Sentenza 22 gennaio 1999
Massime • 2
La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 cod. proc. civ. ha la funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come meramente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali, pertanto, il suo contenuto può essere integrato; ne consegue che non deve ritenersi richiesta per la validità dell'atto di riassunzione la medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto d'appello.
Richiesto dal lavoratore con l'atto introduttivo del giudizio il ripristino del rapporto di lavoro con conseguente pagamento delle relative retribuzioni, non costituisce mutamento delle conclusioni vietato nel giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 394 cod. proc. civ. la richiesta, per il caso di omessa riassunzione, del pagamento del risarcimento del danno nella misura degli emolumenti futuri, trattandosi, nella specie, non di domanda nuova, ma soltanto di riduzione della domanda originaria.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/1999, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1999 |
Testo completo
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ENICHEM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI e MANLIO ABATI, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OI EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 235, presso lo studio dell'avvocato DONATO FRANCUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIANO ROSSI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1662/96 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 18/12/96 R.G. N. 6679/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/89 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito l'Avvocato ABATI;
udito l'Avvocato ROSSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EP OI esponeva, con ricorso al Pretore di Terni del 19.1.85, di essere da molti anni dipendente della "DI PA", società risultante dalla trasformazione di diverse precedenti imprese e che era stato colpito da intossicazione di cloruro di vinile, riconosciuta dall'INAIL come malattia professionale nel novembre del 1972. Di avere, in conseguenza, promosso azione penale e, nel corso del relativo processo, prima del dibattimento, era stato risarcito dei danni subiti col versamento di L. 20 milioni (scrittura 22.3.79). In epoca coeva, con scrittura del 19.3.79, in considerazione della gravità della malattia contratta, con la società DI PA, capogruppo, era stato pattuito un ulteriore risarcimento e il OI, al termine del provvedimento di CIG in corso, sarebbe stato reinserito, con mansioni adeguate al suo stato di salute, nell'organico dello stabilimento DI (ex ER) di Terni, ove avrebbe prestato servizio fino al raggiungimento del 60° anno, limite dell'età pensionabile.
La DI, ora DI, non aveva, però, dato attuazione all'accordo, mantenendo il ricorrente in Cassa Integrazione Guadagni, con grave danno in ordine alla minor quota dello stipendio percepito, al mancato beneficio della 13a e della 14a mensilità, agli scatti di anzianità e a tutte le indennità contrattuali e legali. Il OI conveniva, quindi, in giudizio la DI PA, chiedendo che fosse condannata a reintegrarlo nella normale attività lavorativa e a reinserirlo negli organici dello stabilimento, con mansioni adeguate al suo stato di salute a far data dal marzo 1979 o dalla scadenza del periodo di CIG in corso. Con la condanna al pagamento, a far data dal termine suddetto, della differenza fra il trattamento di Cassa Integrazione e la normale retribuzione spettante, nonché di tutte le 13e e 14e mensilità maturate, con interessi e rivalutazione.
Si costituiva la DI PA, deducendo che la società non aveva disatteso l'impegno contenuto nella lettera del 19.3.79, essendo stato, il OI, reinserito fra i dipendenti in servizio e in uno stato consono alle condizioni di salute, precisamente quale guardia di una portineria interna nella zona divisoria fra gli stabilimenti DI , IM e FI. Che il ricorrente era, infatti, rientrato, nella indicata posizione lavorativa, il 19.9.79. Aggiungeva, peraltro che, avendo il OI fatto assenze dal lavoro per gg. 194 dall'ottobre 79 al febbraio 81, era stato ricompreso, dalla subentrante soc. "Montepolimeri", nell'elenco del personale sospeso e posto ancora in CIG, ove tuttora si trovava. Che, comunque, le difficoltà del gruppo, che avevano portato alla chiusura completa degli impianti il 31.8.1984, avevano determinato la sospensione di tutto il personale dello stabilimento e non poteva, quindi, l'istante, pretendere la collocazione in impianti che più non esistevano.
