CASS
Sentenza 6 marzo 2023
Sentenza 6 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 06/03/2023, n. 9233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9233 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OT ST nato a [...] il [...] IL NA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 9233 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Pale -mo ha confermato la condanna di RO EF e IL PA per il reato di lesioni personali aggravate, commesso il 5 giugno 2013 ed ha dichiarato invece non doversi procedere nei confronti dell'imputata LL EN per essersi lo stesso fatto di reato estinto per prescrizione. 2. Avverso la sentenza ricorrono le imputate, tramite il difensore, proponendo un unico motivo: sul vizio motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui, ritenendo che il giudice di primo grado non avesse escluso la recidiva reiterata infraquinquennale contestata alle odierne ricorrenti, non ha dichiarato il reato da esse commesso estinto per intervenuta prescrizione. 3. Il ricorso è fondato. La facoltatività della recidiva implica un'assoluta centralità della motivazione che il giudice è tenuto a fornire sul punto. Secondo il consolidato orientamento di legittimità la motivazione, seppur implicita, deve restituire la valutazione compiuta dall'organo giurisdizionale in tutto il difficile percorso di accertamento di quei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore che sono alla base dell'aggravamento di pena disposto dal legislatore per effetto della circostanza di cui all'art. 99 cod. pen. (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, Schettino, in motivazione). Nel caso di specie, dunque, il silenzio del giudice di primo grado - reso ancora più evidente e significativo dall'estesa motivazione fornita in merito alle altre circostanze aggravanti ascritte alle ricorrenti ex art. 61, comma 1, n. 1 e 5, cod. pen. - non consente di ritenere che la recidiva contestata sia stata riconosciuta. Pertanto, non potendosi tenere conto della circostanza ad effetto speciale della citata recidiva, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che il giorno 16 aprile 2022 - data anteriore a quella del 7 giugno 2022 in cui è stata pronunciata la sentenza di secondo grado - è decorso il termine di prescrizione del reato, tenuto conto di 497 giorni di sospensione (segnatamente: 280 giorni dal 21 gennaio 2016 al 27 ottobre 2016 per astensione dei difensori e 217 giorni dal 5 marzo 2020 al 8 ottobre 2020 per astensione dei difensori). 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 23/01/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 9233 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Pale -mo ha confermato la condanna di RO EF e IL PA per il reato di lesioni personali aggravate, commesso il 5 giugno 2013 ed ha dichiarato invece non doversi procedere nei confronti dell'imputata LL EN per essersi lo stesso fatto di reato estinto per prescrizione. 2. Avverso la sentenza ricorrono le imputate, tramite il difensore, proponendo un unico motivo: sul vizio motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui, ritenendo che il giudice di primo grado non avesse escluso la recidiva reiterata infraquinquennale contestata alle odierne ricorrenti, non ha dichiarato il reato da esse commesso estinto per intervenuta prescrizione. 3. Il ricorso è fondato. La facoltatività della recidiva implica un'assoluta centralità della motivazione che il giudice è tenuto a fornire sul punto. Secondo il consolidato orientamento di legittimità la motivazione, seppur implicita, deve restituire la valutazione compiuta dall'organo giurisdizionale in tutto il difficile percorso di accertamento di quei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore che sono alla base dell'aggravamento di pena disposto dal legislatore per effetto della circostanza di cui all'art. 99 cod. pen. (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, Schettino, in motivazione). Nel caso di specie, dunque, il silenzio del giudice di primo grado - reso ancora più evidente e significativo dall'estesa motivazione fornita in merito alle altre circostanze aggravanti ascritte alle ricorrenti ex art. 61, comma 1, n. 1 e 5, cod. pen. - non consente di ritenere che la recidiva contestata sia stata riconosciuta. Pertanto, non potendosi tenere conto della circostanza ad effetto speciale della citata recidiva, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che il giorno 16 aprile 2022 - data anteriore a quella del 7 giugno 2022 in cui è stata pronunciata la sentenza di secondo grado - è decorso il termine di prescrizione del reato, tenuto conto di 497 giorni di sospensione (segnatamente: 280 giorni dal 21 gennaio 2016 al 27 ottobre 2016 per astensione dei difensori e 217 giorni dal 5 marzo 2020 al 8 ottobre 2020 per astensione dei difensori). 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 23/01/2023