Sentenza 9 aprile 2014
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, qualora il curatore, successivamente all'inizio del processo penale per bancarotta, abbia optato per l'esercizio in sede civile dell'azione di responsabilità nei confronti del fallito, la precedente costituzione di parte civile del singolo creditore in sede penale conserva efficacia solo per i crediti di natura personale, mentre deve intendersi automaticamente caducata per i crediti della massa già azionati dallo stesso curatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2014, n. 19216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19216 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 09/04/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 1055
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P.G. - rel. Consigliere - N. 9291/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO IC N. IL 25/10/1948;
avverso la sentenza n. 1062/2010 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 26/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Francesco Salzano, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Per la parte civile è presente l'Avvocato Cipriani il quale conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o rigettarsi il ricorso e confermarsi il provvedimento impugnato. Deposita nota spese;
Per il ricorrente è presente l'Avvocato Lucio Massignani in sost. Avv. La Morgia il quale chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. AC LE è imputato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale perché, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione e consigliere delegato dal 1991 al 10/06/1996, amministratore unico dal 13/11/2000 al 13/02/2001, amministratore occulto durante tutta la gestione della società Abruzzo Ittica S.r.l., dichiarata fallita dal tribunale di Teramo il 15/02/2001, distraeva le somme risultanti dalla vendita di mercè senza fattura e teneva i libri e le altre scritture contabili in guisa da non consentire la ricostruzione degli accadimenti aziendali.
2. Il tribunale di Teramo assolveva l'imputato da tutti i reati ascritti;
il Procuratore Generale territoriale, nonché il difensore della parte civile, proponevano appello. La corte territoriale de L'Aquila dichiarava inammissibile l'appello del pubblico ministero per genericità dei motivi e riconosceva invece la fondatezza del ricorso della parte civile, limitatamente alla distrazione nell'anno 2000 per L.
1.026.608.968. Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile, condannava AC LE al risarcimento del danno in favore della suddetta parte, da liquidarsi in separata sede.
3. Propone ricorso per Cassazione AC LE per i seguenti motivi:
a. travisamento del fatto e vizio di motivazione con riferimento all'importo di L. 1.026.608.968, asseritamente distratto nell'anno 2000. Trattasi di vizio in cui sarebbe incorso anche il perito del tribunale, che non avrebbe tenuto conto delle osservazioni critiche svolte dal consulente del gup alle operazioni della Guardia di Finanza. Il vizio di motivazione sarebbe invece ravvisabile laddove il perito afferma che la bassa percentuale di ricarico delle merci vendute nel 2001 potrebbe essere il sintomo della vendita a prezzi scarsamente remunerativi, a fronte della sfavorevole situazione congiunturale, mentre poi conclude calcolando ricarichi presuntivi analoghi a quelli degli anni precedenti.
b. Motivazione apodittica ed illogica, nonché travisamento della prova con riferimento all'incidenza del calo peso (cosiddetto sfrido) sul prezzo di vendita, con riferimento alla presunta appropriazione indebita di L. 700.000.000 da parte del dipendente Giardinelli, delegato per il deposito di Ottona, nonché con riferimento all'asserito utilizzo del "nero" per pagamenti fuoribusta a dipendenti o ai manutentori dei mezzi e ad alcuni autotrasportatori. Si contesta in particolare la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Crisologo.
e. Violazione e falsa applicazione dell'art. 576 c.p.p., perché la declaratoria di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero avrebbe comportato il definitivo giudicato sulla innocenza dell'imputato.
d. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2476 c.c., comma 6, nonché della L. Fall., artt. 52, 110 e 111; violazione del principio della par condicio creditorum.
4. La parte civile AC FI ha depositato memoria in data 20/03/2012, contestando i motivi di ricorso e chiedendo che la Corte lo dichiari inammissibile o comunque infondato.
5. Con memoria depositata il 26 luglio 2013, il ricorrente, replicando alle osservazioni di parte civile, insiste per l'accoglimento del ricorso ed allega copia della sentenza del tribunale di Teramo del 29 aprile 2013 che ha rigettato la domanda proposta dal curatore del fallimento Abruzzo Ittica Srl, finalizzata a conseguire la declaratoria di responsabilità, tra gli altri, del ricorrente per fatti sostanzialmente coincidenti con quelli di cui all'imputazione.
6. Con ulteriore memoria depositata il 10 gennaio 2014, la parte civile ribadisce ed arricchisce di nuove argomentazioni le osservazioni già svolte con la memoria precedentemente depositata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può essere accolto, per le ragioni che seguono. Il primo motivo è infondato;
innanzitutto, come osserva la parte civile nella propria memoria, spetta al giudice la scelta di condivisione fra più tesi scientifiche prospettate dai periti e dai consulenti, purché ne dia conto con idonea motivazione. Nel caso di specie, il giudice di appello ha esplicitato alle pagine 15, 16 e 17 i motivi per cui ha ritenuto di condividere le conclusioni raggiunte dal perito d'Andrea, indicando in modo espresso gli elementi confermativi della tesi d'accusa (si veda in particolare la seconda metà della pagina 16). Anche il dedotto vizio di motivazione non sussiste;
il tribunale ha indicato in modo espresso che sulla minor somma di lire 1.026.608.968 vi è stata non un'ipotesi astratta di sottrazione di attività, ma una risultanza certa, raggiunta seguendo metodiche non inficiate da meccanismi presuntivi (si vedano in particolare le pagine 16 e 17, ove si evidenzia che il raffronto tra le merci acquistate e quelle vendute è stato fatto con riferimento alle compravendite oggetto di fatturazione e che pertanto non può riferirsi alle vendite in nero di merce acquistata in nero, ma alle vendite in nero di merce acquistata con fattura).
