Sentenza 13 gennaio 2011
Massime • 1
Non v'è relazione di fungibilità tra la pena detentiva e una misura di sicurezza non detentiva (nella specie libertà vigilata provvisoriamente applicata), benché quest'ultima sia caratterizzata da forti limitazioni della libertà di locomozione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2011, n. 4740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4740 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/01/2011
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 74
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - N. 23668/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI VI N. IL 18/04/1976;
avverso l'ordinanza n. 92/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del 05/05/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioachino che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Lette le conclusioni del S. Procuratore generale, IZZO Geoacchino, per l'inammissibilità del ricorso;
Udita la relazione del Cons. Dott. Enzo Jannelli.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 14/17.5. 2010 la corte di appello di Roma, quale giudice della esecuzione a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna 27.1.2009 di EA AV ad anni tre di reclusione, mentre accoglieva l'istanza di quest' ultimo volto a che fosse dichiarata la fungibilità ex art. 657 c.p.p., del periodo di applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia con la pena detentiva definitiva da eseguire, escludeva la possibilità di computare per la determinazione di quest' ultima il periodo della libertà vigilata, succeduta alla predetta applicazione provvisoria della misura di sicurezza. Ricorre per cassazione, tramite difensore l'interessato, rilevando che, al di là della qualifica formale, la libertà vigilata era sottoposta a restrizioni e limitazioni tali da doversi equiparare e considerare una vera e propria misura di sicurezza detentiva, con la conseguenza computabilità del periodo relativo nella determinazione della pena definitiva.
Il ricorso non ha fondamento: in materia di pene e misure cautelari occorre dare peso e valore alle qualificazioni imposte dalla legge, la quale distingue nettamente, da un lato, le misure di sicurezza personali, in detentive e non detentive, tra le quali ultime viene indicata, per l'appunto, la libertà vigilata (art. 215 c.p.). Ora che la misura possa essere caratterizzata da condizionamenti e forti limitazioni nella libertà di locomozione è un dato espressamente previsto dalla sua disciplina, ma un tale dato non vale certo ad alterare la natura e la struttura della misura che si distingue sempre per definizione dalla misura di sicurezza detentiva. E solo con riferimento a quest'ultima è possibile operare un giudizio di fungibilità con la pena detentiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011