Sentenza 9 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, l'istanza di ammissione al pagamento del credito proposta, a norma dell'art. 1 comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal terzo creditore assistito da garanzia reale sul bene oggetto di confisca è preclusa dalla intervenuta definitività del precedente provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento della buona fede anche quando vi sia stato un mutamento giurisprudenziale in materia, favorevole all'istante, poiché tale vicenda non può essere ritenuta "fatto nuovo" idoneo a rimuovere l'effetto preclusivo correlato all'esaurimento dei mezzi d'impugnazione nell'ambito di procedura incidentale vertente su aspetti di carattere patrimoniale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2014, n. 47598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47598 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 09/10/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 2852
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 1668/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ITALFONDIARIO S.P.A.;
avverso l'ordinanza n. 24/2013 TRIBUNALE di ROMA, del 11/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Gialanella Antonio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 11 novembre 2013 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione in tema di misure di prevenzione, rigettava l'istanza proposta da Italfondiario s.p.a. e tesa ad ottenere l'ammissione al pagamento di un credito già assistito da ipoteca, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 199. Le ragioni della decisione si muovono in una duplice direzione giustificativa. Premessa una breve sintesi della vicenda in fatto, caratterizzata dall'avvenuta iscrizione di ipoteca in data 16 giugno 1995 (in rapporto a mutuo concesso dalla Carivit a Petretti Romano) su un bene immobile successivamente oggetto di sequestro disposto in procedura di prevenzione personale e patrimoniale (il 17 giugno 1998), dalla conseguente confisca del bene in data 14 giugno 2000 e dall'avvenuta - medio tempore - cessione del credito garantito (dalla Carivit a Intesa Gestione Crediti, avvenuta nel 1999 e da quest'ultima a Castello Finance srl, avvenuta nel 2005), il Tribunale ritiene che:
- da un lato la domanda di riconoscimento della buona fede era stata, nel caso in esame, già respinta con provvedimento del 19.7.2007, impugnato dal creditore istante innanzi a questa Corte di legittimità, con rigetto del ricorso;
- dall'altro, in ogni caso, le motivazioni già espresse in tale provvedimento risultavano condivisibili, dato che all'atto dell'ultima cessione del credito "in sofferenza", sia pure operata unitamente ad altre numerose posizioni (in blocco e prò soluto) era già stato emesso e trascritto il decreto di confisca dell'immobile, il che denotava l'assenza di buona fede da parte del cessionario.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore e procuratore speciale - il creditore Italfondiario s.p.a..
Nel ricorso, previa ampia esposizione dei fatti rilevanti, si deduce erronea applicazione della legge penale ed in particolare della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52 e ss., nonché dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 194, 197, 198, 199 e 200.
Il ricorrente muove - in tutta evidenza - dalla ritenuta assenza di effetti preclusivi correlati al precedente rigetto sui tema della buona fede.
Ne deriva il confronto con la "rinnovata motivazione" che viene ritenuta non rispettosa dell'attuale dettato normativo, dato il recepimento - nel testo del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52 - dei principi giurisprudenziali già affermatisi nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità nella seconda metà degli anni '90. Il presupposto della buona fede e dell'affidamento incolpevole andrebbe dunque valutato come sussistente o meno in capo al soggetto cedente, trattandosi di atteggiamento tenuto in sede di conclusione del contratto di mutuo.
Nessun rimprovero puo', peraltro, muoversi al cessionario lì dove il rapporto di cessione (pur posteriore alla confisca) sia stato realizzato "in blocco" ai sensi della L. n. 385 del 1993, art. 58 e ss., trattandosi di modalità che per sua stessa natura esclude la fattibilità di verifiche sulle sorti degli immobili posti a garanzia reale delle numerosissime posizioni creditorie cedute (nell'ordine delle decine o centinaia di migliaia).
Si cita, in proposito, recente approdo raggiunto sul tema specifico in trattazione da questa 1^ Sezione, con sentenza numero 45260 del 27.9.2013, rv 257913. Si argomenta, pertanto, in modo ampio e diffuso sulla mancata aderenza della motivazione del diniego a tale approdo giurisprudenziale, sostenendo la riconoscibilità della buona fede sia all'atto della conclusione dell'originario contratto di mutuo che all'atto della cessione del credito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni che seguono.
