CASS
Sentenza 5 ottobre 2023
Sentenza 5 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/10/2023, n. 40480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40480 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ET RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha COcluso per il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 40480 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 27/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Lecce, CO l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di ET MA in relazione alla privazione della libertà personale subita dal 30/09/2011 al 9/03/2016 in quanto indagato del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (capo a) e del delitto di intestazione fittizia ex art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n.306 aggravato dall'essere stato commesso avvalendosi del metodo mafioso o al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di appartenenza (capo c). 2. MA ET propone ricorso censurando l'ordinanza, CO unico articolato motivo, per violazione dell'art. 606, comma 1 lett.b) ed e) in relazione agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. SeCOdo la difesa, l'ordinanza merita censura per aver ritenuto che la COdotta del ET integrasse comportamenti percepibili come indicativi di una sua COtiguità al clan AR. Si sarebbe addebitato, inspiegabilmente e immotivatamente, al ET di aver tenuto una COdotta di vita tale da determinare una falsa apparenza della sua COfigurabilità come illecito, sebbene la COoscenza del ET CO la famiglia AR risalga agli anni '70, quando si recava a Scanzano Jonico per trascorrere le vacanze estive nella terra di cui la famiglia era originaria. Il ET ha sempre frequentato la famiglia AR e non ne ha mai fatto segreto, pur non COdividendo il loro modus vivendi. SeCOdo la difesa, le intercettazioni poste a base dell'ordinanza di custodia cautelare genetica sono scarne e inutili e dimostrano in quanto tali la mancanza di COtiguità del ET al clan AR. Si COtesta il riferimento all'intercettazione ambientale fra terzi nel corso della quale IU AR lo COsidera «uomo suo» dicendo di averlo fatto camorrista, per COtestarne il valore fondante il giudizio di colpa grave, così come si COtesta il significato dato alle intercettazioni dalle quali sarebbe emerso che la gestione degli esercizi commerciali presenti all'interno dello stadio Iacovone di Taranto fosse affidata al ET e non al reale intestatario, sebbene l'unica intercettazione che serve a dimostrare il coinvolgimento del ET nella vicenda è quella in cui lo stesso afferma «i bar sono i miei allo stadiol venti anni, venti anni che ce li ho». SeCOdo la difesa tale COversazione non dimostra nulla in quanto, deCOtestualizzata dall'intero discorso, non è utile a raggiungere alcuna COclusione certa. I numerosi COtatti intrattenuti da ET CO IU e CE AR sembrano, piuttosto, dimostrare una sudditanza del ET alla famiglia AR, ai limiti CO la figura di persona offesa del reato di estorsione. Non si comprende, seCOdo la difesa, come si 2 possa ritenere gravemente imprudente e negligente una mera frequentazione scevra da cointeressenze nella commissione di reati, dimostrata dal fatto che nel medesimo processo gli altri coimputati, sebbene assolti dal reato di associazione mafiosa, siano stati COdannati per plurime fattispecie di detenzione illegale di armi, oltre ad altri gravi reati. 3. Il Procuratore generale, CO requisitoria scritta, ha COcluso per il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'ECOomia e delle Finanze, CO memoria tempestivamente depositata, ha COcluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e tendente a ottenere una inammissibile rivalutazione dei fatti. 2. La Corte territoriale, dopo aver ripercorso gli argomenti espressi dal giudice della cautela a proposito dei plurimi elementi sintomatici della sussistenza dell'associazione (pagg.4-5), ha richiamato le intercettazioni ambientali e telefoniche dalle quali tale giudice avesse desunto la gravità indiziaria circa l'inserimento di MA ET nel sodalizio mafioso facente capo ai fratelli AR. 2.1. Tali elementi fattuali, non smentiti nella sentenza assolutoria, sono stati valorizzati dal giudice della riparazione, che ha evidenziato che IU AR si riferisse a MA ET indicandolo come «uomo mio» e ha riportato testualmente una serie di intercettazioni idonee a dimostrare che gli esercizi commerciali per la somministrazione di bevande e prodotti alimentari ubicati all'interno dello stadio comunale Iacovone nel rione Salinella di Taranto, di fatto riferibili a IU AR, fossero materialmente gestiti proprio dal ET, benché formalmente intestati a LU AP, titolare della licenza commerciale e COcessionario per la gestione dei chioschi. 