Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/04/2008, n. 22622
CASS
Sentenza 29 aprile 2008

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Massime1

In tema d'infortuni sul lavoro, il principio d'affidamento va contemperato con il principio di salvaguardia degli interessi del lavoratore "garantito" dal rispetto della normativa antinfortunistica; ne consegue che il datore di lavoro, garante dell'incolumità personale dei suoi dipendenti, è tenuto a valutare i rischi ed a prevenirli, e non può invocare a sua discolpa, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, eventuali responsabilità altrui. (In applicazione del principio, si è ritenuto che il datore di lavoro, al quale era stato contestato di non avere adeguatamente valutato i rischi correlati alla stabilità di pali messi a sua disposizione dall'ENEL, non potesse invocare a sua discolpa l'affidamento nella stabilità dei predetti pali).

Commentario1

  • 1La responsabilità dell’amministratore per gli infortuni subiti dai dipendenti dell’impresa appaltatrice
    Nicotra Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 settembre 2016

    Introduzione L'art. 26, titolo I capo III, e gli artt. 88 e ss., titolo IV capo I, del D.lgs. 09/04/2008, n. 81, c.d. T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi lavoro (emanato in attuazione dell'art. 1 della legge delega 03/08/2007, n. 123; c.d. Legge Bosetti – Gatti), disciplinano gli obblighi di sicurezza, e le conseguenti responsabilità per gli infortuni sul luogo di lavoro, gravanti sul datore di lavoro-committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi. Com'è noto, le norme antinfortunistiche (e quella generale di cui all'art. 2087 c.c.), destinate a trovare applicazione anche in campo condominiale, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/04/2008, n. 22622
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22622
Data del deposito : 29 aprile 2008

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