Sentenza 23 maggio 2007
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 321 cod.proc.pen. riconosce al giudice il potere di disporre il sequestro preventivo quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati. Ne consegue che il pericolo rilevante, ai fini dell'adozione del sequestro, deve essere inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, connessa all'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa o al suo uso, e deve essere concreto e attuale, e per "cose pertinenti al reato" sono anche quelle che risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, sempre che la libera disponibilità di esse possa dare luogo al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze di detto reato ovvero all'agevolazione nella commissione di altri reati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2007, n. 36884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36884 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 23/05/2007
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 968
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 47114/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TH GJ, N. IL 05/04/1979;
avverso ORDINANZA del 30/10/2006 TRIB. LIBERTÀ di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere FOTI GIACOMO;
lette/sentite le conclusioni del P.G., Dr. Iannelli che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
TH GJ ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Perugia, del 30 ottobre 2006, che ha respinto la richiesta di riesame del decreto con il quale il Gip presso il Tribunale di Spoleto ha disposto, in data 19.9.06, il sequestro, nei confronti di PA Pellumb, in relazione a vicende delittuose D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, della somma di Euro 18.885,00, in precedenza già ad esso
TH sequestrata, nell'ambito di altro procedimento penale avente ad oggetto analoghe vicende delittuose, ed in parte restituitagli dal Gup presso lo stesso tribunale, con sentenza del 17.3.06 (che pure per quelle vicende ne ha affermato la penale responsabilità), in quanto non ritenute provento del reato contestato.
Con il provvedimento impugnato, il tribunale ha ritenuto che gli elementi desumibili dall'esame degli atti consentivano di ritenere configurabile a carico del OL la fattispecie delittuosa ipotizzata e la sua riferibilità, a titolo di concorso, all'indagato, ritenuto coinvolto nell'attività di traffico di stupefacenti svolta dal TH, nonché ipotizzabile il collegamento tra la somma di denaro a suo tempo sequestrata a quest'ultimo, in quanto provento della vendita dello stupefacente, ed il ruolo ricoperto dal OL nell'ambito di tale attività delittuosa, come emergente dai contenuti di una conversazione telefonica intercettata nel periodo immediatamente successivo all'arresto del TH. In punto di cautela, il tribunale ha rilevato la sussistenza di un rapporto di strumentalità tra la res sottoposta al vincolo ed il pericolo di reiterazione del reato ipotizzato ed ha altresì richiamato l'obbligatorietà della confisca del denaro, D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies. Lo stesso giudice ha ritenuto non ostative all'adottato provvedimento le statuizioni di sequestro e di parziale confisca, relative alla medesima somma, decise, nell'ambito di altro procedimento penale, nei confronti del TH. Avverso tale decisione ricorre, dunque, TH GJ che, rivendicando la titolarità delle somme sequestrate, deduce: a) violazione di norme penali e processuali, specificamente D.P.R. n.309 del 1990, artt. 73, artt. 321, 322, 324 e 125 c.p.p., n. 3,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato circa la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra il bene in sequestro ed il reato ipotizzato;
rileva, sotto tale profilo, il ricorrente l'illegittimità del sequestro disposto su una somma di denaro di sua pertinenza e già sequestrata ad altro soggetto (lo stesso TH), nell'ambito di altro procedimento, in esito al quale gran parte della stessa era stata restituita, essendo stato accertato che essa non costituiva provento del reato contestato;
sul punto, in assenza di impugnazione da parte del PM, si sarebbe formato il giudicato sostanziale;
b) violazione di norme penali e processuali, specificamente del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73, artt. 321, 322, 324 e 125 c.p.p., n. 3,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato circa la sussistenza del presupposto del "fumus commissi delicti"; sotto tale profilo rileva il ricorrente l'assenza di riscontri all'affermato collegamento tra la somma sequestrata e l'attività illecita contestata, riscontri che non possono trarsi dalle captazioni telefoniche, interpretate in maniera suggestiva;
in realtà, la riconducibilità del denaro al PA sarebbe del tutto arbitraria e persino anomalo il provvedimento di sequestro, che andrebbe a colpire delle somme già confiscate. Conclude, quindi, il ricorrente chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il ricorso è infondato.
Premesso che il ricorso per cassazione nella materia oggetto d'esame è ammesso solo per violazione di legge, ex art. 325 c.p.p., di guisa che inammissibili devono ritenersi le censure relative a presunti vizi di motivazione, peraltro, in realtà, non riscontrabili nel complesso argomentativo del provvedimento impugnato, osserva la Corte che nel caso di specie certamente presenti sono i presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento di sequestro oggetto d'esame.
Invero, in tema di sequestro preventivo, la verifica del cd. "fumus" del reato non deve estendersi al punto da includere l'accertamento della fondatezza dell'accusa, dovendo viceversa risolversi nella semplice verifica dell'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato, in relazione alla quale si evidenzi, almeno allo stato, la necessità di impedire la disponibilità della cosa ad esso pertinente, in vista del pericolo che da tale disponibilità possa derivare l'aggravamento ovvero la protrazione delle conseguenze del reato. Mentre, quanto al requisito della pertinenzialità del bene in sequestro rispetto ai reati ipotizzati, questa Corte ha affermato che: "La previsione di cui all'art. 321 c.p.p., riconosce al giudice il potere di disporre il sequestro preventivo quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati;
il pericolo rilevante, ai fini dell'adozione del sequestro, deve essere inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, connessa all'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa o al suo uso, e deve essere concreto e attuale, mentre per "cose pertinenti al reato" debbono intendersi non solo quelle caratterizzate da un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso ed a quelli futuri di cui si paventa la commissione, ma anche quelle che risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, sempre che la libera disponibilità di esse possa dare luogo al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze di detto reato ovvero all'agevolazione nella commissione di altri reati" (Cass. n. 14068/05). Orbene, nel caso di specie i giudici del riesame hanno rilevato, richiamando gli elementi investigativi acquisiti, tra cui i significativi e compromettenti contenuti di talune conversazioni telefoniche - che hanno visto nel PA uno degli interlocutori- da un lato, il pieno coinvolgimento del ricorrente in attività di commercio di sostanza stupefacente nonché la precisa riferibilità delle somme di denaro in sequestro allo stesso Dolopaj ed a dette attività (significativo è giustamente apparso il mesto riferimento ai diciottomila euro persi in conseguenza dell'arresto del TH), dall'altro, il concreto pericolo che la disponibilità di dette somme ne potesse consentire il reimpiego nel commercio della droga, anche in considerazione dell'accertato carattere continuativo e protratto nel tempo del traffico, e dunque finisse con il protrarre le conseguenze del reato ovvero con l'agevolarne la reiterazione. Mentre correttamente è stata rilevata la non ostati vita all'adozione del provvedimento la circostanza che le somme in questione sono state oggetto di precedente sequestro nei confronti di TH GJ, e solo in parte confiscate con sentenza del Gup presso il Tribunale di Spoleto, fondandosi il decreto relativo all'odierno ricorrente su emergenze investigative sopravvenute e diverse, ancora in fase di verifica, rispetto a quelle che avevano determinato l'arresto e la condanna del Vahtaj.
Insussistenti essendo i vizi dedotti, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2007