Svolta l'istruttoria, con l'audizione delle parti e l'escussione dei testi, il Pretore, con sentenza del 25.1.90, respingeva la domanda, compensando le spese.
Il OI proponeva appello, del quale la DI PA chiedeva il rigetto.
Il Tribunale di Terni, con sentenza del 25.2.91, rigettava l'appello.
Il OI proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva la NI ER PA (già DI RL) e la Corte di Cassazione cassava la sentenza impugnata, rinviando la causa al Tribunale di Perugia.
Il OI riassumeva la causa davanti a detto Giudice, mentre si costituiva la resistente, in persona dell'incorporante NI PA, concludendo perché il Tribunale limitasse la pretesa risarcitoria al solo periodo compreso fra la messa in mobilità e il raggiungimento dell'età pensionabile, in quanto il rapporto di lavoro "benché sospeso è sempre proseguito sino al momento in cui il OI è stato posto in mobilità".
Disposta c.t.u., il Tribunale di Perugia, con sentenza depositata il 18 luglio 96, accoglieva la domanda e condannava l'NI PA a reintegrare il OI nella normale attività lavorativa, riassumendolo immediatamente in un posto di lavoro adeguato, con pagamento degli stipendi ed emolumenti dovutigli dal 24.2.96 alla data di riassunzione, ovvero a corrispondergli l'importo corrispondente fino al 19.3.2001 in somma capitalizzata non inferiore a L. 120.000.000. Condannava, altresì, L'NI a pagare al OI la somma di L. 235.553.369, oltre gli interessi successivi al 23.2.96. Condannava, infine, la società a tutte le spese di tutti i gradi del giudizio.
La soc. NI PA ha proposto ricorso per cassazione illustrato da memoria.
EP OI ha depositato controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cc, dell'art. 2103 cod. civ. in relazione all'accordo transattivo 17 marzo 1979. Omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Si afferma che il Tribunale di Perugia non si è attenuto a quanto disposto da questa Corte con la sentenza di rinvio, "che imponeva espressamente al giudice del merito di ricercare, attraverso una nuova indagine, in applicazione dei criteri ermeneutici stabiliti dall'art. 1362 e segg. c.c., e specificamente tenendo conto della regola dettata dall'art. 1362 cc, quelli che erano il significato e la portata dell'accordo 17 marzo 1979". Che la Corte di Cassazione aveva rinviato ad altro giudice, affinché procedesse ad una nuova interpretazione dell'accordo 17 marzo 79, applicando il principio di diritto enunciato che faceva riferimento all'art. 1367 cc. Che la Corte di Cassazione non poteva accertare quale dovesse essere l'interpretazione da dare all'accordo del 17 marzo 1979. Che, difatti, si era limitata ad affermare: "ritiene la Corte, onde non incorrere in una sovrapposizione della propria interpretazione a quella data dell'accordo transattivo dal giudice di merito, che il ricorso trova motivo di accoglimento sotto il diverso profilo della illogicità e contraddittorietà dei criteri interpretativi enunciati in motivazione e censurati dal ricorrente, laddove si rileva che la transazione va interpretata in modo che abbia un senso e non in modo che sia priva di effetti, in questo consistendo la denunciata violazione degli artt. 1362 cc e seguenti". Che, invece, i giudici perugini non avrebbero svolto il compito demandato loro da questa Corte, non avendo ricercato, attraverso la valutazione dell'accordo 17 marzo 79, alla stregua delle regole legali di interpretazione, la reale ed effettiva volontà delle parti stipulanti quell'accordo. La ricorrente si diffonde, quindi, sull'interpretazione dal lei offerta della transazione intercorsa, nel senso che il datore di lavoro era impegnato solo a non licenziare il OI in conseguenza della sua ridotta capacità lavorativa, senza che fosse escluso ne' il licenziamento per notevole inadempimento, ne' quello per una causa che non consentisse la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro (art. 2119 cc). Che non sussisteva l'obbligo di non mettere il lavoratore in Cig, dato che, anche quando il lavoratore è posto in cassa integrazione guadagni, il rapporto di lavoro continua.
Il motivo è infondato.
Se è vero che l'interpretazione del contratto pertiene, in via autonoma, al giudice del merito, è altresì vero che la Corte di Cassazione, che ha rilevato un vizio di motivazione nell'applicazione dei canoni ermeneutici, può, al fine di rendere evidente il vizio stesso, adombrare l'interpretazione che potrebbe scaturire dall'applicazione dei criteri ermeneutici e il giudice del merito, pur in piena indipendenza, può far propria, in quanto pienamente condivisa, tale prospettazione, ancorché meramente suggerita e, quindi, null'affatto vincolante, come ricavabile dalla sentenza di rinvio della Corte Suprema.
Tale è il caso di specie, nel quale il Tribunale di Perugia ha fatto propri, adottandoli, i suggerimenti interpretativi della sentenza di questa Corte del 93, dalla medesima prospettati solo al fine di evidenziare la contraddittorietà e illogicità della precedente sentenza resa dal Tribunale di Terni.
Orbene, dalla sentenza del Tribunale di Perugia e dai richiami dalla stessa effettuati alla sentenza di
In altre parole il Tribunale ebbe a interpretare il contratto sulla scorta del criterio letterale, ricostruendo la comune intenzione delle parti, con la piena osservanza, dunque, del primario criterio interpretativo di cui all'art. 1362 cc, tenuta presente, altresì, la regola di cui all'art. 1372 cc. Dalla suddetta interpretazione consegue l'obbligo assoluto di "far lavorare" il OI (e, quindi, di dargli il relativo trattamento economico) senza possibilità, dunque, di porlo in CIG. Il motivo va, pertanto, disatteso.
Col secondo motivo di ricorso, si assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 414 n. 4 d 420 cpc Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, primo co. della legge 23 luglio 1991 n.223 e dell'art. 6 della l. 15 luglio 1966 n. 604, in relazione alla lettera 2 agosto 1993. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg., dell'art. 1324 cc, in relazione alla lettera 2 agosto 93 e all'accordo sindacale 12 luglio 93. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc. Omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 n. 3 e 5 ). Si espone che nell'atto di riassunzione il OI "si era limitato a far presente che la
Che, inoltre, era stato violato il disposto dell'art. 394 cpc, avendo il OI rassegnato conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata. Che, difatti, il OI, nel ricorso introduttivo e, financo, con l'atto di riassunzione, aveva chiesto "la condanna della società convenuta alla reintegra di esso istante nella normale attività lavorativa con una mansione adeguata al suo stato di salute a far data dal marzo 1979 o dalla scadenza del periodo di Cassa integrazione guadagni in corso dal 19 marzo 1979 e la condanna della convenuta al pagamento delle differenze tra indennità Cassa integrazioni guadagni e normale retribuzione con tredicesima e quattordicesima mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria".
Che, invece, a causa del licenziamento in data 2 agosto 93, con la comparsa conclusionale del giudizio di riassunzione, aveva modificato la propria domanda, chiedendo la condanna della Enichen PA: "a) a riassumere immediatamente OI EP in un posto di lavoro adeguato, ricostruendogli carriera ed anzianità e pagandogli i relativi stipendi ed emolumenti, nonché a pagare allo stesso tutti gli arretrati di detti stipendi ed emolumenti dalla data della sua messa in cassa integrazione e successivo licenziamento fino alla data di sua riassunzione, con rivalutazione ed interessi relativi e composti"; b) "nel caso l'NI PA non possa o non voglia riassumere il OI, convertire, allora, il diritto alla riassunzione nel conseguente diritto al risarcimento del danno........e, cioè, condannare l'NI PA, in persona del suo legale rappresentante, anche al pagamento dei danni futuri (stipendi ed emolumenti futuri), secondo un calcolo probabilistico, statistico, normativo, determinandosi una loro anticipata capitalizzazione con una determinata somma unica, ovvero statuendosi una correlativa rendita da rivalutarsi secondo incidi Istat......di aumento del costo medio della vita futura ovvero mediante altro idoneo equo meccanismo finanziario".
