Sentenza 9 aprile 2015
Massime • 1
La trasmissione di atti per ragioni di competenza, da uno ad altro ufficio del P.M., non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione che, a norma dell'art. 27 cod. proc. pen., viene meno solo per effetto di formale dichiarazione del giudice che le abbia disposte, non seguita dall'emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare da parte del giudice dichiarato competente. (Fattispecie, nella quale, a seguito di contrasto negativo tra uffici del Pubblico Ministero, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello individuava la competenza di un ulteriore ufficio del P.M., cui trasmetteva gli atti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2015, n. 16309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16309 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 09/04/2015
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - rel. Consigliere - N. 776
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - N. 52576/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR CE, nato a [...] il [...];
CC LI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 11/11/2014 del Tribunale di Campobasso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Aniello Roberto, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20.10.2014 il G.I.P. del Tribunale di Campobasso dichiarò non luogo a provvedere sull'istanza di revoca della misura cautelare emessa a carico di AR CE e CC LI, di dichiarazione della caducazione della misura e della propria incompetenza per territorio a seguito della trasmissione da parte del P.M. del fascicolo ad altra Procura della Repubblica.
2. Gli indagati proposero appello, ma il Tribunale di Campobasso, con ordinanza 11.11.2014 rigettò l'appello.
3. Ricorrono per cassazione gli indagati, tramite il difensore, con un unico atto, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla decisione secondo la quale non sussiste decadenza ai sensi dell'art. 27 c.p.p. e che la mera trasmissione degli atti da parte del P.M. non determinasse alcuna situazione di incompetenza. La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte Suprema di cassazione era finalizzata ad stabilire se l'ordinanza cautelare emessa dal giudice della convalida fosse soggetta alla perdita di efficacia prevista dall'art. 27 c.p.p. anche in mancanza di formale dichiarazione di incompetenza quando il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello di commissione del reato. Tuttavia ancorare l'efficacia dell'art. 27 c.p.p. ad una espressa pronunzia del giudice equivale rimettere la competenza alla sua discrezionalità. Nel caso in esame anche il G.I.p. di Chieti ha dichiarato non luogo a provvedere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha dato atto che il P.M. presso il Tribunale di Campobasso trasmise gli atti a quello presso il Tribunale de L'Aquila e quest'ultimo investì il Procuratore generale della Repubblica de L'Aquila il quale indicò la competenza del P.M. presso il Tribunale di Chieti.
La trasmissione di atti per ragioni di competenza, da uno ad altro ufficio del P.M., non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione che, a norma dell'art. 27 c.p.p., viene meno solo per effetto di formale dichiarazione del giudice che le abbia disposte, non seguita dall'emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare da parte del giudice dichiarato competente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 49419 del 02/12/2009 dep. 22/12/2009 Rv. 245600; principio ribadito da Cass., Sez. Un. Sentenza n. 12823 del 25/03/2010 dep. 02/04/2010 Rv. 246273).
Proprio la vicenda in esame rende evidente la possibilità che la valutazioni sulla competenza fra P.M. e giudice possono non coincidere e che la relativa situazione di incertezza non può determinare l'applicazione dell'art. 27 c.p.p. in assenza di formale dichiarazione di incompetenza del giudice che, sola, può consentire ad altro giudice di ritenere la propria competenza o sollevare conflitto.
2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - ciascuna al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
4. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui gli indagati si trovano ristretti perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2015