Sentenza 17 gennaio 2008
Massime • 2
In materia di normativa antinfortunistica, l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro si estende anche ai soggetti che, nell'impresa, hanno prestato la loro opera in via autonoma.
In materia di normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche dei lavoratori dipendenti dell'appaltatore e dei lavoratori autonomi operanti nell'impresa, poiché, ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. n. 626 del 1994, è tenuto, tra l'altro, a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ed a fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro.
Commentario • 1
- 1. La responsabilità dell’amministratore per gli infortuni subiti dai dipendenti dell’impresa appaltatriceNicotra Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 settembre 2016
Introduzione L'art. 26, titolo I capo III, e gli artt. 88 e ss., titolo IV capo I, del D.lgs. 09/04/2008, n. 81, c.d. T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi lavoro (emanato in attuazione dell'art. 1 della legge delega 03/08/2007, n. 123; c.d. Legge Bosetti – Gatti), disciplinano gli obblighi di sicurezza, e le conseguenti responsabilità per gli infortuni sul luogo di lavoro, gravanti sul datore di lavoro-committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi. Com'è noto, le norme antinfortunistiche (e quella generale di cui all'art. 2087 c.c.), destinate a trovare applicazione anche in campo condominiale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2008, n. 13917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13917 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Pier Francesco - Presidente - del 17/01/2008
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 68
Dott. BLAIOTTA Rocco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 15029/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO Ivano, n. a Riva Del Garda il 18.10.1961;
avverso la sentenza in data 23 ottobre 2006 della Corte di appello di Milano in ordine al reato di cui all'art. 590 c.p.;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato avv. Failoni Claudio del Foro di Trento, che ha concluso per l'annullamento della sentenza. FATTO E DIRITTO
TT Ivano, nella qualità di legale rappresentante della "TT Alessandro s.n.c.", è stato ritenuto responsabile, per colpa generica e specifica, di un infortunio sul lavoro occorso al lavoratore RO DO, il quale, dipendente della
"Autotrasportatori RA s.n.c.", durante le operazioni di scarico di pedane in legno ("pallets"), fabbricate e vendute dalla società TT, veniva travolto da tre pallets rimasti liberi da ogni vincolo, riportando lesioni personali gravi guarite dopo oltre tre mesi, con una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per il medesimo periodo.
All'imputato, nella qualità di legale rappresentante della società committente il trasporto, era stato contestato di aver tollerato per anni che i pallets fossero caricati sui camion della RA dai suoi dipendenti, all'interno dei locali della sua azienda, anche verticalmente, in posizione del tutto instabile, atteso che gli stessi non potevano essere legati agli altri caricati orizzontalmente, in quanto non idonea a tal fine la macchinetta usata per raggiarli.
La sentenza di appello, nel confermare in foto l'impostazione della sentenza di primo grado, sottolineava che non era utilmente invocabile, ai fini di esclusione della responsabilità, un preteso divieto di ingerenza in tale fase da parte degli operatori della ditta TT, stante l'obbligo generale di eliminazione delle fonti di pericolo gravante su tutti i datori di lavoro interessati ad attività poste in essere con reciproca collaborazione. I giudici di appello escludevano, altresì, la sussistenza di un comportamento abnorme del lavoratore in grado di interrompere il nesso di causalità con la condotta omissiva del TT. Ricorre per cassazione il TT proponendo quattro motivi, articolati sotto più profili.
Con il primo sostiene la mancanza e la illogicità della motivazione laddove i giudici di merito, pur affermando che causa unica dell'evento erano state le condotte imprudenti e congiunte dei dipendenti della ditta TT e della ditta RA nell'attività di carico e di sistemazione dei palletts, illogicamente ritenevano sussistente la responsabilità dell'imputato. Sotto tale profilo si evidenziava un ulteriore vizio di valutazione in cui erano incorsi i giudici di merito che, partiti dall'errato presupposto che il RA, presente alle operazioni di carico, fosse un dipendente della omonima ditta, mentre ne era il titolare, non avevano considerato che l'organizzazione e le concrete modalità del trasporto erano di competenza dello stesso, anche con riferimento alla valutazione dei rischi connessi alla propria attività di impresa.
Si sostiene anche la carenza di motivazione sul motivo di appello con il quale era stato rappresentata una circostanza di fatto che, ad avviso della difesa, comportava l'assoluzione del prevenuto: il giorno dell'incidente il titolare della Ditta RA aveva affidato al dipendente un camion senza sponde e proprio la mancanza di paratie laterali aveva reso possibile l'incidente verificatosi. Con il secondo motivo si lamenta la violazione della legge penale sotto diversi profili.
