Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2004, n. 26925
CASS
Sentenza 5 maggio 2004

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Massime1

Commette il reato di tolleranza abituale della prostituzione previsto dall'art. 3 n. 3 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 l'albergatore che tolleri abitualmente la presenza di prostitute che intrattengono i loro rapporti con i clienti dell'albergo, dovendosi invece configurare il reato di favoreggiamento previsto dall'art. 3 n. 8 della stessa legge là dove il suddetto comportamento sia caratterizzato dalla mera occasionalità.

Commentario1

  • 1Favoreggiamento della prostituzione - Comportamenti implicanti una tolleranza abituale
    Vittorio Mirra · https://www.filodiritto.com/ · 8 novembre 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2004, n. 26925
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26925
Data del deposito : 5 maggio 2004

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