Sentenza 15 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, l'istanza di ammissione al pagamento del credito proposta, a norma dell'art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal terzo cessionario di un credito assistito da garanzia reale sul bene oggetto di confisca è preclusa dalla intervenuta definitivi del precedente provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento della buona fede dell'originario creditore, anche quando vi sia un sopravvenuto mutamento di disciplina in materia, non potendo essere ritenuta tale vicenda un "fatto nuovo" idoneo a rimuovere l'effetto preclusivo correlato all'esaurimento dei mezzi d'impugnazione nell'ambito di procedura incidentale vertente su aspetti di carattere patrimoniale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'entrata in vigore della nuova disciplina prevista dall'art. 45 del D.Lgs. n. 159 del 2011 potesse superare la preclusione processuale indicata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2014, n. 14577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14577 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 15/12/2014
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA AR - Consigliere - N. 1679
Dott. MICCOLI Grazia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 16475/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CFT FINANZIARIA SPA;
avverso l'ordinanza n. 19/2013 TRIBUNALE di ROMA, del 10/02/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Giuseppe Volpe, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 10 febbraio 2014 il Tribunale di Roma, 9^ Sezione Penale per l'applicazione delle misure di prevenzione, dichiarava inammissibile l'istanza di ammissione di credito presentata dalla CFT Finanziaria s.p.a e, per essa, in virtù di procura speciale, dalla Prelios Servicing s.p.a,, nel procedimento di prevenzione n. 58/1994 M.P.
contro
NI EN.
2. Con istanza ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 199, e del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 58, la CFT Finanziaria s.p.a. esponeva di essersi resa cessionaria di un compendio di crediti classificati a sofferenza del "Credito Fondiario Toscano s.p.a.", tra i quali quello derivante dal mutuo edilizio concesso alla VU.MA s.r.l., garantito da ipoteca sopra il complesso immobiliare destinato ad albergo, ubicato in Montecatini Alto, di proprietà della società mutuataria, successivamente sequestrato e confiscato dal predetto Tribunale con decreti dell'11 marzo 1995 e del 15 novembre 1996 nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 58/1994 R.G.M.P. a carico di NI EN.
Sulla base dei documenti prodotti e di quelli ulteriori già acquisiti dal Tribunale in occasione dell'incidente di esecuzione precedentemente instaurato, ed ancora sub iudice alla data di deposito dell'istanza, la CFT Finanziaria s.p.a chiedeva di essere ammessa al pagamento, L. n. 228 del 2012, ex art. 1, comma 200, della somma complessiva di euro 5.387.472,88, liquidata alla data del 31 maggio 2013, oltre ulteriori interessi di mora e oltre alle spese del procedimento di esecuzione forzata immobiliare n. 63/1994 R.G.Es. promosso presso il Tribunale di Pistoia.
3. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l'istanza della CFT Finanziaria s.p.a sia perché "le azioni esperite a tutela del credito dall'istante sono esaurite", sia perché "nel caso che ci occupa la confisca dei beni....è divenuta definitiva".
4. Ha proposto ricorso per cassazione la CFT Finanziaria s.p.a deducendo i seguenti motivi.
4.1. Violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 199 e 200 e dell'art. 24 Cost.. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l'esito della precedente domanda di accertamento della buona fede, proposta dalla società creditrice, impedisse al giudice dell'esecuzione penale di pronunciarsi in ordine alla sussistenza dei presupposti stabiliti dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, comma 1, (cd. Codice Antimafia), richiamato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 200. Il Codice Antimafia, e a seguire la legge di stabilità 2013, ha stravolto quello che era l'orientamento radicatosi nella giurisprudenza della Corte di Cassazione sin dalla sentenza 8 giugno 1 999 n. 9, secondo cui la confisca integrava un modo di acquisto a titolo derivativo dei beni del proposto, con salvezza dei diritti reali di garanzia appartenenti a soggetti estranei all'illecito, ammessi comunque a soddisfarsi esecutivamente sui beni confiscati a condizione che dimostrassero l'anteriorità del titolo e il loro stato di buona fede al momento del sorgere del credito.
