Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2014, n. 47598
CASS
Sentenza 9 ottobre 2014

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In tema di misure di prevenzione, l'istanza di ammissione al pagamento del credito proposta, a norma dell'art. 1 comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal terzo creditore assistito da garanzia reale sul bene oggetto di confisca è preclusa dalla intervenuta definitività del precedente provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento della buona fede anche quando vi sia stato un mutamento giurisprudenziale in materia, favorevole all'istante, poiché tale vicenda non può essere ritenuta "fatto nuovo" idoneo a rimuovere l'effetto preclusivo correlato all'esaurimento dei mezzi d'impugnazione nell'ambito di procedura incidentale vertente su aspetti di carattere patrimoniale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2014, n. 47598
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47598
    Data del deposito : 9 ottobre 2014

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