Che tale petitum sarebbe affatto diverso dal petitum dell'originario ricorso introduttivo.
Che, inoltre, il licenziamento non era stato contestato nei 60 giorni dalla sua comunicazione, onde si era verificata decadenza per la sua impugnazione (art. 6 l. n. 604 del 1966 ed art. 5, terzo co. legge n. 223 del 91) e, quindi, trattavasi, in ogni caso, di licenziamento valido e legittimo;
che il licenziamento, essendo stato intimato il 2 agosto 93 e, dunque, successivamente all'introduzione del presente giudizio (iniziato nell'85), non poteva essere messo in discussione in sede di rinvio. Il motivo è infondato.
Esaminando, uno per uno, i differenti argomenti esposti, va rilevato, in ordine all'asserita assenza "dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" nell'atto di riassunzione, che tale ultimo atto ha la funzione di riattivare il giudizio innanzi al giudice del rinvio, ricollegandosi, per quanto attiene alle richieste delle parti, a quelle già prospettate nei precedenti giudizi e fasi di giudizio. Di conseguenza, non si richiede quella precisione di esposizione che si impone per il ricorso introduttivo o per quello di appello, avendo una mera funzione ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali va, dunque integrato il suo contenuto (per riferimenti:
IL Tribunale ha rilevato non essersi verificato mutamento di domanda. Tale convincimento appare logico e condivisibile: con l'atto introduttivo l'attore richiese, sulla base della transazione intercorsa tra le parti, il ripristino del rapporto di lavoro, quale conseguenza dell'obbligo dell'NI di farlo lavorare fino all'età pensionabile, oltre le retribuzioni o differenze di retribuzioni (stante il periodo in CIG) conseguenti.
Con le conclusioni rassegnate nel giudizio di riassunzione, forse (come ipotizzato dalla ricorrente) a seguito del licenziamento intimato, avendo l'NI chiaramente dimostrato la volontà di non riassumere il OI, questi si è limitato a richiedere tutti gli emolumenti futuri, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, da riconoscere a mezzo rendita o di anticipata capitalizzazione. Non vi è stato, dunque, nessun mutamento di domanda avendo preteso l'attore, fin dall'introduzione del giudizio, di poter lavorare e conseguire i relativi emolumenti fino al pensionamento. Con le conclusioni in esame l'attore ha ristretto la domanda, in via subordinata, a detti soli emolumenti, non avanzando, dunque, richieste nuove.
Per quanto attiene al licenziamento, ancorché intervenuto solo nel 93, esso è venuto in discussione legittimamente nel presente giudizio, a seguito dell'eccezione ad esso relativo prospettata proprio dall'NI.
Leggesi, infatti, nel ricorso per cassazione (pag. 18):"va ribadito come l'NI PA aveva puntualmente eccepito che il signor OI era stato, in data 2 agosto 1993, licenziato per collocamento in mobilità ai sensi degli artt. 24 e 4 della l. n. 223 del 1991 e come tale licenziamento fosse, ormai, diventato inoppugnabile per effetto dell'intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 5, terzo co. della l. n. 223 del 1991 e dell'art. 6 della l. n. 604 del 1966". Trattandosi di espressa eccezione proposta da una parte, il Tribunale non poteva esimersi dal considerare l'intervenuto licenziamento. IL Tribunale ne ha, quindi, rilevato l'intrinseca inefficacia, stante la stabilità assoluta riconosciuta al OI dalla transazione intercorsa tra le parti.
In proposito, va osservato: nel caso di specie la rescissione del rapporto di lavoro, ad opera della datrice di lavoro, era già avvenuta nell'84, quando, per la chiusura dello stabilimento di Terni, la società cessò di pagare le retribuzioni e negò la ripresa del lavoro. Tale rescissione del rapporto di lavoro fu un vero e proprio licenziamento, che non è altro che la rescissione del contratto di lavoro ad opera del datore di lavoro. Esso fu impugnato col ricorso introduttivo dal lavoratore, non appena questi si rese conto che la datrice di lavoro non aveva semplicemente sospeso il rapporto, bensì lo considerava cessato a tutti gli effetti. Ne consegue che anche il licenziamento ulteriore del 93 rientrava nell'impugnativa contenuta nell'atto introduttivo, che aveva dedotto l'illegittimità, comunque della rescissione del contratto di lavoro in quanto avvenuta prima del 2001, anno dell'età pensionabile. E ciò in quanto è da ritenere che, garantita la stabilità assoluta fino al raggiungimento dell'età pensionabile (giusta l'interpretazione data alla transazione in atti dal tribunale di Perugia, che ha resistito, come si è visto, alle censure proposte), l'interruzione del rapporto di lavoro da parte dell'NI, formalizzata nel 93, integrò, in realtà, un ulteriore dimostrazione di non voler osservare la transazione intercorsa, della quale, col ricorso introduttivo, era già stato chiesto il pieno adempimento.
Va aggiunto che, come già messo in luce nella
Infine, va osservato, che innanzi al Tribunale di Perugia la NI ha chiesto (cfr. conclusioni in epigrafe della sentenza impugnata) che la pretesa risarcitoria venisse limitata "per il solo periodo che va dalla mobilità al raggiungimento dell'età pensionabile", rinunciando, dunque, essa per prima, ad ogni questione, quale quella relativa al licenziamento del 93, che portasse a limitare la pretesa dell'attore ad epoca anteriore al raggiungimento dell'età pensionabile.
Anche il motivo in esame va, dunque, disatteso.
Col terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cc in relazione all'accorso 17 marzo 1979 e ciò anche in relazione all'art. 1 legge 20 maggio 1975 n. 164, agli artt. 1 e segg. della legge 9 agosto 1972 n. 464, agli artt. 1 e segg. della legge 26 maggio 1978 n. 215 ed agli artt. 1 e segg. della l. 23 luglio 1991 n. 223. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1206 e 1223 e segg. cc, nonché degli artt. 36 e 38 Cost. omessa motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 n. 3 e 5 cpc). Si assume che il OI non aveva mai lamentato l'illegittimità dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni. Che la legge espressamente esonera il datore di lavoro dall'obbligo di erogare le differenze tra il trattamento di Cassa integrazione guadagni e la retribuzione che sarebbe stata dovuta se il rapporto non fosse stato sospeso. Che il Tribunale non ha motivato in proposito. Che le indennità della Cassa Integrazione assolve all'obbligo di osservare il precetto dell'art. 36 Cost., dal momento che realizza il precetto del secondo co. dell'art. 38 Cost. Che, pertanto, non era derivato al OI nessun danno risarcibile.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale di Perugia ha ben messo in luce che oggetto della transazione intercorsa tra le parti fu l'assicurazione della stabilità assoluta del rapporto di lavoro, con l'obbligo per la datrice di lavoro "di far lavorare il ricorrente sino al termine stabilito".
È evidente che, così individuata l'obbligazione a carico della datrice di lavoro, ogni altra soluzione meno conveniente economicamente per il lavoratore, costituiva inadempimento della transazione. Quindi, anche il collocamento in CIG, comportante una perdita in termini economici per il lavoratore.
Concludendo, il ricorso va rigettato.
Ragioni di giustizia inducono a compensare, fra le parti, le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa, fra le parti, le spese di questo giudizio di cassazione.
21 ottobre 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 GENNAIO 1999.