Sentenza 23 gennaio 2004
Massime • 1
Non può essere oggetto di compromesso la controversia riguardante l'impugnazione della delibera assembleare di un consorzio di urbanizzazione o di manutenzione per omessa convocazione del socio impugnante, atteso che oggetto del giudizio non è il diritto - disponibile - di partecipare all'assemblea (in concreto non sorto a causa dell'omessa convocazione), bensì la carenza di un requisito procedimentale - la convocazione, appunto, di tutti i soci - indispensabile per la formazione dell'assemblea e della deliberazione assembleare, e dunque un diritto indisponibile.
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Tribunale di Bari, sezione IV, 9 dicembre 2005, n. 2679 Napoleone, Presidente – Montaleone, Estensore SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 18.10.2004 la U., premesso in punto di fatto: di essere socio unico della A. s.r.l., e di operare in Italia attraverso la propria controllata, la quale, dotata di capitale e finanziamento da parte della stessa U. nella misura di oltre 17 milioni di Euro, aveva acquistato la proprietà di terreni siti nel territorio dei comuni di S. (VV), T. (CZ) e B. (VV) e, una volta ottenute tutte le concessioni ed autorizzazioni necessarie, aveva provveduto, per mezzo di ditte appaltatrici, a costruirvi sopra una centrale idroelettrica; …
Leggi di più… - 2. Claudio D´Alonzo, È inesistente la delibera assunta con il solo voto di soggetti non legittimati a partecipare all'assemblea (nota a Trib. Bari, 9 dicembre 2005)Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
Tribunale di Bari, sezione IV, 9 dicembre 2005, n. 2679 Napoleone, Presidente – Montaleone, Estensore SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 18.10.2004 la U., premesso in punto di fatto: di essere socio unico della A. s.r.l., e di operare in Italia attraverso la propria controllata, la quale, dotata di capitale e finanziamento da parte della stessa U. nella misura di oltre 17 milioni di Euro, aveva acquistato la proprietà di terreni siti nel territorio dei comuni di S. (VV), T. (CZ) e B. (VV) e, una volta ottenute tutte le concessioni ed autorizzazioni necessarie, aveva provveduto, per mezzo di ditte appaltatrici, a costruirvi sopra una centrale idroelettrica; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/2004, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
0 1 1489.04 M EPUBBLICA IT IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.22392/00 DELLI PRISCOLI Presidente Dott. Mario Cron. 2266 CAPPUCCIO Cons. Relatore Dott. Giammarco Rep. 284 CRISCUOLO Consigliere Dott. Alessandro Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Ud. 29/04/03 SALVAGO Consigliere Dott. Salvatore ha pronunciato la seguente: OGGETTO:impugna- zione delibera SE N TEN ZA consorziale sul ricorso proposto da: CONSORZIO di CAMPOVERDE A RIVA DI VERNOLE, in persona AE Fatano, curatore speciale avv.del 771i n Roma, via Nomentana elettivamente domiciliato l'avv.PierUI Acquarelli, Porta Pia, presso rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Stasi del foro di Lecce giusta delega in atti;
IMMOBILIARE GENERANO srl in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., Presidente del CdA avv. Giovanni Valentini Indraccolo e Vice Presidente del CdA. avv. Fabio Valentini elettivamente domiciliata in Roma, via l'avv.PierUI Nomentana 77 Porta Pia, presso 3 9 3 Caf 0 0 1 0 2 Acquarelli, rappresentata e difesa dall'avv. Ersilio Indraccolo del foro di Lecce giusta delega in atti ricorrenti -
contro
NZ IE, SI ed EL IS, IA ST D'LI ed RS PE, elettivamente domiciliati in Roma, via UI Boccherini 3, presso l'avv. Fernando Mancini, rappresentati e difesi dall'avv. Italo Signore e dall'avv. Mario Sansonetti del foro di Lecce giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n.245 del 07.04/18.05.00. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/03 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv. Bonura, con delega, per i resistenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con sentenza 07.04/18.05.00 la Corte d'appello di Lecce rigettava l'appello proposto dal Consorzio di Campoverde a Riva di Vernole
contro
