Sentenza 11 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/10/2002, n. 14546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14546 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
| Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 23968/0114 5 46 02 Dott. Erminio 33880 Dott. Bruno Rel. Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud.17/06/02 - Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AN FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, 2002 2947 che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avversO la sentenza n. 225/00 del Tribunale di TERNI, depositata il 10/01/01 R.G.N. 398/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonio udienza del 17/06/02 dal LAMORGESE;
udito l'Avvocato RICCIO per delega VALENTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Terni rigettava l'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza con la quale il Pretore della stessa sede aveva riconosciuto a RA CI il beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257/92, per il periodo ultradecennale specificato in ricorso, in cui il predetto aveva espletato attività lavorativa alle dipendenze della società Terni Acciai Speciali, come addetto, nel reparto caldareria condotte forzate, a lavorazioni comportanti l'esposizione al rischio amianto. Osservava il giudice del gravame che l'esposizione all'amianto durante l'attività lavorativa, presupposto di legge dell'invocato beneficio previdenziale, è nella previsione della norma collegata solo al dato temporale, dovendo essere protratta per oltre dieci anni, e non richiede il superamento di alcun limite minimo di concentrazione delle polveri. Né, aggiungeva il Tribunale, per l'attribuzione del beneficio in questione possono estendersi in via analogica i limiti fissati con il decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277 e successive modifiche, richiamati nella legge n. 257 del 1992, i quali sono posti a fini preventivi a tutela e garanzia della salubrità dell'ambiente. Per il lavoratore appellante la sussistenza del rischio da esposizione all'amianto era accertata in base alle risultanze processuali, essendo emersa una elevata e diffusa presenza di fibre di amianto in tutto l'ambiente di lavoro, per cui rimaneva irrilevante la diversità di mansioni dei singoli dipendenti. L'INPS ricorre per la cassazione di questa sentenza con tre motivi. Resiste il lavoratore con controricorso, illustrato con memoria. 3 Motivi della decisione Con il primo motivo l'istituto soccombente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 31, primo comma lett. a) e b) d.lgs. 15 agosto 1991 n. 277, come modificato dall'art. 3, quarto comma, legge 27 marzo 1992 n. 257 e dall'art. 16, quarto comma, legge 24 aprile 1998 n. 128, dell'art. 3, primo comma, legge 27 marzo 1992 n. 257, come sostituito dall'art. 16, quarto comma, legge 24 aprile 1998 n. 128, dell'art.13, settimo e ottavo comma, legge 257/92, come modificato dall'art. 1, primo comma, d.l. 5 giugno 1993 n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993 n. 271. Deduce l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata nell'escludere ai fini dell'attribuzione del beneficio in questione i limiti di cui al citato decreto legislativo n. 277 del 1991, contro i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Con gli altri mezzi di annullamento l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma ottavo, legge 27 marzo 1992 n. 257, come sostituito dall'art. 1, primo comma, d.l. 5 giugno 1993 n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993 n. 271, degli artt. 24, comma terzo, e 31, primo comma, decreto legislativo n. 277 del 1991, nonché dell'art. 2697 cod. civ. (secondo motivo) e violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. in uno con vizio di motivazione (terzo motivo). Assume l'errore del Tribunale circa la sussistenza del rischio amianto, affermato indipendentemente da alcuna misura di concentrazione delle fibre, ritenuta di impossibile precisa determinazione per il lungo periodo di tempo trascorso e per la modifica della reale situazione dall'epoca di utilizzazione dell'amianto nelle lavorazioni eseguite, e l'insufficienza logica del ragionamento seguito dal giudice del 4 merito per avere malgrado il suddetto rilievo