Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2014, n. 14577
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Sentenza 15 dicembre 2014

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In tema di misure di prevenzione, l'istanza di ammissione al pagamento del credito proposta, a norma dell'art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal terzo cessionario di un credito assistito da garanzia reale sul bene oggetto di confisca è preclusa dalla intervenuta definitivi del precedente provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento della buona fede dell'originario creditore, anche quando vi sia un sopravvenuto mutamento di disciplina in materia, non potendo essere ritenuta tale vicenda un "fatto nuovo" idoneo a rimuovere l'effetto preclusivo correlato all'esaurimento dei mezzi d'impugnazione nell'ambito di procedura incidentale vertente su aspetti di carattere patrimoniale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'entrata in vigore della nuova disciplina prevista dall'art. 45 del D.Lgs. n. 159 del 2011 potesse superare la preclusione processuale indicata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2014, n. 14577
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14577
    Data del deposito : 15 dicembre 2014

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