Con la nuova normativa, di cui hanno preso atto le Sezioni Unite Civili con sentenza 7 maggio 2013, n. 10532, la posizione del creditore estraneo al reato viene a perdere quella forma di tutela reale che gli consentiva di aggredire i beni del proposto e finisce per essere garantita da un rimedio di natura risarcitoria, consistente nel pagamento da parte dello Stato di una somma pari al 70% del valore stimato del bene confiscato o della minor somma ricavata dalla vendita dello stesso (art. 53 Codice Antimafia). Divengono pertanto irrilevanti gli esiti dei procedimenti di incidente di esecuzione instaurati nel vigore delle precedenti norme, i quali erano volti a consentire al creditore di procedere ad esecuzione forzata sul bene confiscato, atteso che, L. n. 228 del 2012, ex art. 1, comma 195, ove il bene in questione non sia già
stato "trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero quando è costituito da una quota indivisa già pignorata", l'esecuzione pendente diventa improcedibile, come conferma la sentenza del 13 dicembre 2013 resa nel caso di specie dal Tribunale di Pistoia.
La scelta del legislatore di attribuire retroattivamente gli effetti di un acquisto a titolo originario alle confische disposte anteriormente all'entrata in vigore del Codice Antimafia ha imposto a tutti i creditori, indipendentemente dalla circostanza che avessero in passato proposto una domanda di accertamento della buona fede e che avessero avviato l'esecuzione forzata sui beni confiscati, di adeguarsi al nuovo sistema e, pertanto, di proporre istanza di ammissione ai sensi dell'art. 58 Codice antimafia.
Quindi, secondo la ricorrente, in sede di ammissione del credito il giudice dell'esecuzione penale è chiamato a valutare, ex novo ed autonomamente, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 52 del Codice antimafia, dovendo altresì tenere conto che il ridimensionamento della tutela offerta al creditore - il quale deve ora accontentarsi, in luogo dell'integrale soddisfacimento del credito mediante l'esecuzione forzata, di un indennizzo pari a una percentuale del valore o del prezzo di vendita del bene confiscato - induce a mitigare l'onere probatorio circa la buona fede, i cui presupposti devono essere valutati con minor rigore, restando esclusa in radice la possibilità che il bene venga sottratto alla disponibilità dello Stato, che con la confisca ne è diventato proprietario a titolo originario. Sotto questo profilo, deduce la ricorrente, deve affermarsi che l'emanazione delle nuove norme che regolano il rapporto tra confisca e diritti dei terzi creditori rappresenta quel novum che, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, richiamato dalla L. n. 228 del 2012, comma 200, fonda il dovere del giudice dell'esecuzione penale di pronunciarsi sul merito dell'istanza di ammissione proposta dal creditore, anche là dove quest'ultimo abbia in precedenza proposto la diversa ed autonoma domanda di accertamento della buona fede ed indipendentemente dalla circostanza che la stessa sia stata accolta oppure rigettata. Altro errore del Tribunale, secondo la ricorrente, sarebbe stato commesso là dove ha mostrato di ritenere, in aperto contrasto con la lettera e lo spirito della L. n. 228 del 2012, che la domanda di ammissione del credito fosse inammissibile in ragione della definitività della confisca che ha colpito l'immobile intestato alla VU.MA, atteso che viceversa l'istanza de qua è proponibile solo in presenza di confisca definitiva, mentre in caso di semplice sequestro l'esecuzione forzata prosegue regolarmente il suo corso.
4.2. Vizio di motivazione.
Deduce la ricorrente che la motivazione dell'ordinanza impugnata non spiega perché le azioni a tutela del credito sarebbero esaurite. La motivazione poi sarebbe palesemente illogica e contraddittoria nella parte in cui il Tribunale collega la ritenuta inammissibilità alla circostanza della definitività della confisca.
5. Con memoria del 27 maggio 2014 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso con richiesta di rigetto del ricorso, sostenendo che il Tribunale di Roma ha correttamente ritenuto precluso il riesame dei profili (quelli legittimanti l'ammissione del credito ex art. 52, comma 1, lett. b, codice antimafia) già definitivamente esclusi dalla precedente pronuncia irrevocabile.
6. In data 28 novembre 2014 è stata depositata una memoria dell'Avvocatura Generale dello Stato, nell'interesse dell'Agenzia del demanio e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando in via preliminare che "per ben quattro volte è stata sottoposta all'attenzione.....in sede di legittimità, la medesima questione, ovverosia quella relativa alla sussistenza ex adverso asserita della buona fede della banca mutuante, sempre e ripetutamente disattesa dal giudice di primo grado".