2.2. A pag.5 dell'ordinanza si indicano le prove della materiale gestione dei chioschi da parte del ET, nonché i numerosi COtatti intrattenuti dal ricorrente CO IU e CE AR, nel corso dei quali si affrontavano questioni relative alla gestione dei chioschi e alla devoluzione a fratelli AR di parte dei guadagni. 3 3. Affermando che la COtiguità del ET ai fratelli AR fosse dettata da un mero rapporto di amicizia, l'atto di impugnazione difetta di un adeguato COfronto CO l'ampia motivazione del provvedimento impugnato, indicativa di un corposo compendio investigativo, sulla quale si fonda il giudizio inerente alla sussistenza della COdotta ostativa al diritto alla riparazione (pagg.6-8); tale difetto di COfronto determina l'inammissibilità delle censure, che devono puntualmente individuare le ragioni del giudizio la cui legittimità viene COtestata. 3.1. A ciò si aggiunga che la Corte territoriale ha dettagliatamente descritto, quale COdotta ostativa, l'intensa frequentazione del ET CO CE e IU AR, il primo COdannato CO sentenza irrevocabile per il delitto di associazione mafiosa in qualità di capo dell'omonimo clan e il seCOdo per omicidio e tentato omicidio;
la gestione di fatto dei chioschi affidata a MA ET e IU AR;
la devoluzione di una parte dei guadagni ai fratelli AR;
l'intervento di questi ultimi nella soluzione di problematiche inerenti alla gestione dell'attività d'impresa. Elementi di fatto non sCOfessati nel giudizio di cognizione penale, nel quale l'esistenza dell'associazione mafiosa è stata esclusa perché si è ritenuto che le emergenze procedimentali non fossero idonee a dimostrare che l'associazione avesse in COcreto COseguito nell'ambiente circostante una effettiva capacità di intimidazione;
il reato di intestazione fittizia è stato, per altro verso, escluso perché si è ritenuta non dimostrata la sussistenza della finalità elusiva, posto che nè IU AR nè MA ET erano all'epoca sottoposti a misura di prevenzione. 3.2. L'ordinanza risulta, dunque, pienamente rispettosa di quell'orientamento interpretativo della Corte di legittimità seCOdo il quale la frequentazione di soggetti coinvolti in attività illecite integra di per sé un comportamento gravemente colposo idoneo a escludere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 26243601; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo', Rv. 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 25787801); nella maggior parte dei casi, si trattava peraltro di detenzione cautelare disposta nei COfronti di persone indagate quali partecipi di associazioni per delinquere, in un ambito investigativo in cui gli intrecci, gli interessi e le COnivenze tra sodali assumono valore altamente indiziario proprio in rapporto ai tratti tipici del delitto associativo. 4. Dall'esame delle pronunce in cui il principio è stato affermato può, comunque, desumersi che la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite sia COdotta idonea a COcretare il comportamento ostativo al diritto alla 4 riparazione, se e in quanto (seCOdo il tenore letterale dell'art.314 cod. proc. pen., a mente del quale rileva il comportamento che, per dolo o colpa grave, abbia dato o COcorso a dare causa alla custodia cautelare subita) sia da porre in relazione, quanto meno, di COcausalità CO il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 25848601); al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, CO lo scopo di evidenziare l'incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 26039701; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv, 24807401; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, Pavone, Rv. 22098401). Una volta svolto tale compito, il provvedimento non può ritenersi viziato per non aver sposato una diversa valutazione delle risultanze investigative. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la COdanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va COdannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Il Collegio ritiene, COformemente al dictum di Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv, 283886 (vedasi in motivazione pagg. 22 e ss., CO un principio affermato per la parte civile nel giudizio di legittimità, ma che, mutatis mutandis, trova applicazione anche in un caso come quello in esame;
vedasi anche Sez. U, n. 34559 dei 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222264) che, tenuto COto della genericità delle argomentazioni svolte nella depositata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, non debba COseguire anche la COdanna alla rifusione delle spese nei COfronti del Ministero dell'ECOomia e delle Finanze.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e COdanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Nulla sulle spese al Ministero resistente. Così deciso il 27 settembre 2023 Il onsi. 'ere estensore Il Presidente