EL e SI IS, RS PE, ST GI, NA LE, FR OR, IT AC, IA ST D'LI, NZ IE, AT LI per la riforma della sentenza con cui il tribunale di Lecce aveva 2 برة annullato la deliberazione consorziale in data 23.06.87, volta a prorogare la vita del consorzio di altri trentatrè anni. La Corte leccese -dopo aver escluso che ricorresse una ipotesi di intervento necessario del P.M. e dopo aver dichiarato inammissibile l'intervento in appello della s.r.l. Immobiliare Generano, perché effettuato ad adiuvandum e quindi al di fuori delle ipotesi consentite dall'art. 344 cpc- osservava che la operatività della clausola arbitrale, prevista per tutte le controversie attinenti alla interpretazione ed applicazione delle norme statutarie, doveva ritenersi esclusa tutte le volte che la controversia involgeva interessi di cui il socio non poteva disporre, come l'interesse a concorrere alla formazione della volontà sociale nelle forme dell'espressione del voto o l'interesse a prorogare la vita dell'ente per altri 33 anni. Nel caso, il consorzio, soggetto alla disciplina delle associazioni non riconosciute (anziché a quella della comunione, come aveva invece ritenuto il giudice di primo grado) aveva omesso di convocare il socio NZ IE ed era quindi venuto a mancare uno dei requisti procedimentali, sia pattiziamente (art. 15 dello statuto) che normativamente (art. 20 cc) previsti, indispensabili per la formazione di una delibera imputabile alla associazione, con conseguente inesistenza, e non solo annullabilità, della delibera assembleare in questione. Il rigetto dell'appello del Consorzio comportava l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato dei convenuti, volto alla declaratoria di nullità di tutte le deliberazioni adottate nella assemblea in questione. Contro la sentenza, notificata il 04.07.00, hanno proposto ricorso il Consorzio Campoverde a Riva di Vernole e la srl Immobiliare Generano esponendo, con atto notificato il 06.11.00, cinque motivi di censura. 3 Cof Resistono, con controricorso notificato il 15.12.00, NZ IE, SI ed EL IS, IA ST D'LI ed RS PE. Motivi della decisione La sentenza impugnata risulta notificata il 24.07.00 ed il ricorso è stato notificato il 6.11.00: poiché dal 14 agosto al 15 settembre il decorso dei termini processuali è sospeso (1.s. 742/69) il ricorso risulta proposto il 58° giorno dalla notifica della sentenza, e quindi entro il termine di 60 giorni previsto a pena di inammissibilità dell'art. 325 cpc: la eccezione del controricorrente è infondata. Col primo motivo di ricorso viene riproposta la eccezione di competenza arbitrale, nel rilievo che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che la controversia vertesse sul diritto del socio a concorrere alla formazione della volontà dell'organismo collettivo 0 sul contenuto della delibera assembleare, quando invece era in discussione il diritto, di cui l'IE poteva sicuramente disporre, di partecipare all'assemblea. Col secondo motivo, si censura la sentenza per aver escluso la necessità dell'intervento del P.M., quando la ratio dell'art. 23 cc, pur dettato per le associazioni riconosciute, va ravvisata nella possibilità di contrasto tra interesse pubblico ed interesse privato, contrasto che si può verificare anche nell'ambito delle associazioni non riconosciute. Col terzo motivo, si assume la violazione di legge ed il vizio di motivazione perché, a fronte della dedotta esistenza di un mandato di fatto rilasciato da NZ IE al padre UI IE, la Corte leccese aveva omesso di pronunciarsi, totalmente ignorando l'ipotesi del mandato. 4 برة Col quarto motivo si deduce travisamento della prova testimoniale, perché la deposizione di UI IE doveva intendersi nel senso che il figlio NZ, all'epoca della raccomandata di convocazione, era con lui convivente;
si deduce inoltre violazione delle norme sulla prova induttiva perché, pur risultando provata, per documentazione anagrafica, per confessione di NZ IE e per testimonianza di UI IE la convivenza, all'epoca, dei due IE, la Corte non ne aveva tratto la legittima presunzione che, del contenuto della raccomandata inviatagli, il padre avesse messo a conoscenza il figlio NZ. Col quinto motivo i ricorrenti sostengono che l'intervento in appello della società Immobiliare Generano, in quanto effettuato ad adiuvandum, non era vietato dall'art. 344 cpc. Il secondo ed il quinto motivo pongono problemi di legittimazione, del P.M. in quanto parte necessaria del giudizio di impugnazione della delibera assembleare e della srl Immobiliare Generano, in quanto socia del consorzio, interveniente ad adiuvandum in grado d'appello e debbono quindi essere esaminati per primi, dal momento che (S.U. 527/00) la deferibilità in arbitri della controversia solleva una questione di merito e non di rito. Il tendenziale assoggettamento dei consorzi di urbanizzazione o di manutenzione -costituiti tra proprietari immobiliari per la realizzazione e/o la gestione delle parti e dei servizi comuni degli immobili- alla disciplina delle associazioni non riconosciute, ove non diversamente disposto dagli accordi dei consociati (Cass. 4252/76; 4199/84; 4125/03), ripropone la questione, ampiamente discussa in dottrina, della legittimazione del 5 برة pubblico ministero ad impugnarne le deliberazioni -legittimazione prevista dall'art. 23 cc per le deliberazioni delle associazioni riconosciute- e, conseguentemente, della necessità che il P.M., anche se non ha proposto l'azione di annullamento, partecipi, ai sensi dell'art. 70.2 cpc, al giudizio. La soluzione negativa accolta dalla Cassazione (2983/90) si fonda sul condivisibile rilievo che la tutela di quello stesso interesse pubblico che ha giustificato il riconoscimento è presente nell'un caso e non nell'altro. L'inammissibilità di un intervento in appello che, anziché volto a far valere un diritto autonomo ed incompatibile con quelli in contraddittorio, si presenti come ausiliario alla posizione di una delle parti in causa è stato ripetutamente affermato in giurisprudenza (da ultimo, dalle S.U. 8500/98) e, poiché la Corte territoriale si è conformata a tale indirizzo ed il ricorrente non evidenzia alcuna ragione di riesame, anche questa censura va respinta, né potrebbe trovare accoglimento se, anziché l'ammissibilità dell'intervento ad adiuvandum, la società invocasse la propria qualità di socia e quindi la posizione di litisconsorte (facoltativo) unitario che ne consegue (Cass. 1673/88; 2335/94), ovvero la propria qualità di comproprietaria dei beni gestiti. Il ricorso della società va quindi rigettato. Il carattere negoziale che viene ad assumere -secondo la giurisprudenza di legittimità il giudizio arbitrale comporta, come già rilevato, che la questione della deferibilità ad arbitri di una controversia si configuri come eccezione di nullità -o di estraneità della controversia- alla clausola compromissoria e quindi come questione di merito. Tanto premesso, il consorzio ricorrente assume che oggetto della controversia era il diritto di 6 برة NZ IE a partecipare alla delibera e che erroneamente la sentenza impugnata ha considerato non compromettibile tale diritto, invece pienamente disponibile. La censura è però infondata, perché l'oggetto del giudizio d'appello era costituito non dal diritto di partecipare alla assemblea, in concreto non sorto per omessa convocazione, ma dalla carenza di un requisito procedimentale -la convocazione, appunto, di tutti i soci- indispensabile per la formazione della assemblea e della deliberazione assembleare e, pertanto, di un diritto indisponibile (sentenza impugnata, c. 8; Cass. 6340/81; 1768/86; 11186/01 nonché 999/65;1739/88; 3322/98;9022/00;12412/00). La censura è perciò infondata. L'esistenza di un mandato “di fatto” di NZ IE al padre UI, per occuparsi, in sua vece, dei rapporti con il consorzio, forma oggetto del terzo motivo, col quale si lamenta che l'esistenza di un "rapporto di mandato tra padre e figlio", come ragione, alternativa alla conoscenza diretta, di ritualità della convocazione, era stata invocata nell'atto d'appello, senza che la sentenza impugnata la prendesse in esame. Il ricorrente non deduce un vizio di omessa pronuncia, ma censura la violazione di una norma di diritto sostanziale (art. 1722 cc, norma che individua le cause di estinzione del mandato) e la carenza di motivazione sul punto. La censura è infondata. E' pacifico, in fatto -lo chiarisce la sentenza impugnata che UI IE rappresentava il figlio NZ, in quanto minorenne;
che tale rappresentanza ex lege (art. 320 cc) venne meno con il raggiungimento da parte di NZ IE, socio del consorzio, della maggiore età, che tuttavia l'avviso di convocazione, prescritto dallo statuto consorziale (art. 15 statuto) e dall'art. 20 cc., venne inviato a UI IE e 7 Caf non a NZ. Si trattava, quindi, di stabilire se l'avviso, nonostante l'invio a persona non legittimata a riceverlo, poteva aver raggiunto ugualmente il suo scopo, per averne il padre tempestivamente informato il figlio maggiorenne, a titolo di convivenza, in forza di mandato tacito o per correntezza. Poiché il giudice d'appello ha escluso -sulla base delle dichiarazioni di UI IE, come teste, e di NZ IE, come parte che vi fosse prova della conoscenza di fatto della convocazione, risultava del tutto inutile specificare i vari titoli per i quali -secondo l'assunto del consorzio- NZ IE avrebbe potuto essere, e non era stato, informato. Col quarto motivo si assume che una diversa valutazione del materiale probatorio poteva fornire la prova della convivenza e quindi legittimare la presunzione che UI IE avesse messo a conoscenza il figlio della convocazione. Il motivo è in parte inammissibile nella misura in cui implica un riesame, da parte del giudice della legittimità, del materiale probatorio- in parte infondato, perché la convivenza che il giudice d'appello ha escluso- non è elemento decisivo quando manca la prova della conoscenza della convocazione da parte di IE UI. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico solidale del Consorzio e della società immobiliare.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti alle spese che liquida in complessivi €. 2.100,00 di cui €. 2.000,00 per onorari ed €. 100,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge. 8 Caf Roma, 29 aprile 2003 Il Cons. est. Caffiucers i ZONE CORTE SUPR Py 23 GEN 2004 Depo r U NCELLIERE edi 9 RGN 22392/00 More Helle Sund Il Presidente, CANSELLIERE Andrea Bianchi