applicazione soltanto qualora l'ordinamento non offra alcuna via per sbloccare la situazione. Nel caso in esame, il contrasto interno, attinente all'attribuzione dell'incidente di esecuzione proposto all'una o all'altra delle strutture, monocratica o collegiale, nelle quali si articola uno specifico ufficio - il giudice dell'esecuzione di uno stesso tribunale, trova soluzione nei poteri attribuiti in tale materia al capo dell'ufficio. Il D.L.vo n.51 del 1998 ha infatti modificato anche l'Ordinamento giudiziario, attribuendo espressamente ai capi degli uffici, e ai presidenti di sezione per quanto di loro competenza, il compito di distribuire il lavoro, rispettivamente, tra le sezioni e tra i giudici (artt. 47 e 47 quater R.D. 30.01.1941 n.12,come modificato come, dagli artt. 12 e 13 D. L.vo 51/98, che stabiliscono le "attribuzioni" rispettivamente del presidente del tribunale e del presidente di sezione).
Spetta quindi al presidente del tribunale risolvere il contrasto in esame, tenendo conto del dettato dell'art. 665 c. 4 bis c.p.P e dei criteri tabellari già definiti (v. Cass. sez. I 16.11.95 n. 4111, Daloia, RV. 202741, in tema di conflitto negativo tra due giudici per le indagini preliminari di uno stesso Tribunale).
Ritenuto inammissibile il conflitto, gli atti devono essere trasmessi al Presidente del Tribunale di Taranto per il corso ulteriore.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il conflitto e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Taranto.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2000