Sentenza 24 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/06/2002, n. 9205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9205 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2002 |
Testo completo
09 205/02 Aula A nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G. 1869/01 Dott. Ettore Mercurio Presidente -Cron.28866 "1 Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. Antonio Lamorgese -Ud. 5.4.2002 "1 " Florindo Minichiello " -Oggetto: " RI TI Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NA LI, ME AN, ZZ IT, DI AR AR e PE SE, difesi, giusta procura speciale sul retro del primo foglio del ricorso, dagli avv.ti Sergio Galleano e Ed- mondo Gangitano del Foro di MiAN, con domicilio eletto in Roma presso Pecorini, via Eudo Giulioli n. 3 ricorrenti
contro
I POST (Istituto Postelegrafonici), in persona del legale 1481 rapp.te p.t., difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, 1 nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domici- liato ex lege controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di MiAN n° 342/00 in data 24 novembre 1999/15 gennaio 2000 (R.G. 373/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 aprile 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Mi- pronunciando sull'appello proposto (anche) da EN AN, LI, OM AN, ZZ IT, Di CO AR e EZ SE, confermava la decisione appellata, che aveva riget- tato le domande dei predetti vòlte ad ottenere la condanna dell'IPOST-Istitituto Postelegrafonici a corrispondere loro. somme varie, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze dell'indennità di buonuscita dovute al computo della indennità integrativa speciale nella misura del 60% e non dell'80% del 60%, come invece aveva fatto l'Istituto. Il Tribunale ha ritenuto che il tasso dell'80%, il quale co- stituisce la base di quantificazione della indennità di buonuscita ex art.38 d.p.r. n.1032 del 1973, non riguardi so- lo il c.d. stipendio base, ma anche tutte le altre indennità 2 utili e ha, quindi, sottolineato che la legge n.87 del 1994, in base alla quale è dovuta la indennità integrativa speciale in ragione del 60%, si è limitata ad allargare l'area delle voci computabili nella base di calcolo della indennità di buonuscita, con la conseguenza che anche la indennità inte- grativa (nella prevista quota del 60%) segue il regime delle componenti base della retribuzione, subendo, come tutte le altre voci, la medesima riduzione del 20%. EN LI e gli altri soggetti sopraindicati hanno chie- sto la cassazione di détta sentenza, con un unico motivo, seguito da memoria. L'IPOST ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo deducendo "violazione degli artt. 1 e 2 - legge n.87/94, 37 e 38 d.p.r. n. 1092 (recte 1032)/73, 12 di- sposizioni preliminari" - i ricorrenti sostengono (in estrema sintesi) che l'interpretazione dell'art.1 della legge 29 gen- naio 1994 n.87 data dal giudice di appello è contraddetta dal tenore letterale della norma, la quale si è limitata a deter- minare, a seguito della sentenza n. 243/1993 della Corte Co- stituzionale, le modalità con le quali la indennità integra- tiva speciale deve essere calcolata nella indennità di buonu- scita dei dipendenti pubblici, senza fare alcun cenno alla base contributiva di cui all' art.38 del d.p.r. n.1032/73, che quindi resta quella stabilita, nei suoi elementi costitu- tivi, dalla norma suddetta, mentre la nuova voce (60% della indennità integrativa speciale) costituisce un elemento a 3 parte, non assoggettato alla stessa disciplina di computo (80% dei vari emolumenti) prevista dallo stesso art.38 per le altre voci retributive. La conferma del carattere additivo della disposizione dettata dall'art.1 legge n.87/94 cit. si ricava, secondo i ricorren- ti, dal successivo art.2, che sottopone la quota di indennità integrativa di cui all'art.1 (il 60%) al contributo previden- ziale obbligatorio previsto dall'art. 37 del d.p.r. n.1032/73. Se, invero, la quota suddetta dovesse essere ricompresa nella base contributiva di cui all'art. 38 dello stesso decreto, la precisazione di cui all'art. 2 cit. sarebbe completamente su- perflua;
viceversa, la necessità di specificare con un'apposita norma di rinvio il regime previdenziale alla stessa applicabile, ne conferma la natura di elemento esterno alla base contributiva suddetta. Il ricorso non è fondato. La norma denunciata è stata emanata a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 19 maggio 1993 n. 243 dichiarativa della illegittimità costituzionale delle disposizioni concer-- nenti il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, dei dipendenti pubblici e delle Ferrovie dello Stato (pe questi ultimi, degli articoli 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 e 21 della legge 17 maggio 1985 n. 210), nella parte in cui non prevedono meccanismi legislativi di computɔ dell'indennità integrativa speciale. 4 L'art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, stabilisce che "In attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pub- blica amministrazione e per i lavoratori privati... l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. successive modificazioni, viene computata, a decorrere 324 e dal 1° dicembre 1994, nella base di calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio de- terminati in applicazione delle norme già vigenti con riferi- mento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi uti- ii: a) per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nella misura di una quota pari al 30 per cento dell'indennità integrativa specia- le annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità; b) per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonché per gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per ferrovieri dello Stato nella misura di una quota pari al 60 per cento (OPAFS), dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data di cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o