Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2015, n. 16309
CASS
Sentenza 9 aprile 2015

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La trasmissione di atti per ragioni di competenza, da uno ad altro ufficio del P.M., non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione che, a norma dell'art. 27 cod. proc. pen., viene meno solo per effetto di formale dichiarazione del giudice che le abbia disposte, non seguita dall'emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare da parte del giudice dichiarato competente. (Fattispecie, nella quale, a seguito di contrasto negativo tra uffici del Pubblico Ministero, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello individuava la competenza di un ulteriore ufficio del P.M., cui trasmetteva gli atti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2015, n. 16309
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16309
    Data del deposito : 9 aprile 2015

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