Innanzitutto la Corte di merito, nel confermare la responsabilità penale del committente il trasporto, avrebbe violato il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 3, che prevede espressamente l'esenzione del datore di lavoro committente dall'obbligo di cooperazione e di coordinamento con l'appaltatore per l'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi di infortunio sul lavoro quando si tratta dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel caso in esame, i giudici di merito non avrebbero tenuto conto della circostanza che la responsabilità dell'incidente verificatosi per la caduta del carico instabile era riconducibile ai rischi specifici dell'impresa di autotrasporti e non del committente, che esercita un'attività di falegnameria. Neanche dalla diramazione della nota successiva all'incidente con la quale la impresa TT, richiamando il citato art. 7, evidenziava che le operazioni di carico dovevano essere eseguite dalla ditta produttrice con mezzi propri, poteva essere logicamente desunta la responsabilità del prevenuto, perché, a prescindere dall'efficacia della disposizione e dal fatto che era successiva all'incidente, in maniera assorbente doveva essere considerata la netta demarcazione tra obblighi e responsabilità facenti capo alla ditta committente e quelli gravanti sull'impresa di autotrasporti.
Sotto tale profilo, la decisione avrebbe violato l'art. 1678 c.c., in tema di contratto di trasporto, che prevede l'assunzione di responsabilità del trasportatore per l'esecuzione del contratto, e dell'art. 2087 c.c., in materia di responsabilità dell'imprenditore per la tutela delle condizioni di lavoro.
Incombevano, pertanto, ai titolare della ditta di autotrasporto l'obbligo di sovrintendere alle operazioni di carico e l'adozione di ogni accorgimento in modo da evitare qualsiasi danno per la perdita della merce durante il tragitto e nelle operazioni di scarico, come imposto dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 181. Si lamenta anche l'erronea applicazione dell'art. 119 C.d.S. in materia di responsabilità del conducente per il carico dei veicoli, gravando la corretta sistemazione della merce sul conducente del mezzo e, pertanto, sul trasportatore. In tale prospettiva, si sostiene, che destinatari della norma non sarebbero coloro che chiedono il trasporto, ma i soggetti che hanno diretto e coordinato le operazioni ed i conducenti.
Con il terzo motivo si duole del difetto di motivazione in relazione alla ritenuta posizione di garanzia del TT, in violazione dei principi consolidati in materia, secondo i quali il presupposto di tale posizione è la titolarità del potere giuridico di impedire la lesione del bene tutelato. Si imponeva, pertanto, l'assoluzione del prevenuto, sul quale, nella qualità di titolare della falegnameria, non gravava l'obbligo di provvedere alla sistemazione del carico ne' quello di controllare le modalità di carico o di legatura delle merci.
Con il quarto motivo si duole che la Corte di merito, nell'escludere l'abnormità della condotta del lavoratore, aveva omesso ogni valutazione in ordine ad un possibile concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c., applicabile anche in materia di illecito extracontrattuale per il richiamo disposto dall'art. 2056 c.c., rilevante anche in sede penale, in considerazione dell'intervenuta costituzione di parte civile. La condotta colposa dell'autista sarebbe consistita, secondo il ricorrente, nell'avere provveduto a slegare i palletts senza adottare alcuna precauzione nonostante la consapevolezza del mancato ancoraggio degli stessi. Il ricorso non merita accoglimento, siccome infondato. La sentenza impugnata è corretta nell'applicazione dei principi di diritto, non presenta vuoti motivazionali ne' è caratterizzata dalle asserite illogicità.
In proposito, giova preliminarmente evidenziare che la Corte di appello ha tenuto conto degli elementi acquisiti e ha affermato che la dinamica dell'infortunio dovesse essere ricostruita nei termini indicati dal giudice di primo grado.
Trattasi di ricostruzione qui incensurabile, in ordine alla quale deve procedersi a verificare la correttezza della decisione. A prescindere dal contenuto del contratto stipulato dalle parti, era incontrovertibile, pertanto, il fatto che il personale della ditta TT era solito da anni caricare, anche verticalmente, i palletts sui camion della RA, all'interno dei locali dell'azienda, in posizione del tutto instabile, attesa la limitata area di appoggio rispetto all'altezza, slegati dal resto del carico, così ponendo in essere delle operazioni inidonee a garantire la sicurezza dei lavoratori, in violazione del D.P.R. 27 aprile 1955, n.547, art. 181. In particolare, i giudici di merito hanno affermato,
in punto di responsabilità, che non era condivisibile la tesi difensiva secondo la quale nessun obbligo di sicurezza incombeva sulla ditta TT, non essendo questa incaricata del trasporto. Ciò sul rilievo che la ditta si era inserita, di fatto, nella operazione di trasporto, compiendo la prima operazione necessaria allo stesso, in violazione del citato art. 181, il quale prescrive, per l'imbracatura dei carichi, l'impiego di "mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio".
Individuato il ruolo ricoperto dall'imputato, mai contestato, i giudici di merito hanno, poi, ritenuto che egli fosse venuto meno ai propri doveri per non aver impartito ai dipendenti precise disposizioni per l'imbracatura dei carichi, in modo tale da renderne sicuro il trasporto, ingerendosi colposamente, di fatto, nella operazione di trasporto, così da aver posto in essere la causa dell'evento lesivo.
La Corte territoriale ha fatto, in proposito, così come ricostruito il fatto, corretta applicazione delle regole disciplinanti la materia.
Infatti, al di là delle censure concernenti la ricostruzione fattuale dell'episodio, qui, come detto, improponibili (in particolare, quella relativa alla asserita errata individuazione del soggetto responsabile delle istruzioni sulle modalità di carico, che, secondo la tesi difensiva, sarebbe stato l'autista infortunato) è da rilevare assorbentemente che, in materia di normativa antinfortunistica, l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro si estende anche ai soggetti che, nell'impresa, hanno prestato la loro opera in via autonoma (v. di recente, Sezione 4^, 25 maggio 2007-3 ottobre 2007, Sfoggia). Se è indiscutibile, infatti, che il lavoratore autonomo ha l'obbligo di munirsi dei presidi antinfortunistici connessi all'attività autonomamente prestata, è altrettanto indiscutibile che sono a carico del datore di lavoro, che si avvale di un lavoratore della prestazione autonoma, da un lato, l'obbligo di garantire le condizioni di sicurezza dell'ambiente di lavoro ove detta opera viene prestata, e, dall'altro, quello di fornire attrezzature adeguate e rispondenti alla vigente normativa di sicurezza nonché di informare il prestatore d'opera dei rischi specifici esistenti sul luogo di lavoro (v. D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 4 e ss.; D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; art. 2087 c.c.).
È di decisivo rilievo, in particolare, il disposto dell'art. 2087 c.c., in forza del quale, il datore di lavoro, anche al di là delle disposizioni specifiche, è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale di quanti prestano la loro opera nell'impresa, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'art. 40 c.p., comma 2. Tale obbligo è di così ampia portata che non può distinguersi, al riguardo, che si tratti di un lavoratore subordinato, di un soggetto a questi equiparato (cfr. D.P.R. n. 547 del 1955, art. 3, comma 2) o, anche, di persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale tra l'infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi di sicurezza.
Infatti, secondo assunto pacifico e condivisibile, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono là dove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi. Ciò, tra l'altro, dovendolo desumere dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, lett. n), che, ponendo la regola di condotta in forza della quale il datore di lavoro "prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno", dimostra che le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, anche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa (cfr. Sezione 4^, 20 aprile 2005, Stasi ed altro). In tal senso è del tutto condivisibile l'assunto del giudice di merito, secondo il quale il legale rappresentante della società committente il trasporto, il quale abbia consentito o comunque non impedito che la merce prodotta fosse caricata all'interno dei locali della sua azienda in condizioni instabile (alcuni pallets, posti verticalmente rispetto agli altri non venivano vincolati al resto del carico) è tenuto, in ogni caso, anche nei confronti del dipendente di altra ditta, che curava il trasporto della merce, al rispetto della normativa antinfortunistica, con riferimento, nella fattispecie, al D.P.R. n. 547 del 1955, richiamato art. 181, che attiene proprio alle cautele necessarie al fine di garantire la sicurezza delle operazioni di sollevamento e di carico della merce. Le regole stabilite dalla suddetta norma sono, infatti, dirette ad evitare il pericolo di "caduta" del carico, scongiurabile soltanto mediante la corretta assicurazione del medesimo, pericolo la cui valutazione comporta anche l'esame delle caratteristiche e delle funzioni del luogo in cui il carico viene depositato, atteso che la compiuta operazione di deposito su di un automezzo in vista di un trasporto integra, nel contempo, la fase finale della operazione di trasferimento previo sollevamento e la fase iniziale ed imprescindibile del trasporto stesso.
