Sentenza 25 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2002, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0 0 914 /02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G. N. 8009/99 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 2424 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo. MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 12/11/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente SE N T ENZA sul ricorso proposto da: FFSS S.P.A. FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato. in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso 10 studio che lo rappresenta edell'avvocato VESCI GERARDO, difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IN RENATO;
intimato 2001 avversO la sentenza n. 7854/98 del Tribunale di ROMA, 4350 depositata il 27/04/98 R.G.N. 76267/94; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato GARLATTI per delega VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R.C. 8009/99 Svolgimento del processo del 27 aprite 1998, il Tribunale di Con sentenza Roma dichiarava inammissibile l'appello proposto dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. avverso la sentenza del Pretore della stessa città in data 6 t ebe 1983 che aveva accolto dipendentela domanda di VI Reiuto, già delle Ferrovie posto in quiescenza in epoca successiva al 1° luglio 1990, vòlta ad ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con il computo dei miglioramenti economici previsti dal c.c.n.l. 1990/1992. Riteneva, infatti, condividendo i rilievi svolti dalla pronuncia di questa Corte n.3463 del 22 aprile 1997, che il mandato ad litem per la proposizione del gravame fosse stato conferito da soggetto (dr. Raffaele Ruggiero UB) privo del potere di rappresentanza della Società. Avverso la decisione del Tribunale la società Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi e seguito da memoria, nella quale si premette che la suindicata società, a seguito di atto di scissione del 21 giugno 2001, ha assunto la denominazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione felt V Le censure proposte dalla società ricorrente possono riassumersi come segue: I) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75 e 77 cod. proc. civ., nonché dell'art. 420 cod. proc. civ., per aver il Tribunale erroneamente escluso la validità della procura al dr. UB, per contro attributiva -come poi riconosciuto dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n.4666 dell'8 maggio 1998- di poteri sia processuali che sostanziali;
II) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1372 cod. civ. in relazione all'art. 38 del c.c.n.l. del 18 luglio 1990 e vizio di motivazione, per aver il Tribunale omesso di controversia, concernente la esaminare il merito della computabilità o no, ai fini dell'indennità di buonuscita, di tutti gli aumenti retributivi previsti nel periodo di vigenza del contratto collettivo. Il primo motivo del ricorso dev'essere accolto. Le Sezioni unite della Suprema Corte, con sentenza n.4666 del 8 maggio 1998, hanno ritenuto, alla stregua di un diretto esame dell'atto attributivo del potere rappresentativo al dr. UB, che con esso (in data 26 maggio 1993) sia stato conferito il potere di rappresentare in giudizio le Ferrovie dello Stato, con l'attribuzione di tutti i necessari poteri di rappresentanza processuale e sostanziale. Flee H Non potendo non prestarsi ossequio a tale pronuncia, deve quindi considerarsi erronea la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello della Società. Il secondo motivo di ricorso, invece che assorbito, va dichiarato inammissible, in quanto la questione di merito da esso proposta non fu affatto esaminata dal Tribunale (coerentemente limitatosi alla pronuncia d'inammissibilità del gravame). In conclusione, accogliendo il primo motivo di ricorso e dichiarando inammissibile il secondo, il Collegio -che, in considerazione del contrasto giurisprudenziale sulla questione della validità della procura, ritiene di compensare le spese del giudizio di cassazione- deve cassare l'impugnata sentenza e rinviare la causa alla Corte d'appello di Roma.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e ne dichiara inammissibile il secondo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 12 novembre 2001 DI BOLLO, B A SS 0 Il Presidente Il Cons.-est. A 1 , T . 3 T , 3 SA R 5 'A E Лиши. POSTA . P L S L N I E N 3 D G -7 I IM O S Phill -8 N A A E 1 D D S 1 E TE I , E A O ESEN R G O IST G T IL CANCELLIERE E IT G L IP E R Depositato in Cancelleria A D L O L 25 GEN. 2002 E D oggi, IL CANCELLIERE