Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2014, n. 19216
CASS
Sentenza 9 aprile 2014

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In tema di reati fallimentari, qualora il curatore, successivamente all'inizio del processo penale per bancarotta, abbia optato per l'esercizio in sede civile dell'azione di responsabilità nei confronti del fallito, la precedente costituzione di parte civile del singolo creditore in sede penale conserva efficacia solo per i crediti di natura personale, mentre deve intendersi automaticamente caducata per i crediti della massa già azionati dallo stesso curatore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2014, n. 19216
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19216
    Data del deposito : 9 aprile 2014

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