Sentenza 12 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/02/2001, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
E N 6 1 8 O ее 61168 D 9 I 1 R Z / A 4 A / R T 6 T 2 LICA B U S BUBBLICA ITALIANA . I . B R L RTE01943/20 1 . I G L P E . R A R D T OGGETTO . IN NOME DEL POPOLO TALI L B A E A D D T IRPEG/ILOR A I I S E Rettifica T N R E E N S E T . I SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA N A A M composta dai Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente R.G. N. 12924/98 Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Mario CICALA Consigliere Cron. 4123 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Ud. 19.10.2000 Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere E VARIE DCV ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12924 R.G. 1998, proposto O da -S.M.I, Società Metallurgica Italiana S.p.a., con sede in Roma, quale incorporante la Europa Metalli L.M.I. S.p.a., a sua volta - incorporante la Pontinox S.p.a., in persona del legale rappresentante 'pro tempore', rappresentata e difesa, con procura autenticata dal Notaio Cudia di Firenze il 10 luglio 1998 (rep. 11718), . N dagli avv.ti prof. Giuseppe TINELLI, Salvatore TAVERNA Marco GONNELLA, domiciliatario in Roma alla via Po 8; ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPME
contro
Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro per diritti L. 3000 13 FEB 200 tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello IL CANCELLIERE Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE •- controricorrente UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria al Sip. Taverne per dirt L 36200+2 Regionale della Lombardia in data 30 aprile 1997, depositata col 2 MAR 2001 n. 82/18/97 il 27 maggio 1997. IL CA ERE Uditi, nella pubblica udienza del 19 ottobre 2000: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
CANCELLERIA M - l'avv. Taverna per la ricorrente e l'avv. De Socio per il controricorrente, - il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo A seguito di processo verbale di constatazione redatto nei confronti della Pontinox S.p.a. il 3 luglio 1975, l'Ufficio II.DD. di Milano rettificò - per quanto ancora interessa - gli imponibili i.r.pe.g. ed i.lo.r. per il 1974, computando corrispettivi non contabilizzati dalla Società per attività di trasformazione 'in conto lavorazione' nell'interesse dei clienti e recuperando alcuni oneri e costi ritenuti indeducibili. L'impugnativa della contribuente fu quasi interamente accolta dalla Commissione Tributaria di primo grado di Milano;
1 quella di secondo grado operò alcune correzioni, sostanzialmente respingendo il gravame dell'ufficio impositore;
la Commissione CANCELLERIA Tributaria Centrale, accogliendo l'impugnazione ulteriore della Amministrazione finanziaria, affermò la legittimità dell'accertamento, perché fondato "non su semplici presunzioni, bensì su elementi emersi dalla verifica, gravi, precisi e concordanti”, disponendo il SC103846 2 rinvio al giudice 'a quo', ai fini della nuova pronuncia, e precisando che in tale sede la contribuente avrebbe avuto “modo di esporre in quali termini ha intrattenuto rapporti in conto lavorazione con le proponenti e con i clienti”. Proseguito il giudizio, nell'inerzia di entrambe le parti, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza del 30 aprile 1997, depositata col n. 82/18/97 il 27 maggio seguente, ha accolto il gravame, dichiarando legittimi gli ulteriori recuperi a tassazione per lire 999.123.674, quale differenza attiva di ricavi e costi non contabilizzati, e lire 17.650.508 per sopravvenienze passive ed insussistenze attive indeducibili. Premesso che, in dipendenza del rinvio, la controversia era limitata al 'quantum', ha ritenuto, a fronte della mancanza di attività difensiva della contribuente, di condividere i criteri seguiti dalla polizia tributaria, la quale, per le operazioni commerciali non contabilizzate, aveva "ricostruito analiticamente i ricavi, utilizzando la documentazione disponibile ed applicando i prezzi minimi pubblicati annualmente sui bollettini dell'Assomet", tali considerazioni d'attendibilità estendendo ai recuperi per costi ed oneri indeducibili. Per la cassazione ricorre, articolando un unico complesso motivo, con atto notificato il 13 luglio 1998 (essendo stato il giorno precedente festivo) la S.M.I.