Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2003, n. 1009
CASS
Sentenza 23 gennaio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Quando il giudice dinanzi al quale la causa è stata riassunta a seguito della dichiarazione di incompetenza di quello precedentemente adito abbia a sua volta declinato la propria competenza senza richiedere d'ufficio il regolamento di competenza, a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., spetta alla parte la facoltà di provvedervi, denunziando il verificatosi conflitto negativo di competenza. Ne consegue che è inammissibile la riproposizione della domanda (o dell'appello) dinanzi al giudice che aveva in precedenza parimenti declinato la propria competenza.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2003, n. 1009
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1009
    Data del deposito : 23 gennaio 2003

    Testo completo