Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2004, n. 41277
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Sentenza 28 settembre 2004

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In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, nel caso non risulti certa la contestazione o la notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni, il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto - rendendo operante la causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma primo bis della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal D.Lgs. n. 211 del 1994 - decorre dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio, sicchè, qualora detto termine non sia decorso al momento della celebrazione del dibattimento, l'imputato può chiedere al giudice un differimento dello stesso al fine di provvedere all'adempimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2004, n. 41277
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41277
    Data del deposito : 28 settembre 2004

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