-Società Metallurgica S.p.a., quale incorporante l'Europa Metalli-L.M.I S.p.a., che a sua volta aveva CANCELLERIA incorporato l'originaria contribuente, Pontinox S.p.a. Resiste l'Amministrazione finanziaria, con controricorso notificato il 1° ottobre 1998. Motivi della decisione Denunzia, la Società contribuente, 'violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d.P.R. 636/1972, degli artt. 1123, 115 e 116 c.p.c., degli artt. 1705, 1706,1707, 1718, 1731, 1742, 2697, 2727 e 2729 c.c., degli artt. 39 1° comma e 40 d.P.R. 600/1973, dell'art. 53 1° comma e 74 d.P.R. 597/1973 (art. 360 n. 3 c.p.c.). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Travisamento dei fatti (art. 360 n. 5 c.p.c.)', facendo seguire all'enunciazione separati rilievi. 1) Escludendo la 'ricostruzione indiretta' operata dalla P.T., manca ogni elemento di riscontro in ordine alla presunzione che la Società Pontinox, svolgesse un'attività commerciale in proprio - come si desume dall'esito favorevole per le annualità precedenti, soggette alla previgente imposta di ricchezza mobile, ed interamente per l'i.v.a. 2) Il giudice 'a quo' ha equivocato sui termini del rinvio operato dalla C.T.C., la quale ha affermato sussistere non la sola attività di agente e commissionaria delle Società SMI ed ILSSA, ma anche "rapporti di conto lavorazione con le proponenti e con i terzi", senza autorizzare l'implicita conclusione dello svolgimento di vera e propria attività industriale ad opera della contribuente. 3) Erronea è l'affermazione per cui, in assenza di contestazione, dovessero applicarsi i criteri adottati dalla polizia tributaria: in tal modo il giudice 'a quo' ha fatto automaticamente derivare l'esistenza di operazioni non contabilizzate dalla ricostruzione eseguita in 4 sede di constatazione, contravvenendo ai principi di allegazione e prova nonché a quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
inoltre, senza distinguere tra 'attività in proprio' ed 'in conto lavorazione' ha ritenuto di applicare le valutazioni relative alla prima, contravvenendo ai criteri di determinazione del reddito d'impresa (artt. 53 e 74 d.P.R. 597/1973 cit.). L'Amministrazione resistente oppone l'inammissibilità del ricorso, inteso a riproporre questioni afferenti al merito;
e l'infondatezza dello stesso, risultando corretta l'applicazione sia dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 sia della disciplina per la determinazione del reddito di impresa, per essere l'accertamento scaturito dalla considerazione dei numerosi dati - anche extracontabili - acquisiti, con la conclusione secondo cui la Società “aveva stipulato ulteriori contratti sottratti alla contabilità". Il ricorso risulta, sia pure parzialmente, fondato. La sentenza impugnata, esatta fin dove, correttamente interpretando la portata del rinvio ad opera della Commissione Tributaria Centrale, ha ritenuto di dover limitare la propria indagine al 'quantum' dell'operata rettifica, si rivela priva di riscontro, sotto il profilo dell'onere della prova, allorché, convalidando 'i criteri adottati dalla Polizia tributaria' e seguiti dall'ufficio impositore -, senza procedere all'esame diretto ed alla concreta valutazione delle corrispondenti risultanze, ha ritenuto la conclusione necessitata dal comportamento processuale della contribuente ("in difetto di contestazione dell'interessata, che si è astenuta in questa sede da 5 ogni attività difensiva, non resta che richiamarsi ai criteri" già indicati). Al riguardo, merita quindi accoglimento la censura riportata 'sub' 3), là dove è denunziata l'omessa valutazione del contesto 'iuxta alligata et probata partium' e nei limiti di quanto residuava delle rispettive allegazioni (ricorso, p. 10). | restanti profili rimangono superati: in particolare, quelli 'sub' 1) e 2), per quanto attiene alla affermata necessità di un'attività in proprio, ben potendo la 'sottrazione alla contabilità' · segnalata dalla Amministrazione resistente - riferirsi a quella 'in conto lavorazione'; ovvero assorbiti: segnatamente, la parte residua di quello 'sub' 3). Ne segue la cassazione 'in parte qua' della sentenza impugnata, con rinvio, per il necessario ulteriore esame, ad altra Sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale, chiamata a provvedere, all'esito, anche sulla spese della presente fase.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa in corrispondenza la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2000. . 5 . 6 II Cons. estensore Il Presidente N 8 9 E 1 . / N B 4 O / . I 6 L Z 2 L - Enrico Papa - . A A Fin R R . . A T P B . I S A I D R tu co T G L E 1 E E T 3 D R 1 A I S . A M N N D E S E I T A IL CANCELLIERE C1 N E S Innocenzo Battista E DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi. FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista