Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/09/2008, n. 42131
CASS
Sentenza 30 settembre 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

È illegittimo ma non abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiari l'inutilizzabilità, o altro vizio meramente procedurale, di un atto compiuto dal P.M., disponendo che questi provveda a completare le indagini mediante la rinnovazione dell'atto. (La Corte ha precisato che l'integrazione prevista dall'art. 421-bis cod.proc.pen. riguarda esclusivamente gli adempimenti istruttori, e non si estende alla sanatoria dei vizi procedurali, e che il provvedimento impugnato, sotto il profilo strutturale, per la sua singolarità, non si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale e, sotto il profilo funzionale, non determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo).

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente di opere edili è titolare di una posizione di garanzia, ed ha l'obbligo di nominare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che permane anche nell'ipotesi in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad una impresa, l'esecuzione degli stessi sia stata subappaltata a più imprese, poichè, in caso di infortunio, la responsabilità del committente non è esclusa da quella dell'appaltatore.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/09/2008, n. 42131
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42131
    Data del deposito : 30 settembre 2008

    Testo completo