Va sottolineato, inoltre, che la norma sopra citata, come già precisato da questa Corte (Sezione 4^, 10 maggio 2006, Bicego e altro), attiene ad un reato di pericolo: ne consegue che la norma deve ritenersi violata anche nel caso in cui il carico, come nella fattispecie, cada non durante il materiale spostamento da luogo a luogo, ma successivamente, a causa della sua precaria e colpevole insufficiente assicurazione.
Parimenti infondati sono anche il secondo e terzo motivo, strettamente connessi, con i quali viene dedotta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta posizione di garanzia del TT, sostenendosi l'esenzione da responsabilità del datore di lavoro committente dall'obbligo di cooperazione e di coordinamento con l'appaltatore per l'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi di infortunio sul lavoro quando si tratta di rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
In realtà, in caso di infortunio è, sempre stato ammesso che possano aversi intrecci di responsabilità coinvolgenti anche il committente (cfr. ad esempio, Sezione 4^ 17 gennaio 1986, Marafelli), come può desumersi dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, laddove si pongono gli specifici obblighi del datore di lavoro in caso di affidamento dei lavori, all'interno dell'azienda, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. Il datore di lavoro, in tal caso, è tra l'altro tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ed a fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro. Può anzi ben dirsi che tali obblighi comportamentali determinano a carico del datore di lavoro una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche del lavoratore dipendente dell'appaltatore e, a fortiori, del lavoratore autonomo operante nell'impresa (cfr. Sezione 4^, 30 marzo 2004, Aloi;
nonché, Sezione 4^, 11 febbraio 2004, Ciresa). In senso contrario all'affermata responsabilità non potrebbe neppure invocarsi, come sostiene il ricorrente, il disposto dello stesso art. 7, u.c., laddove si esclude che gli obblighi prevenzionali del datore di lavoro possano estendersi ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Ciò perché, nella specie, era risultata accertata la positiva interferenza nell'attività del conducente dell'autocarro, sostanziatasi nella imprudente attività di carico della merce posta in essere dai dipendenti della Ditta TT a seguito della condotta omissiva del datore di lavoro, che aveva dato luogo (o, comunque, aveva contribuito) alla verificazione del sinistro. Nè possono trovare accoglimento le argomentazioni del ricorrente, di natura squisitamente civilistica, in merito al rischio proprio del contratto di trasporto, in un contesto di attribuita responsabilità per fatto illecito, idonee, semmai, a dimostrare una concorrente responsabilità del titolare della ditta RA, ma non ad escludere quella dell'imputato.
Nè potrebbe valere nel caso concreto in esame il richiamo, al principio del cd. "affidamento" in tema di infortuni sul lavoro, in virtù del quale ciascun consociato può confidare che ciascuno si comporti secondo le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell'attività che di volta in volta viene in questione - posto che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. la citata sentenza Bicego e altro, nonché i riferimenti in essa contenuti), detto principio non opera allorché il mancato rispetto da parte di terzi delle norme precauzionali di prudenza abbia la sua prima causa nell'inosservanza di tali norme da parte di colui che invoca il suddetto principio, come nel caso in esame.
Tale principio non potrebbe essere utilmente dall'imputato ne' con riferimento all'operato dei suoi dipendenti, da lui non istruiti sulle corrette modalità di esecuzione dell'operazione di carico sul veicolo condotto dalla parte offesa (mancata istruzione integrante violazione di norma antinfortunistica, ritenuta causalmente connessa con la verificazione dell'evento), ne' con riferimento alla condotta della vittima, attesa proprio la pregressa violazione rimproverata al TT.
Inaccoglibile, infine, è la doglianza articolata con il quarto motivo afferente la omessa valutazione da parte dei giudici di merito in ordine ad un possibile concorso colposo del danneggiato ex art.1227 c.c., applicabile anche in materia di illecito extracontrattuale per il richiamo disposto dall'art. 2056 c.c.. Anche in tal caso, il ricorrente introduce argomentazioni civilistiche che non possono trovare ingresso in questa sede laddove la sentenza impugnata ha escluso la pretesa abnormità del comportamento del lavoratore, con statuizione, peraltro, non contestata in questa sede. Per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2008