Sentenza 8 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3362 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
1 Aula 'A' Oggetto1 3 3 6 2 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE C 04NE Lavoro Composta dagri III.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente - R.G.N. 5993/98 .6985 VIGOLO Consigliere - Cron Dott. Luciano Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere- Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere - Ud.19/12/00 Dott. UI VIDIRI - Rel. Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio #SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig.. per diritti 8 MAR. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
D'RO SA;
intimata avverso la sentenza n. 5193/97 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 24/10/97 R.G. N. 44505/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2000 5533 udienza del 19/12/00 dal Consigliere Dott. UI -1- VIDIRI;
udito il P.M. Generale Dott. l'accoglimento in persona del Sostituto Procuratore Pietro ABBRITTI che ha concluso per del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 17 giugno 1996, il Ministero dell'Interno proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Pretore di Nola il 17 aprile 1996, ½ notificata il 18 maggio 1996, rilevando l'erroneità della decisione del primo giudice che aveva riconosciuto il diritto di D'BR OS all'assegno di invalidità a partire dal 1 luglio 1990, pur risultando inesistente il requisito socio- economico richiesto quale elemento necessario della fattispecie costitutiva del diritto unitamente a UI Viole quello sanitario, e pur non risultando agli atti l'incollocazione al lavoro della medesima. Dopo la costituzione del contraddittorio, il Tribunale di Napoli con sentenza del 24 ottobre 1997 accoglieva per quanto di ragione l'appello ed, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava dovuto l'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 118/71 con decorrenza dal 1 maggio 1993 e compensava tra le parti le spese del grado di giudizio. ☐ Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale deduceva che l'assegno di invalidità poteva riconoscersi all'istante solo a partire dal mese successivo al 4 aprile 1993, data del compimento del cinquantacinquesimo anno di età, per non essere 1 richiesto il requisito dell'incollocazione al lavoro per la concessione dell'assegno per gli ultracinquantacinquenni. Il requisito reddituale poi, concretantesi nella mancata percezione dei redditi, risultava dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 19 ottobre 1992, sussistente già da epoca antecedente alla data del riconoscimento dell'assegno. D'MB OS non si è costituita in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso il Ministero deduce violazione 1. e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118/1971 in relazione all'art. 360, primo comma, n. Guilo Viden 3 c.p.c., nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia rilevabile d'ufficio in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Sostiene il ricorrente che per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità non è richiesto soltanto il requisito sanitario, con il superamento di una certa soglia invalidante, ma anche il requisito c.d. socio-economico (possesso di un reddito entro un certo limite, incollocabilità, insussistenza di situazioni di incompatibilità) la cui prova fa carico al ricorrente (art. 2697 c.c.). Ribadisce ancora il Ministero l'insussistenza del 2 requisito socio-economico, ed evidenzia che la decisione impugnata ha ritenuto raggiunta la prova del suddetto requisito socio-economico sul presupposto della presentazione di dichiarazione di responsabilità della parte, omettendo inoltre sul requisito della c.d. qualsiasi esame incollocazione, la cui prova, per ultracinquantacinquenni, poteva essere sostituita con la dimostrazione dello stato di disoccupazione e/o non occupazione, da fornirsi dall'invalido con gli ordinari mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni. Prova che però non era stata in alcun modo fornita LO non essendo stato prodotta in giudizio alcuna valida sul mancato svolgimento di attivitàattestazione lavorativa. Il ricorso va accolto. E' principio costantemente affermato da questa Corte il requisito reddituale che al pari della incollocazione al lavoro e della capacità lavorativa – - rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione (la cui prova è a carico del soggetto richiedente l'assegno la cui mancanza, per riguardare, appunto, un elemento necessario alla fattispecie costitutiva del diritto può essere dedotto per la prima volta in sede di 3 legittimità) (cfr. ex plurimis : Cass. 16 aprile 1994 n. 3628; Cass. 26 luglio 1990 n. 7548). come taleA tale riguardo va evidenziato, anche, requisito non possa essere provato sulla base di una dell'atto di notorietà exdichiarazione sostitutiva art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, atteso che in difetto di diversa specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neppure indiziario può essere attribuito, nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà IL DE diretto ad accertare fatti, stati o qualità personali dedotti a sostegno della domanda o dell'eccezione(cfr. Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153). La piena equiparazione, a fini probatori, tra la dichiarazione resa dallo stesso soggetto interessato e le dichiarazioni asseverate da terzi, sancita dall'art. 4 1. 15/68 e ribadita dall'art. 30, comma 2, 1. 7 agosto 1990 n. 241, opera, per espressa previsione legislativa, nell'ambito di procedimenti amministrativi che si svolgono tra la pubblica amministrazione ed i privati, allo scopo di snellire e semplificare l'attività amministrativa nei confronti dei privati, i quali devono fornire la prova dei fatti, stati o qualità personali alla sussistenza dei l'adozione di determinati quali è subordinata dell'interessato (cfr. in provvedimenti a favore motivazione : Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153 cit.). La suddetta equiparazione non è, invece, configurabile in sede processuale perchè riconoscere efficacia alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (atto quest'ultimo assimilabile alle dichiarazioni scritte provenienti da terzi e, come tale, valutabile ai fini processuali) comporterebbe riconoscerle efficacia probatoria(anche soltanto a livello di indizio, con attribuzione al giudice del potere discrezionale, non sindacabile in sede di Guindo Vide legittimità, di avvalersene o meno) in contrasto con la regola generale in virtù della quale la parte non può derivare, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., elementi di prova a proprio favore da proprie dichiarazioni (cfr. in tali sensi ancora Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153 cit.). Ed avendo lamentato il ricorrente Ministero anche la mancata prova da parte dell'assicurata dello stato di incollocazione va richiamato il principio, cui questa Corte ritiene di aderire, che ai fini dell'assegno di invalidità previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971, l'invalido è da ritenersi 5 incollocato al lavoro non per effetto del mero stato di disoccupazione o non occupazione nel quale versi, ma solo quando essendo iscritto avendo presentato domanda di iscrizione) nelle speciali liste di collocamento obbligatorio non abbia conseguito - una occupazione in mansioni compatibili( cfr. in tali sensi Cass., Sez. Un., 10 gennaio 1992 n. 203); e che quando, delinvece, per il superamento cinquantacinquesimo anno di età è preclusa per l'art. 1, comma secondo, della legge n. 482 del 1968 l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della e conseguentemente la prova distessa legge 10 stato di Gunstokkun incollocazione non può essere attestata con qualificata documentazione incollocamento, inteso come stato di non occupazione e di mancata possibilità di espletamento di una attività lavorativa in mansioni compatibili al suo stato di salute, deve dall'invalido essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. tra le altre al riguardo: Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604 cui adde, più di recente, Cass. 8 giugno 2000 n. 7820; Cass. 3 giugno 2000 n. 7432). Alla luce delle argomentazioni sinora svolte la sentenza impugnata va censurata per avere dato una non corretta lettura dell'art. 13 della legge n. 118 del 6 1971 e per non avere tenuto conto dell'obbligo ricadente sull'assicurato ex art. 2967 c.c. di provare uno dei requisiti costitutivi del diritto azionato, e cioè il requisito reddituale richiesto per l'attribuzione dell'assegno di invalidità. Per i motivi esposti la sentenza impugnata va, dunque, cassata, ed alla stregua dell'art. 384 c.p.c., risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Napoli, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia tenendo presenti i principi innanzi enunciati. Al giudice di rinvio va rimessa anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2000. I IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE D , Guiſtolden O Линейно релушій L L O B Phill 3 3 5 0 . 1 . N IL CANCELLIERE T A R 3 S S A 7 ' - A Depositato in Cancelleria L 8 T - L , 1 E A 1 D S E I P S E S oggi, 8 MAR 2001 N G I E I G N S D E G I L O A A IL CANCELLIERE/ T A S ها A O D L T O T Ph E L P I , E M R O I I D R D A T S D O I G E E T R N E S E