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha COcluso per il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 40480 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 27/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Lecce, CO l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di ET MA in relazione alla privazione della libertà personale subita dal 30/09/2011 al 9/03/2016 in quanto indagato del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (capo a) e del delitto di intestazione fittizia ex art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n.306 aggravato dall'essere stato commesso avvalendosi del metodo mafioso o al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di appartenenza (capo c). 2. MA ET propone ricorso censurando l'ordinanza, CO unico articolato motivo, per violazione dell'art. 606, comma 1 lett.b) ed e) in relazione agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. SeCOdo la difesa, l'ordinanza merita censura per aver ritenuto che la COdotta del ET integrasse comportamenti percepibili come indicativi di una sua COtiguità al clan AR. Si sarebbe addebitato, inspiegabilmente e immotivatamente, al ET di aver tenuto una COdotta di vita tale da determinare una falsa apparenza della sua COfigurabilità come illecito, sebbene la COoscenza del ET CO la famiglia AR risalga agli anni '70, quando si recava a Scanzano Jonico per trascorrere le vacanze estive nella terra di cui la famiglia era originaria. Il ET ha sempre frequentato la famiglia AR e non ne ha mai fatto segreto, pur non COdividendo il loro modus vivendi. SeCOdo la difesa, le intercettazioni poste a base dell'ordinanza di custodia cautelare genetica sono scarne e inutili e dimostrano in quanto tali la mancanza di COtiguità del ET al clan AR. Si COtesta il riferimento all'intercettazione ambientale fra terzi nel corso della quale IU AR lo COsidera «uomo suo» dicendo di averlo fatto camorrista, per COtestarne il valore fondante il giudizio di colpa grave, così come si COtesta il significato dato alle intercettazioni dalle quali sarebbe emerso che la gestione degli esercizi commerciali presenti all'interno dello stadio Iacovone di Taranto fosse affidata al ET e non al reale intestatario, sebbene l'unica intercettazione che serve a dimostrare il coinvolgimento del ET nella vicenda è quella in cui lo stesso afferma «i bar sono i miei allo stadiol venti anni, venti anni che ce li ho». SeCOdo la difesa tale COversazione non dimostra nulla in quanto, deCOtestualizzata dall'intero discorso, non è utile a raggiungere alcuna COclusione certa. I numerosi COtatti intrattenuti da ET CO IU e CE AR sembrano, piuttosto, dimostrare una sudditanza del ET alla famiglia AR, ai limiti CO la figura di persona offesa del reato di estorsione. Non si comprende, seCOdo la difesa, come si 2 possa ritenere gravemente imprudente e negligente una mera frequentazione scevra da cointeressenze nella commissione di reati, dimostrata dal fatto che nel medesimo processo gli altri coimputati, sebbene assolti dal reato di associazione mafiosa, siano stati COdannati per plurime fattispecie di detenzione illegale di armi, oltre ad altri gravi reati. 3. Il Procuratore generale, CO requisitoria scritta, ha COcluso per il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'ECOomia e delle Finanze, CO memoria tempestivamente depositata, ha COcluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e tendente a ottenere una inammissibile rivalutazione dei fatti. 2. La Corte territoriale, dopo aver ripercorso gli argomenti espressi dal giudice della cautela a proposito dei plurimi elementi sintomatici della sussistenza dell'associazione (pagg.4-5), ha richiamato le intercettazioni ambientali e telefoniche dalle quali tale giudice avesse desunto la gravità indiziaria circa l'inserimento di MA ET nel sodalizio mafioso facente capo ai fratelli AR. 2.1. Tali elementi fattuali, non smentiti nella sentenza assolutoria, sono stati valorizzati dal giudice della riparazione, che ha evidenziato che IU AR si riferisse a MA ET indicandolo come «uomo mio» e ha riportato testualmente una serie di intercettazioni idonee a dimostrare che gli esercizi commerciali per la somministrazione di bevande e prodotti alimentari ubicati all'interno dello stadio comunale Iacovone nel rione Salinella di Taranto, di fatto riferibili a IU AR, fossero materialmente gestiti proprio dal ET, benché formalmente intestati a LU AP, titolare della licenza commerciale e COcessionario per la gestione dei chioschi. 