ritenuto, soltanto in base a supposizioni derivanti dal parere del consulente tecnico di ufficio, un livello di concentrazione nell'aria superiore a 100 fibre per litro. Quanto all'inquinamento ambientale per la presenza di fibre, in misura elevata, in tutto l'ambiente lavorativo, tanto da rendere irrilevante la diversità di mansioni dei lavoratori, l'istituto sostiene che si tratta di affermazione della sentenza impugnata priva di qualsiasi supporto probatorio. Le suesposte censure, che, per la loro connessione, possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate. La Corte ha già chiarito in numerose decisioni, a partire dalla sentenza 3 aprile 2001 n. 4913 (seguita da Cass. 28 giugno 2001 n. 8859, 27 febbraio 2002 n. 2926 e da altre bon massimate), che l'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal'art.1, comma 1, d.l. 5 giugno 1993 n. 169 e dalla successiva legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, presuppone l'assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti, per il lavoratore medesimo, un effettivo e personale rischio morbigeno, a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al d.lgs. 15 agosto 1991 n.277 e successive modifiche, rende concreta la possibilità del manifestarsi delle patologie, quali esse siano, che la sostanza capace di generare.è L'accertamento della sussistenza di una esposizione significativa nei sensi sopra precisati deve essere compiuto dal giudice avendo riguardo alla singola collocazione lavorativa, verificando cioè nel rispetto del criterio di ripartizione 5 dell'onere probatorio ex art. 2697 cod.civ. (o, se del caso, avvalendosi dei poteri di ufficio ad esso riconosciuti nel rito del lavoro) se colui che ha fatto richiesta del beneficio di cui all'art.13, comma 8, dopo aver indicato e provato la specifica lavorazione praticata, abbia anche dimostrato che l'ambiente nel quale la stessa si svolgeva presentava una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori limite indicati (attraverso il rinvio al d.lgs n. 277/91) nell'art.3 della legge n. 257/92. Il lavoratore, inoltre, sempre nell'ottica della necessaria personalizzazione del rischio, deve dimostrare la sussistenza dell'ulteriore requisito prescritto dalla legge, vale a dire di essere stato esposto a quel rischio "qualificato" per un periodo superiore a dieci anni;
con l'avvertenza che, nel periodo in questione, devono essere computate le pause "fisiologiche” di attività (riposi, ferie, festività) che rientrano nella normale evoluzione del rapporto di lavoro. Ora, il Tribunale ha compiuto l'indagine richiesta e, all'esito, ha accertato la sussistenza di un'esposizione significativa nei sensi sopra precisati, avuto riguardo alla collocazione lavorativa dell'odierno controricorrente. Ha ritenuto provato che l'ambiente nel quale si svolgeva la lavorazione rischiosa presentava una concentrazione di polveri di amianto molto superiore ai valori limite indicati nell'art. 3 1. n. 257/92. Premesso che la norma contenuta nell'art. 13 della legge n. 257/92 ha come finalità l'allontanamento dei lavoratori occupati in imprese che utilizzano o estraggono amianto, dalle lavorazioni che li espongono al pericolo di inalazione di polveri di tali sostanze, il Tribunale ha proceduto secondo un duplice piano argomentativo, asserendo che, in linea di principio, la norma, non operando distinzioni in ordine ai livelli di inquinamento, richiede soltanto che l'esposizione abbia avuto una durata ultradecennale, senza alcun limite attinente alla concentrazione di fibre al di sotto del quale il beneficio non spetta;
ma aggiungendo subito dopo che comunque, con riferimento al caso concreto, dalle prove testimoniali espletate e dalla consulenza tecnica medico-ambientale disposta in quel grado di giudizio era emerso che il tasso di inquinamento aveva superato largamente il valore massimo tollerabile. Sebbene non sia condivisibile, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità che qui si conferma, l'interpretazione della norma nei termini espressi dalla prima proposizione del precedente paragrafo, l'errore è però senza conseguenze in considerazione dell'accertato superamento della soglia di rischio di cui agli artt. 24 e 31 del decreto legislativo n. 277 del 1991, a cui pure è subordinato il beneficio in esame, ed in tal senso deve essere corretta la motivazione della sentenza impugnata, essendo il dispositivo conforme a diritto. Il Collegio di appello ha precisato che le prove raccolte e la c.t.u. rendevano certi di "un massiccio e continuativo ultradecennale impiego di amianto nel reparto caldareria condotte forzate della ex Terni Società per l'Industria e l'Elettricità (ora Terni Acciai Speciali s.p.a.), ove era occupato l'(attuale) appellato, l'inalazione della relativa polvere da parte dello stesso e, di conseguenza, il verificarsi dell'esposizione all'amianto richiesta dalla norma". Ha chiarito che il "cospicuo inquinamento ambientale" era determinato dalla presenza dell'amianto, al quale il lavoratore si trovava esposto non solo a causa della manipolazione diretta derivante dalla specifica mansione svolta, ma anche "per effetto della presenza diffusa nell'ambiente di tale sostanza inquinante". 7 A tali valutazioni il Tribunale è pervenuto considerando che le fibre di amianto venivano portate a temperature elevate, determinando così un grave aumento del pericolo di un loro rilascio nell'ambiente per tutti i lavoratori, che malgrado le differenti mansioni espletate erano esposti a livelli di rischio amianto superiore alle 100 fibre/litro, in quanto il fenomeno della polverosità dell'amianto era presente in tutte le fasi della lavorazioni all'epoca in atto, per cui il rischio soggettivo si sommava al rischio ambientale. Oltre alla concentrazione di polveri di amianto in misura estremamente elevata e di indubbia pericolosità, tale da comportare il superamento della soglia di rischio prevista per la concessione del beneficio in questione, il Tribunale ha richiamato l'accertato dato epidemiologico, rappresentato da vari casi di lavoratori dello stesso reparto, che sebbene avessero espletato mansioni diverse, erano deceduti con acclarata asbestosi polmonare o pleurica, o per mesotelioma della pleura, o erano stati riconosciuti invalidi per patologie collegate ad insufficienza respiratoria determinata da asbestosi. Si deve quindi ritenere che il Tribunale abbia sufficientemente e logicamente motivato le conclusioni cui è pervenuto, di una esposizione ultradecennale a livelli di inquinamento da polveri di amianto superiori ai limiti previsti dalla legge per la sussistenza del rischio asbestogico qualificato. Non rileva che non sia stato consentito ai tecnici di tradurre in espressioni numeriche ciascuna esposizione. Tale operazione come ha spiegato il Tribunale riportando le motivazioni della c.t.u. - è stata resa impossibile dalla grande difficoltà di quantificare con esattezza, a distanza di tempo e in condizioni produttive mutate, la frequenza e la durata dell'esposizione.
8 - Ma è dirimente la considerazione che i consulenti, attraverso la ricostruzione dell'ambiente di lavoro e la individuazione delle fonti di esposizione all'amianto, siano potuti ugualmente pervenire a formulare un giudizio di pericolosità dell'ambiente con un margine di approssimazione di ampiezza tale da fugare ogni dubbio circa il superamento della soglia massima di tollerabilità, laddove viene riferito che anche un'esposizione della durata di pochi minuti al giorno risultava gravemente nociva. Ugualmente è a dirsi riguardo alle mansioni espletate dal lavoratore. Questi - precisa la sentenza era addetto al reparto caldareria condotte forzate, luogo di lavoro dove l'esposizione all'amianto raggiungeva valori sicuramente superiori a quelli di rischio qualificato. E' pertanto del tutto irrilevante che la sentenza non abbia accertato quali fossero le specifiche mansioni del lavoratore in detto reparto. Per quanto riguarda, infine, il periodo di esposizione, il Tribunale ne ha determinato la durata come specificata in sentenza attraverso la documentazione prodotta dall'INPS, la prova testimoniale assunta e gli elementi forniti "con precisione" dalla relazione peritale in atti. Il ricorso va, quindi rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese, I D che si liquidano come in dispositivo.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 18,00 oltre ad euro 1.050,00=(millecinquanta/00) per onorario. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Autour Lamoyen lumini ww IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 11