Ha quindi dedotto che sulla vicenda la Corte di Cassazione si era già pronunciata, seppur sotto diversi aspetti, quattro volte ed in particolare, da ultimo, con la sentenza della Sezione Quinta penale, depositata il 31 ottobre 2013, n. 44392, vi ha posto fine, confermando in via definitiva il provvedimento del Tribunale penale di Roma del 10 aprile 2012, che ha accertato in capo a controparte l'insussistenza della buona fede allorché concesse i prestiti, per interposta persona, in favore di NI CE. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e, di conseguenza, ne va dichiarata l'inammissibilità.
1. L'ordinanza impugnata afferma l'esistenza di una preclusione processuale per essere stata già in precedenza rigettata, con decisione divenuta irrevocabile, l'istanza finalizzata ad ottenere la dichiarazione di non ostatività all'esecuzione per la realizzazione del credito, vantato dalla CFT Finanziaria s.p.a quale cessionaria dall'originario creditore ipotecario sul bene poi confiscato, essendo stata l'ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro e per essere stati i creditori in buona fede.
2. Va precisato che è pacifico che nel caso di specie la confisca sia divenuta già da molti anni definitiva e si verte, pertanto, nell'ipotesi di inapplicabilità della disciplina di cui al libro primo del D.Lgs. n. 159 del 2011, non essendovi stati trasferimenti o assegnazioni del bene.
Si afferma in ricorso che il "novum" che consentirebbe di superare la preclusione risiederebbe nella diversa disciplina ora applicabile, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011, che avrebbe trasformato la posizione del creditore, privandolo della tutela reale che gli consentiva di aggredire i beni del preposto, accordandogli soltanto un rimedio di natura risarcitoria (art. 53 codice antimafia).
3. L'assunto difensivo è manifestamente infondato
In virtù di quanto disposto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 198, 199 e 200, nel caso in esame si applicano in rito, per l'ammissione eventuale del credito, le disposizioni di cui all'art. 666 c.p.p., commi 2, 3, 4, 5, 6 e 9.
L'esplicito rinvio all'art. 666 cod. proc. pen. e, in particolare, ad alcuni dei suoi commi, unitamente alla considerazione che il legislatore ha avuto l'esigenza evidente, per simili casi, di accelerare al massimo la definizione delle situazioni creditorie, relative a beni definitivamente già confiscati, consentono di ritenere che non sia casuale l'omesso richiamo dei disposti dell'art. 676 c.p.p. e art. 667 c.p.p., comma 4.
Ciò premesso, non appare sostenibile che la nuova normativa in materia, certamente incidente sul piano procedurale, abbia modificato i presupposti per il riconoscimento e l'ammissione dei crediti ipotecari e, per ciò stesso, la natura dei crediti e delle condizioni legittimanti ad essi relative solo perché, come evidenziato in ricorso, la riforma ha inciso sulle modalità di realizzazione e soddisfacimento (parziale) di tali tipi di crediti. Tale circostanza, infatti, non può rendere legittimo un nuovo giudizio sull'accertamento della buona fede, in violazione del principio a presidio del quale la disposizione di cui all'art. 666 c.p.p., comma 2 prevede l'inammissibilità di istanze meramente ripetitive.
Anche la nuova normativa, cui ha fatto riferimento la ricorrente, prevede il necessario accertamento della buona fede;
nel procedimento previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 199 e 200, la causa petendi è rimasta la stessa e, ai fini dell'opponibilità del proprio diritto allo Stato, l'istante deve provare la sussistenza della buona fede, essendo mutata semplicemente la possibilità di rivalersi sul bene confiscato.