2.2. A pag.5 dell'ordinanza si indicano le prove della materiale gestione dei chioschi da parte del ET, nonché i numerosi COtatti intrattenuti dal ricorrente CO IU e CE AR, nel corso dei quali si affrontavano questioni relative alla gestione dei chioschi e alla devoluzione a fratelli AR di parte dei guadagni. 3 3. Affermando che la COtiguità del ET ai fratelli AR fosse dettata da un mero rapporto di amicizia, l'atto di impugnazione difetta di un adeguato COfronto CO l'ampia motivazione del provvedimento impugnato, indicativa di un corposo compendio investigativo, sulla quale si fonda il giudizio inerente alla sussistenza della COdotta ostativa al diritto alla riparazione (pagg.6-8); tale difetto di COfronto determina l'inammissibilità delle censure, che devono puntualmente individuare le ragioni del giudizio la cui legittimità viene COtestata. 3.1. A ciò si aggiunga che la Corte territoriale ha dettagliatamente descritto, quale COdotta ostativa, l'intensa frequentazione del ET CO CE e IU AR, il primo COdannato CO sentenza irrevocabile per il delitto di associazione mafiosa in qualità di capo dell'omonimo clan e il seCOdo per omicidio e tentato omicidio;
la gestione di fatto dei chioschi affidata a MA ET e IU AR;
la devoluzione di una parte dei guadagni ai fratelli AR;
l'intervento di questi ultimi nella soluzione di problematiche inerenti alla gestione dell'attività d'impresa. Elementi di fatto non sCOfessati nel giudizio di cognizione penale, nel quale l'esistenza dell'associazione mafiosa è stata esclusa perché si è ritenuto che le emergenze procedimentali non fossero idonee a dimostrare che l'associazione avesse in COcreto COseguito nell'ambiente circostante una effettiva capacità di intimidazione;
il reato di intestazione fittizia è stato, per altro verso, escluso perché si è ritenuta non dimostrata la sussistenza della finalità elusiva, posto che nè IU AR nè MA ET erano all'epoca sottoposti a misura di prevenzione. 3.2. L'ordinanza risulta, dunque, pienamente rispettosa di quell'orientamento interpretativo della Corte di legittimità seCOdo il quale la frequentazione di soggetti coinvolti in attività illecite integra di per sé un comportamento gravemente colposo idoneo a escludere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 26243601; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo', Rv. 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 25787801); nella maggior parte dei casi, si trattava peraltro di detenzione cautelare disposta nei COfronti di persone indagate quali partecipi di associazioni per delinquere, in un ambito investigativo in cui gli intrecci, gli interessi e le COnivenze tra sodali assumono valore altamente indiziario proprio in rapporto ai tratti tipici del delitto associativo. 4. Dall'esame delle pronunce in cui il principio è stato affermato può, comunque, desumersi che la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite sia COdotta idonea a COcretare il comportamento ostativo al diritto alla 4 riparazione, se e in quanto (seCOdo il tenore letterale dell'art.314 cod. proc. pen., a mente del quale rileva il comportamento che, per dolo o colpa grave, abbia dato o COcorso a dare causa alla custodia cautelare subita) sia da porre in relazione, quanto meno, di COcausalità CO il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 25848601); al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, CO lo scopo di evidenziare l'incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 26039701; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv, 24807401; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, Pavone, Rv. 22098401). Una volta svolto tale compito, il provvedimento non può ritenersi viziato per non aver sposato una diversa valutazione delle risultanze investigative. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la COdanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va COdannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Il Collegio ritiene, COformemente al dictum di Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv, 283886 (vedasi in motivazione pagg. 22 e ss., CO un principio affermato per la parte civile nel giudizio di legittimità, ma che, mutatis mutandis, trova applicazione anche in un caso come quello in esame;
vedasi anche Sez. U, n. 34559 dei 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222264) che, tenuto COto della genericità delle argomentazioni svolte nella depositata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, non debba COseguire anche la COdanna alla rifusione delle spese nei COfronti del Ministero dell'ECOomia e delle Finanze.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e COdanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Nulla sulle spese al Ministero resistente. Così deciso il 27 settembre 2023 Il onsi. 'ere estensore Il Presidente