Sentenza 23 gennaio 2003
Massime • 1
Quando il giudice dinanzi al quale la causa è stata riassunta a seguito della dichiarazione di incompetenza di quello precedentemente adito abbia a sua volta declinato la propria competenza senza richiedere d'ufficio il regolamento di competenza, a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., spetta alla parte la facoltà di provvedervi, denunziando il verificatosi conflitto negativo di competenza. Ne consegue che è inammissibile la riproposizione della domanda (o dell'appello) dinanzi al giudice che aveva in precedenza parimenti declinato la propria competenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2003, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA PA IE, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CLAUDIO COMO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 5/00 del Tribunale di MESSINA, depositata il 17/03/00 R.G.N. 881/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in subordine accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 1^ febbraio 1993, il Pretore di Messina rigettava la domanda proposta da PI La PA contro l'INPS - con ricorso in data 15 ottobre 1991 - per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla pensione d'invalidità.
Avverso tale sentenza, la soccombente PI La PA proponeva appello con ricorso del 9 giugno 1993 - dinanzi al Tribunale di Messina che, nel contraddittorio delle parti, dichiarava la propria incompetenza per territorio, rimettendo, le parti dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza dei 19 ottobre 1993. Nel frattempo, PI La PA aveva proposto appello contro la medesima sentenza pretorile - con ricorso del 14 ottobre 1993 - dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che, nel contraddittorio delle parti, dichiarava la propria incompetenza per territorio, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Messina, con sentenza del 4 giugno 1998. Con successivo ricorso del 20 luglio 1998, PI La PA riassumeva la causa dinanzi al Tribunale di Messina che, nel contraddittorio delle parti, dichiarava inammissibile l'appello - con la sentenza ora denunciata - essenzialmente in base al rilievo che "mancando la prova della riassunzione davanti al Tribunale di Barcellona del procedimento instaurato con il primo appello, lo stesso si è estinto ormai da anni e la sentenza impugnata è pertanto passata in giudicato .
Avverso la sentenza dei Tribunale di Messina, PI La PA propone ricorso, affidato a tre motivi.
L'istituto intimato ha depositato in cancelleria procura speciale alle liti, rilasciata in calce alla copia notificata dei ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via pregiudiziale e nel rito, va rilevata e dichiarata - d'ufficio l'ammissibilità del ricorso per cassazione, sebbene questo sia sia stato notificato all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in persona dei legale rappresentante pro-tempore, nel domicilio eletto presso l'ufficio legale dell'istituto in Messina, anziché presso i procuratori dell'Istituto medesimo costituiti nel giudizio d'appello. Una notificazione siffatta, invero, non è inesistente, non essendo eseguita presso persona non avente alcun riferimento con il destinatario dell'atto, bensì affetta da nullità (ai sensi dell'art. 160 c.p.c.), come tale suscettibile di sanatoria - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 3432/90 della sezione lavoro, nonché, con riferimento a caso ana logo, n. 7269/94 delle sezioni unite e n. 2758/02, 4443/99, 5421/97, 7667/96 della sezione lavoro) - in dipendenza del raggiungimento dello scopo a cui l'atto (nullo) è destinato (ai sensi dell'art. 160, cit., in relazione all'art. 156, 30 comma, c.p.c.). Coerentemente, la prospettata nullità della notificazione del ricorso per cassazione "non può essere pronunciata" (ai sensi dell'art. 160, in relazione all'art. 156, 3^ comma, c.p.c., cit., appunto), se ne risulti raggiunto lo scopo di portare "a conoscenza dei destinatario" lo stesso ricorso (vedi Cass. n. 1184 del 2001). Ora la proposizione di controricorso da parte dell'intimato attesta, univocamente, che il ricorso è stato portato a conoscenza del destinatario - nonostante la nullità della notificazione - precludendone la declaratoria (in tal senso, oltre Cass. n. 1184/2001, 3432/90, cit., vedi, per tutte, Cass. 7062, 317/2002, 14539, 8592, 2600, 1943/2001, 6959/2000, 6040, 11111/1998). Tuttavia anche il deposito in cancelleria di procura speciale alle liti - che sia rilasciata in calce alla copia notificata e rechi, come nella specie, il conferimento dei potere di "rappresentare e difendere l'Istituto (...) nel giudizio promosso ex adverso con il suesteso ricorso" - attesta, dei pari univocamente, il raggiungimento del medesimo scopo, nonostante la prospettata nullità della notificazione dei ricorso.