Nel caso in esame non risulta possibile, infatti, compiere rivalutazioni della posizione del soggetto istante, in virtù di quanto già deciso dal Tribunale di Roma in data 19 luglio 2007 e da questa Corte con sentenza emessa in data 2 aprile 2008, numero 16743. Con tali decisioni, infatti, era stata esaminata la medesima situazione di fatto e di diritto e si era pervenuti ad una pronunzia di esclusione del presupposto della "buona fede" in capo al medesimo creditore istante.
Ciò determina effetto preclusivo alla rivalutazione del tema specifico, pur in presenza di un successivo orientamento giurisprudenziale - citato nell'istanza e nella stessa articolata requisitoria del Sig. Procuratore Generale - che ha diversamente considerato (in altro procedimento) alcuni profili in diritto del tutto analoghi a quelli oggetto di trattazione.
Non può infatti un mutamento di interpretazione giurisprudenziale, pur significativo, essere ritenuto di per sè "fatto nuovo" idoneo a determinare la rimozione del tipico "effetto preclusivo", correlato all'esaurimento dei mezzi di impugnazione nell'ambito di una procedura incidentale che - come nel caso in esame - non verte su diritti di libertà ma su aspetti di carattere patrimoniale (in senso diverso, lì dove vi sia limitazione della libertà personale Sez. U. n. 18288 del 21.1.2010, rv 246651; vedasi anche C.Cost. n. 230 del 2012 in riferimento a quanto previsto dall'art. 673 c.p.p., con esclusione del rilievo di mutamenti interpretativi a fini di rimozione del giudicato).
Nè, ad avviso del Collegio, l'avvenuta fissazione normativa dei presupposti di riconoscibilità della buona fede del creditore inciso da provvedimenti di sequestro o confisca (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, in particolare al comma 1, lett. b e al comma 3) può essere ritenuta occasione di riproposizione delle istanze già respinte sul tema specifico, non avendo la disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2012 (nè tampoco quella prevista dal D.Lgs. n. 159 del 2011) determinato l'introduzione di un mezzo di tutela straordinario,
quanto riconosciuto il previgente orientamento giurisprudenziale (maturato in rapporto alla vigenza di norme regolatrici contenute nel codice civile come gli artt. 1345, 1418, 2644 e 2878 c.c.) come è stato precisato sia da Sez. U. civili n. 10532 del 7.5.2013 (rv 626570) che da questa stessa Sezione 1^ con sentenza n. 26527 del 20.5.2014 (rv 259332). A nulla rileva, in particolare, e per rispondere ad una delle prospettazioni del ricorrente, il fatto che il presupposto della "buona fede" (o affidamento incolpevole all'atto della conclusione del contratto) sia stato sino alla emanazione del D.Lgs. n. 159 del 2011 ritenuto un presupposto di "mantenimento" del diritto di credito originario e della correlata garanzia reale, in una visione che tendeva a privilegiare la natura derivativa dell'acquisto del bene da parte dello Stato (tra le altre, Sez. 1, civile n. 5988 del 3.7.1997, rv 505701) mentre in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 45 l'acquisizione al patrimonio dello Stato del bene oggetto di confisca è oggi espressamente qualificata come a titolo originario, posto che è la stessa normativa sopravvenuta a recepire la necessità di contestuale tutela dei diritti dei terzi in buona fede assegnando agli stessi lo strumento - in tal caso - della ammissione del credito al pagamento nei confronti dell'erario con il solo limite previsto dall'art. 53 (il 70% del valore dei beni sequestrati o confiscati risultante dalla stima redatta dall'amministratore o la minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi, nell'ambito della procedura concorsuale tesa al soddisfacimento delle diverse posizioni creditorie). Ciò che rileva è infatti la medesimezza dell'oggetto della verifica giurisdizionale, in entrambe le impostazioni giuridiche sin qui ricordate - e dunque la verifica in fatto della buona fede del soggetto che ebbe a contrarre in epoca antecedente al sequestro dei beni - che, se già operata - qui con esito negativo - non può essere riproposta in virtù della mera formalizzazione legale della disciplina regolatrice.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, per quanto sinora esposto, non va aggiunta - al di là della condanna alle spese - alcuna ulteriore statuizione, data la particolarità e novità della tematica in discussione, che esclude la colpa dell'istante.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2014