ana- logo trattamento". Questa Corte si è già pronunciata, con numerose decisioni, sulla interpretazione da attribuire alla norma ora riportata e, proprio in controversia relativa a dipendenti dell'Ente 5 Poste Italiane (cfr. sentenza 12 ottobre 2000 n. 13624), ha affermato il principio di diritto, secondo cui la suddetta disposizione, "nello stabilire l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione alla percentuale del sessanta per cento, ha perseguito esclu- sivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo dei detti emolumenti è da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo, non anche ad impedire che la deter- minazione della consistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percentuale dell'indennità integrativa speciale, della falcidia ex d.P.R. n. 1032 del 1973, imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile а cia- scun anno di servizio". In linea con questo principio che, confermato da Cass. 16 novembre 2000 n. 14836 e 23 marzo 2002 n.4195, in altre fat- tispecie riguardanti sempre i dipendenti postali, oltre che da Cass. 18 marzo 2000 n.14926 e 24 maggio 2001 n. 7090, re- lative ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, deve essere qui ulteriormente ribadito per le persuasive ragioni che lc - è la sentenza impugnata, per cui devono essere sostengono disattese le censure che ad essa si muovono nel ricorso e che si incentrano sulla formulazione letterale della norma. 6 Invero, proprio al dato sitestuale, deveriferimentocon sottolineare, come è già stato rilevato da questa Corte nelle che la legge del 1994 si è limitata adrichiamate sentenze, inserire la indennità integrativa speciale nella base di cal- colo dell'indennità di buonuscita, senza fare alcun cenno ad autonomi sistemi di calcolo dell'indennità integrativa spe- ciale, per la quota fissata dal Legislatore, rispetto a quel- lo concernente tutti gli altri elementi da considerare, nella percentuale valorizzata, per legge, dell'ottanta per cento. Una volta posta l'indennità integrativa speciale, per la quo- ta specificata (sessanta per cento), sullo stesso piano delle altre voci retributive (fra cui essa pure rientra), da consi- derare ai fini della determinazione della indennità buonusci- ta, non si potrebbe assolutamente giustificare il fraziona- mento di uno schema che, in assenza di contrarie disposizio- ni, non può che rimanere unitario, così come previsto dal Le- gislatore. Non va infatti tralasciato che il richiamo conte- nuto nell'art. 1 della legge n. 87 del 1994 al computo della indennità integrativa speciale "nella base di calcolc dell'indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fi- ne servizio determinati in applicazione delle norme vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retri- butivi considerati utili" deve essere inteso come sottoposi- zione della voce aggiuntiva, nella quota precisata, alla par- ziale utilizzazione prevista per le altre componenti. 7 Nè valide argomentazioni in contrario possono desumersi dai lavori preparatori della normativa in esame, poiché fermo peraltro il rilievo che essi non potrebbero mai condurre ad un'interpretazione del precetto normativo in palese contrasto con la voluntas legis quale obiettivatasi nel testo definiti- vo e da tenere distinta dalla volontà dei singoli partecipan- ti al processo formativo della norma (v. Cass. 21 maggio 1988 n.3550) dai vari disegni di legge presentati in date suc- cessive e di iniziativa di diversi parlamentari, congiunta- mente discussi dopo essere stati conglobati in un testo uni- ficato, risulta solo l'intendimento di includere la indennità integrativa speciale nella base per il calcolo della buonu- scita spettante ai dipendenti dello Stato, degli enti pubbli- ci e delle aziende autonome statali, senza evidenziare per tale voce da includere un sistema di calcolo diverso da quel- lo in vigore per gli altri elementi retributivi. "1quanto all'asserita necessità di una "lettura della Infine, norma in senso conforme ai principi costituzionali, il Colle- gio - non senza rinviare, anche per tale parte, alle conside- A razioni svolte nella citata sentenza n.13624 del 12 ottobre Osserva che non possono giovare alla tesi sostenuta 2000 dai ricorrenti, né il richiamo alla differente percentuale di utilizzazione della indennità integrativa speciale ai fini del calcolo della buonuscita, prevista nella misura del tren- ta per cento per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70, in quanto la mancanza di una successiva ri- 8 duzione ai fini del calcolo della buonuscita non deriva dalla entità della percentuale contenuta nella misura del trenta cento, ma dal medesimo criterio di applicazione previsto per gli altri elementi di calcolo, che per i dipendenti degli en- ti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 devono essere consi- derati per intero;
né il richiamo alla previsione, contenuta nell'art. 2 della legge n. 87 del 1994, di un contributo pre- videnziale obbligatorio a carico del personale iscritto alle gestioni previdenziali, e dovuto sulla quota dell'indennità integrativa speciale da computare nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, in quanto, in base al tenore e secondo un criterio logico-letterale della legge sistematico, la percentuale su cui calcolare il contributo deve essere corrispondente alla quota di indennità integrati- va speciale utilizzata ai fini del calcolo della buonuscita, cioè il quarantotto per cento (pari all'ottanta per cento del sessanta per cento). Il ricorso va dunque rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio. O
P. Q. M.
N O 3 K 3 5 La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del . A N T S 3 giudizio di cassazione. O 7 P - M 3 I - 1 A Così deciso, in Roma, il 5 aprile 2002. 1 D E E L A G n Co Il Presidente O G E Вий T l E I T T I L S R I I l A G D e L E L R E IL CANCELLIERE D Deposi to in Cancelleria 24 618 2007