È ben vero, infatti, che il mero deposito - da parte dell'intimato - della copia notificata dei ricorso per cassazione, recante in calce procura alla lite, non ha rilievo - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine le sentenze n. 3915/98, 4618/2002) - ne' come controricorso, esulandone la notifica ed i requisiti essenziali (ai sensi dell'art. 370 c.p.c.), ne' come memoria (di cui all'art.378 c.p.c.) - supponendo questa la rituale proposizione del controricorso - ma può soltanto consentire la partecipazione dell'intimato alla discussione orale.
Ne risulta, tuttavia, che il contenuto del ricorso - nonostante la prospettata nullità della notifica - è stato portato a conoscenza dell'intimato e gli ha consentito di contraddirvi, all'uopo conferendo procura speciale alle liti.
Tanto basta per ritenere raggiunto lo scopo della notificazione. La conseguente preclusione della declaratoria di nullità della notificazione medesima, all'evidenza, comporta l'ammissibilità del ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 50, 324, 327, 350, 433 c.p.c.) - PI La PA censura la sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile il proprio appello sebbene, a seguito di sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 4 giugno 1998, dichiarativa della propria incompetenza per territorio e della competenza dei Tribunale di Messina, avesse tempestivamente riassunto la causa, con proprio atto del 20 luglio 1998, dinanzi a quest'ultimo Tribunale, al quale era preclusa la declaratoria d'inammissibilità dell'appello, in quanto già dichiarato ammissibile, con autorità di giudicato, dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Con il secondo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 156, 157, 307 c.p.c.) - la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile il proprio appello sebbene, a seguito di sentenza dei Tribunale di Messina in data 19 ottobre 1993, dichiarativa della propria incompetenza per territorio e della competenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, avesse tempestivamente riassunto la causa, dinanzi a quest'ultimo Tribunale, con proprio atto che - pur essendo stato depositato (il 14 ottobre 1993) prima della sentenza citata (in data 19 ottobre 1993, appunto) - ha dato luogo, tuttavia, alla fissazione dell'udienza con provvedimento (del 14 aprile 1994) successivo alla stessa sentenza.
Con il terzo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 307, 324, 436 c.p.c.) - la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile il proprio appello sebbene, in difetto di eccezione, non potesse dichiarare l'estinzione del processo come conseguenza della mancata riassunzione dello stesso a seguito della sentenza dei Tribunale di Messina del 19 ottobre 1993. Il ricorso non è fondato.
2.2. Spetta alla stessa parte, ove non vi provveda il giudice (ai sensi dell'art. 45 c.p.c.), denunciare il conflitto negativo di competenza - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine la sentenza n. 2205/96, 2994/81) - con la conseguenza che risulta, all'evidenza, inammissibile la riproposizione di domanda o, come nella specie, di gravame - a seguito della dichiarazione d'incompetenza - dinanzi al giudice che aveva, in precedenza, parimenti declinato la propria competenza.
La sentenza impugnata non si discosta dai principi di diritto enunciati, in quanto dichiara inammissibile l'appello, che - dopo la dichiarazione d'incompetenza dei Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - e stato riproposto dinanzi al Tribunale di Messina, che aveva, in precedenza, parimenti declinato la propria competenza. Oltre a sorreggere la pronuncia d'inammissibilità dell'appello, la motivazione in- diritto diversa - che ne viene prospettata a sostegno (ai sensi dell'art. 384, 2^ comma, c.p.c.) - all'evidenza, si sottrae alle censure che vengono proposte dalla ricorrente. Infatti prescinde sia dalla declaratoria di ammissibilità dell'appello asseritamente pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (primo motivo) - sia dalla configurabilità, nella specie, della riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - a seguito della dichiarazione d'incompetenza del Tribunale di Messina (secondo motivo) - sia, infine, dalla ritualità della declaratoria di estinzione del processo - in difetto di eccezione della parte interessata - per la mancata riassunzione della causa a seguito della pronuncia d'incompetenza dei Tribunale di Messina (terzo motivo). Nè si tratta di censure integralmente infondate, almeno per quanto riguarda la denuncia (terzo motivo, appunto) della declaratoria d'ufficio dell'estinzione del processo - per inattività delle parti (ai sensi dell'art. 307, in relazione all'art. 50, c.p.c.) - sebbene l'estinzione (ai sensi del 4^ comma dello stesso art. 307 c.p.c.) operi, bensì, "di diritto", ma debba essere, tuttavia, "eccepita" dalla parte interessata, prima di ogni altra difesa (vedi, per tutte, Cass. n. 11361/99).
3. Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato. La ricorrente, tuttavia, non va assoggettata alla rifusione delle spese processuali (ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Nulla per spese.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2003