2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, essendoci motivazione adeguata, congrua e priva di evidenti vizi logici in ordine ai tre elementi richiamati dalla difesa. Sul punto, il ricorso propone esclusivamente una diversa valutazione del materiale istruttorie, alternativa e più favorevole per l'imputato, senza contare, come prontamente rilevato dalla parte civile, che la mancata trascrizione integrale delle testimonianze invocate a sostegno del travisamento e della mancanza di adeguata motivazione rende il ricorso non autosufficiente. In ogni caso, come si è detto, non vi è indicazione di elementi certi che la corte avrebbe erroneamente percepito, ma si tratta di valutazioni discrezionali sulla prova che non consentono di ravvisare un travisamento della stessa. La corte risponde in modo specifico alle censure sui tre elementi sopra richiamati (appropriazione indebita, sfrido, "nero") alle pagine 17 e 18 della sentenza.
3. Il terzo motivo è manifestamente infondato;
la norma contenuta nell'art. 576 ha proprio la funzione di impedire che passi in giudicato l'accertamento (negativo) in ordine alla responsabilità dell'imputato, quando la parte civile impugna la sentenza. Ciò per consentire alla predetta parte di rimettere in discussione tale accertamento, al limitato fine di ottenere il richiesto risarcimento del danno. Quanto alla inammissibilità del ricorso del pubblico ministero, è noto che vi è piena autonomia fra i ricorsi della parte civile e del pubblico ministero, per cui l'inammissibilità dell'uno non si riverbera sulla ammissibilità dell'altro.
4. In merito alla possibilità di costituzione di parte civile del singolo creditore, si osserva quanto segue: innanzitutto, si deve ricordare che anche il singolo creditore è persona offesa dal reato di bancarotta fraudolenta (Sez. 5, n. 2513 del 18/12/2008, Di Sabatino, Rv. 242553), sicché sussiste senza dubbio una sua generale legittimazione alla costituzione di parte civile. La L. Fall., art. 240, comma 2, delimita tale facoltà per quanto riguarda i crediti della massa, stabilendo che i creditori sono legittimati ad esercitare l'azione civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta solo quando tale azione non sia stata esercitata dal curatore (si tratta, cioè, di una legittimazione sussidiaria;
v. Sez. 5, n. 11782 del 03/06/1980, BREMBILLA, Rv. 146578; Sez. 5, n. 43101 del 03/10/2007, Mazzotta, Rv. 238498). Qualora, invece, i creditori intendano far valere un titolo di azione propria, di natura personale (come nel caso di danni non patrimoniali), la costituzione di parte civile è consentita sempre (a titolo di legittimazione principale), anche in concorso con quella esperita dal curatore (Sez. 5, n. 42608 del 12/04/2005, De Asmundis, Rv. 232846) 5. Ciò premesso, occorre risolvere il problema della eventuale concomitanza delle due azioni (del curatore e del creditore); il problema non si verifica se il curatore si costituisce nel processo penale, perché in tal caso è preclusa (salvo per i crediti di natura personale) la costituzione del creditore. Quando, invece, il curatore sceglie di svolgere azione di responsabilità in sede civile, successivamente all'inizio del processo penale per bancarotta (come nel caso di specie), si pone il problema di cosa succeda alla costituzione di parte civile regolarmente effettuata dal creditore, quando il curatore era ancora inattivo.
6. In tal caso è evidente che non si può consentire la duplicazione di azioni (sebbene pendenti in sedi diverse) e che si deve privilegiare l'azione del curatore, al fine di salvaguardare, in costanza di fallimento, il principio della par condicio creditorum. La L. Fall., stesso art. 240, è evidente espressione di questa ratio, laddove, appunto, impedisce al creditore di costituirsi parte civile se già vi è stata costituzione del curatore per il medesimo credito.
7. La legge fallimentare (di molto anteriore all'attuale codice di rito penale) non si pone, però, il problema dell'azione in sede civile del curatore;
ritiene questo collegio che - proprio in virtù del principio emergente dall'art. 240 (impossibilità di duplicare l'azione civile per lo stesso titolo) e tenuto conto della prevalenza dell'iniziativa del curatore, quando agisce per recuperare crediti della massa - nel caso di successiva azione di responsabilità svolta dal curatore davanti al giudice civile, la costituzione di parte civile del creditore debba ritenersi automaticamente caducata, analogamente a quanto avviene quando vi è identità di soggetto, ai sensi dell'art. 82 c.p.p., comma 2. 8. Ne consegue, con riferimento alla fattispecie in esame, che AC FI aveva titolo a costituirsi parte civile quantomeno con riferimento ai danni non patrimoniali, mentre l'azione civile svolta successivamente in via autonoma dal curatore gli impedisce di ottenere alcunché a titolo di crediti non personali;
poiché la condanna al risarcimento irrogata dalla Corte d'appello è stata generica (sia per tipologia che per entità), ne consegue che il giudice civile a cui è stata demandata la liquidazione terrà conto della già esperita azione di responsabilità da parte del curatore, al fine di evitare una duplicazione di giudizio e di (eventuale) risarcimento per gli stessi addebiti di responsabilità.
9. Consegue a quanto esposto che il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenti statuizioni in punto spese e con il rimborso di quelle sostenute dalla parte civile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, spese liquidate in complessivi Euro 1.800,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2014