Giova evidenziare che questa Corte ha già avuto modo di precisare che, in tema di misure di prevenzione, l'istanza di ammissione al pagamento del credito proposta, a norma della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 199, dal terzo creditore assistito da garanzia reale sul bene oggetto di confisca è preclusa dalla intervenuta definitività del precedente provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento della buona fede anche quando vi sia stato un mutamento giurisprudenziale in materia, favorevole all'istante, poiché tale vicenda non può essere ritenuta "fatto nuovo" idoneo a rimuovere l'effetto preclusivo correlato all'esaurimento dei mezzi d'impugnazione nell'ambito di procedura incidentale vertente su aspetti di carattere patrimoniale (Sez. 1, n. 47598 del 09/10/2014, Rv. 261442). In particolare, è stato condivisibilmente affermato che l'avvenuta fissazione normativa dei presupposti di riconoscibilità della buona fede del creditore inciso da provvedimenti di sequestro o confisca (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, in particolare al comma 1, lett. b e al comma 3) non può essere ritenuta occasione di riproposizione delle istanze già respinte sul tema specifico, non avendo la disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2012 (nè quella prevista dal D.Lgs. n. 159 del 2011) determinato l'introduzione di un mezzo di tutela straordinario, come è stato precisato dalle Sezioni Unite civili n. 10532 del 7.5.2013 (rv 626570).
A nulla rileva, in particolare, il fatto che il presupposto della "buona fede" (o affidamento incolpevole all'atto della conclusione del contratto) sia stato sino alla emanazione del D.Lgs. n. 159 del 2011 ritenuto un presupposto di "mantenimento" del diritto di credito originario e della correlata garanzia reale, in una visione che tendeva a privilegiare la natura derivativa dell'acquisto del bene da parte dello Stato (tra le altre, Sez. 1 civile n. 5988 del 3.7.1997, rv 505701), mentre in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 45 l'acquisizione al patrimonio dello Stato del bene oggetto di confisca è oggi espressamente qualificata come a titolo originario, posto che è la stessa normativa sopravvenuta a recepire la necessità di contestuale tutela dei diritti dei terzi in buona fede assegnando agli stessi lo strumento - in tal caso - della ammissione del credito al pagamento nei confronti dell'erario con il solo limite previsto dall'art. 53 (il 70% del valore dei beni sequestrati o confiscati risultante alla stima redatta dall'amministratore o la minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi, nell'ambito della procedura concorsuale tesa al soddisfacimento delle diverse posizioni creditorie). Ciò che rileva è infatti la medesimezza dell'oggetto della verifica giurisdizionale, in entrambe le impostazioni giuridiche sin qui ricordate - e dunque la verifica in fatto della buona fede del soggetto che ebbe a contrarre in epoca antecedente al sequestro dei beni - che, se già operata non può essere riproposta in virtù della mera formalizzazione legale della disciplina regolatrice.
4. Correttamente, allora, il Tribunale di Roma ha ritenuto precluso il riesame di profili già definitivamente esclusi da precedente pronuncia irrevocabile ovvero con la sentenza di questa stessa Sezione del 5 luglio 2013, n. 44392, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'impugnazione avverso il provvedimento del Tribunale di Roma in data 10 aprile 2012, che aveva accertato, in sede di incidente di esecuzione, l'insussistenza della buona fede della società ricorrente quando concesse i prestiti, per interposta persona, in favore di NI CE.
Nel provvedimento del Tribunale di Roma veniva evidenziato in fatto che i documenti, la cui non disponibilità suscitava numerosi dubbi, non consentiva di formulare un giudizio di buona fede sull'attività svolta dall'Istituto di Credito, poiché l'attività informativa prodromica alla concessione del mutuo fondiario alla VU.MA. S.r.l. non era stata reale e completa. Venivano indicate una serie di ragioni a sostegno di tale conclusione, riprese dal parere del pubblico ministero: non era stata verificata la reale sottoscrizione di versamento di aumento del capitale sociale da 50 milioni a 3 miliardi di lire;
non era stata considerata la reale consistenza dei patrimoni e dei redditi di OR VI e MA IA, quest'ultima solo casalinga;
non erano state esaminate le società danti causa della VU.MA. S.r.l. (la SIAT s.p.a. e la SIAM s.r.l.), accertamento che avrebbe condotto a NI SS ed ad una misura di prevenzione del 1986; non si erano fatti accertamenti su CI AR, che sostituì l'OR e che avrebbe condotto al NI EN, di cui è cugino;
l'ente creditizio aveva proceduto al pignoramento immobiliare oltre tre semestri dal primo inadempimento. Venivano anche condivise alcune osservazioni svolte dall'Avvocatura dello Stato: l'Istituto aveva concesso un mutuo di 4,8 miliardi di vecchie lire senza una garanzia reale;
l'Istituto aveva consentito l'uscita dal contratto di OR VI, unico soggetto in grado di garantire l'operazione e la sua sostituzione con CI AR senza svolgere indagini sul luogo soggetto;
l'Istituto aveva accolto la richiesta della MA di ritirare la fideiussione, ancora una volta senza svolgere indagini su CI AR. Particolarmente importante, poi, era considerata la circostanza che l'immobile fu venduto dalla SIAM s.r.l. alla VU.MA. S.r.l. per sottrarlo alla precedente confisca nel procedimento di prevenzione n. 2 del 1986, laddove il contratto di mutuo era del 1987.
