Sentenza 28 settembre 2004
Massime • 1
In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, nel caso non risulti certa la contestazione o la notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni, il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto - rendendo operante la causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma primo bis della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal D.Lgs. n. 211 del 1994 - decorre dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio, sicchè, qualora detto termine non sia decorso al momento della celebrazione del dibattimento, l'imputato può chiedere al giudice un differimento dello stesso al fine di provvedere all'adempimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2004, n. 41277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41277 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 28/09/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 1800
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 6838/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo;
nei confronti di:
DE NA Ercole, n. a Terano il 12/4/1943;
avverso la sentenza 15/1/2004 del G.I.P. del Tribunale di Teramo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. FIALE Aldo;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Santi Consoli che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15.1.2004 il GIP del Tribunale di Tentino assolveva De RA Ercole, per insussistenza del fatto, dal reato di cui;
- all'art. 2 della legge 11.11.1983, n. 638 e succ. modif. (poiché, quale datore di lavoro, ometteva di versare all'I.N.P.S. le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nel periodo dal dicembre 1999 all'aprile 2000).
Rilevava il GIP. che, secondo la comunicazione della notizia di reato in atti, l'accertamento di mancato pagamento era stato notificato al trasgressore a mezzo raccomandata;
non vi era, però, l'ulteriore indicazione dell'effettivo ricevimento della notifica con le formule di legge.
Ravvisava, quindi, "quanto meno la possibilità che l'imputato non sia stato reso edotto della contestazione a suo carico e che, di conseguenza, non abbia conosciuto come e quando, adempiendo, avrebbe potuto evitare l'esercizio dell'azione penale".
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso "per saltum" il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, il quale ha eccepito, sotto il profilo della violazione di legge, che:
- l'avviso di accertamento della violazione ben poteva essere comunicato a mezzo del servizio postale, senza necessità di plico raccomandato e, comunque, la direzione dell'I.N.P.S. aveva attestato che l'avviso medesimo era stato ritualmente dato al De RA, consentendogli così di addivenire all'oblazione amministrativa prevista dal D.Lgs. n. 211/1994;
- il giudice, in ogni caso, avvalendosi della normativa sulla integrazione probatoria, ben avrebbe potuto disporre un accertamento suppletivo per dissipare ogni dubbio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ai sensi del comma 1 bis, dell'art. 2 della legge 11.11.1983, n. 638 (modificato dal D.Lgs. 24.3.1994, n. 211), "il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione".
A norma del successivo comma 1 ter, decorso inutilmente il termine anzidetto, la denuncia di reato deve essere trasmessa, senza ritardo. Nella specie - a prescindere dall'esistenza di un'attestazione dell'ufficio circa la rituale effettuazione della notifica e dal mancato esercizio dei poteri di integrazione probatoria, ex art. 507 c.p.p. (di cui il giudice non ha dato conto) - l'imputato non ha comunque addotto di avere provveduto al versamento delle ritenute omesse entro il termine di tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni, termine che, in mancanza di contestazione o di notifica della violazione, ben può farsi decorrere dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio (sicché, qualora esso non sia ancora decorso al momento della celebrazione del dibattimento, l'imputato può richiedere al giudice un differimento dello stesso al fine di provvedere all'adempimento secondo legge).
Non può ritenersi operante, pertanto, la causa di non punibilità prevista dall'art. 2 della legge n. 638/1983, comma 1 bis, come modificato dal D.Lgs. n. 211/1994. Deve disporsi, conseguentemente, l'annullamento detta sentenza impugnata, con rinvio, ex art. 569, ultimo comma, c.p.p., alla Corte di Appello di L'Aquila.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 569, 608, 615 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di
Appello di L'Aquila.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2004