Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/1999, n. 617
CASS
Sentenza 22 gennaio 1999

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La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 cod. proc. civ. ha la funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come meramente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali, pertanto, il suo contenuto può essere integrato; ne consegue che non deve ritenersi richiesta per la validità dell'atto di riassunzione la medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto d'appello.

Richiesto dal lavoratore con l'atto introduttivo del giudizio il ripristino del rapporto di lavoro con conseguente pagamento delle relative retribuzioni, non costituisce mutamento delle conclusioni vietato nel giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 394 cod. proc. civ. la richiesta, per il caso di omessa riassunzione, del pagamento del risarcimento del danno nella misura degli emolumenti futuri, trattandosi, nella specie, non di domanda nuova, ma soltanto di riduzione della domanda originaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/1999, n. 617
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 617
    Data del deposito : 22 gennaio 1999

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