5. Dopo aver dato atto del contenuto del provvedimento del 2012 del Tribunale di Roma e dei motivi di ricorso, nella citata sentenza di questa Sezione si è precisato quanto segue: "Le Sezioni Unite civili di questa Corte, con sentenza n. 10532 del 26 febbraio 2013, intervenendo sul tema dei rapporti tra ipoteca e confisca penale, in relazione alle controversie insorte prima della disciplina contenuta nel D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha fissato alcuni principi in materia;
anche la L. 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" ha introdotto importanti novità, nell'art. 1, commi da 189 a 205 (particolarmente i commi 194-205, che disciplinano i rapporti ed i conflitti tra lo Stato confiscante di beni nella disponibilità della criminalità organizzata, da un lato, ed i creditori garantiti da ipoteca iscritta sui suddetti beni, i creditori pignoranti ed i creditori intervenuti nel giudizio di esecuzione forzata, dall'altra) con riferimento alle procedure di confisca non soggette alla disciplina del "codice delle misure di prevenzione" - D.Lgs. n. 159 del 2011, entrato in vigore il 13 ottobre 2011.
Per i beni confiscati prima dell'1.1.2013, la normativa distingue, a seconda che a tale data il bene confiscato sia stato assoggettato a procedura esecutiva, ma non sia stato ancora aggiudicato o trasferito, ovvero sia avvenuto, invece, il trasferimento o l'aggiudicazione, anche in via provvisoria;
sui beni oggetto della procedura di prevenzione che alla data del 1.1.2013 siano già stati confiscati, ma non ancora aggiudicati, "non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive" (L. n. 228 del 2012, comma 194) e "gli oneri e pesi iscritti o trascritti (sui beni di cui al comma 194) anteriormente alla confisca sono estinti di diritto" (L. n. 228 del 2012, comma 197). In tal modo il legislatore sembra avere risolto, nel senso della prevalenza della misura di prevenzione patrimoniale, il quesito relativo ai rapporti ipoteca - confisca, indipendentemente dal dato temporale, con conseguente estinzione di diritto degli oneri e pesi iscritti o trascritti: di conseguenza l'acquisto del bene confiscato da parte dello Stato avviene a titolo originario, libero dai pesi e dagli oneri, pur iscritti o trascritti anteriormente alla misura di prevenzione. In sostanza, superando l'opinione della giurisprudenza riportata dal ricorrente, sulla natura derivativa del titolo di acquisto del bene immobile da parte dello Stato a seguito della confisca, il legislatore ha inteso ricomprendere questa misura nel solco delle cause di estinzione dell'ipoteca disciplinate dall'art. 2878 c.c.. La tutela dell'eventuale diritto del terzo di buona fede,
titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia, è secondo la normativa citata assicurata attraverso un rimedio di tipo risarcitorio, disciplinato dalla L. n. 228 del 2012, comma 198, ma secondo la decisione delle Sezioni Unite civili la nuova normativa non si applica ai procedimenti già definiti".
Pertanto, tenuto conto di quanto evidenziato nella sentenza di questa Sezione, nell'ordinanza impugnata in questa sede si conclude correttamente con una declaratoria di inammissibilità dell'istanza, giacché "la confisca dei beni, intervenuta in data 1996, è divenuta definitiva con sentenza della Corte di Cassazione emessa in data 28 febbraio/16 maggio 2001 e, come ampiamente riportato dalla Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, i beni devoluti al patrimonio indisponibile dello Stato".
6. In conclusione il ricorso proposto dalla società C.T.F. Finanziaria s.p.a. è inammissibile, perché si traduce in un ulteriore tentativo di riaprire l'accertamento sulla buona fede del creditore, facendo erroneamente leva sulla procedura ex art. 1, comma 199, nonostante tale presupposto soggettivo sia ormai escluso, non avendo nulla innovato in tal senso la riforma della normativa in materia.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen., con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2015