Sentenza 23 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2002, n. 4195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4195 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2002 |
Testo completo
491 Aula 'A' LA CORTE SUPREMA DI04 1 9 5 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITA NO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G.N. 20402/99 Consigliere Cron. 3864 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud.10/12/01 - Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO RIZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNA COGO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IPOST ISTITUTO POSTELEGRAFONICI;
intimato - avverso la sentenza n. 12038/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 07/11/98 R.G.N. 20402/99; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Florindo 4870 -1- MINICHIELLO;
udito il P.M Generale Dott per il rigetto . in persona del Sostituto Procuratore . Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso del ricorso. -2- 3 R.G. 20402/99 Svolgimento del processo Con sentenza del 7 novembre 1998, il Tribunale di Milano ha accolto l'appello dell'IPOST -Istituto Postelegrafonici- avverso la decisione del Pretore che l'aveva condannato a corrispondere a LA TE la somma di £ 2.138.526, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenza dell'indennità di buonuscita dovuta al computo dell'indennità integrativa speciale nella misura del 60 per cento, e non dell'80 per cento del 60 per cento, come invece aveva fatto l'Istituto. Il Tribunale ha ritenuto che il tasso dell'80 per cento, il quale costituisce la base di quantificazione dell'indennità di buonuscita ex art. 38 d.p.r. n.1032 del 1973, riguardi non solo il cd. stipendio base ma anche tutte le altre indennità utili ed ha quindi sottolineato che la legge n.87 del 1994, in base alla quale è dovuta l'indennità integrativa speciale in ragione del 60%, si è limitata ad allargare l'area delle voci computabili nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, con la conseguenza che anche l'indennità integrativa speciale (nella prevista quota del 60%) segue il regime delle componenti base della retribuzione, subendo, come tutte le altre voci, la medesima riduzione del 20%. Avverso questa sentenza LA TE ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi e seguìto da memoria. ply 3 L'IPOST -cui il ricorso è stato notificato dapprima presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e quindi, a seguito di ordinanza di questa Corte in data 29 maggio 2001, presso l'Avvocatura Generale- non si è costituito. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, il LA -denunciando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n.3 c.p.c.) con riferimento alla legge 71/94 art. 1 ed al D.P.R. 1032/73 e degli artt. 12 Disp. preliminari"- deduce (in estrema sintesi) che, ai sensi della legge n.87 del 1994, la quale, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.243 del 1993, ha disposto che, per i soggetti di cui all'art.1 lett. b), l'indennità integrativa speciale è computabile ai fini dell'indennità di buonuscita nella misura del 60 per cento, l'indennità integrativa speciale va computata in tale percentuale, senza cioè l'ulteriore falcidia conseguente all'applicazione del tasso dell'80 per cento previsto, per le va aggiungersi, dalla normativaaltre voci cui essa previgente. Con il secondo motivo, il ricorrente -denunciando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n.3 c.p.c.) in riferimento alla legge 71/94 art. 1 ed al d.p.r. 1032/73. Omesssa insufficcente e/o contraddittoria motivazione su un зац 4 punto decisivo della controversia (art. 360 n.5 c.p.c.) in riferimento all'erroneo apprezzamento dei criteri di considerazione di base di calcolo e base contributiva. Costituzionali e violazione delContrarietà ai principi principio di ragionevolezza"- deduce che l'interpretazione del Tribunale, secondo cui l'indennità integrativa speciale segue la sorte delle altre voci retributive, anziché essere computabile per intero nella prevista aliquota del 60 per cento, risulta contraria agli scopi ed ai parametri considerati dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n.243 del 1993. Solleva, al riguardo, questione di costituzionalità dell'art. 1 lett. B) della legge n.87 del 1994 in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, "in quanto mantiene una parziale ed iniqua situazione di 'sperequazione' tra la buonuscita percepita dal personale dello Stato in genere, e delle Poste in particolare" e per avere il Legislatore stabilito "una percentuale unica (60%) sia per il personale dipendente dello Stato che per quello iscritto all'OPAFS, non tenendo conto del fatto che per questi ultimi lavoratori l'art. 14 L. 829/73 prevede una maggiorazione del 20 dell'anzianità di servizio e che la retribuzione computabile è più elevata rispetto a quella dei dipendenti statali". Con il terzo motivo, infine, il ricorrente, denunciando omessa Jes 5 motivazione e violazione e falsa applicazione di varie norme, si duole che il Tribunale abbia omesso di motivare quanto alle censure mosse dall'IPOST alla statuizione della sentenza di primo grado in ordine agli accessori. La Corte rileva, anzitutto, l'inammissibilità sia della memoria -essendo questa stata depositata (il 25 maggio 2001) tardivamente, ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., rispetto all'udienza del 29 maggio 2001 e non valendo a sanare tale inamissibilità il rinvio a nuovo ruolo in détta udienza disposto ai fini del rinnovo della notifica del ricorso- sia degli allegati alla memoria stessa, trattandosi, oltretutto, di atti non includibili fra quelli considerati dal citato art. 378. Osserva, quindi, che il ricorso non può essere accolto. Con riguardo ai primi due motivi, che per l'evidente connessione sono esaminabili congiuntamente, vanno premesse le disposizioni che costituiscono il quadro normativo di riferimento. L'art. 1 IIdeldella legge n.87 1994 dispone che l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n.324 e successive modificazioni, viene computata, a decorrere dal 1° dicembre 1994, nella base di calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme già vigenti рец 6 con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utilf: a) per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70 e successive modificazioni, nella 30 per cento dell'indennitàmisura di una quota pari al integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione del servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità; b) per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonché per gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione del servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento". L'art. 3 e l'art. 38 del d.p.r. n.1032 del 1973 dispongono, rispettivamente, che l'indennità di buonuscita "... è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'art. 38 quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III. Per la : determinazione della base contributiva ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera l'ultimo stipendio 0 l'ultima paga 0 retribuzione integralmente Jay percepite;
la stessa norma vale per gli assegni che concorrono 7 a costituire la base contributiva..."; e che "la base contributiva è costituita dall'80 per cento dello stipendio paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonché dei seguenti assegni... ... Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale". Da queste disposizioni -come la Corte ha già affermato in numerose decisioni (v., in particolare, Cass. 12 ottobre 2000 n.13624, 16 novembre 2000 n.14836, 23 ottobre 2001 n.13030)- è dato enucleare due distinte nozioni, riferibili al coacervo degli emolumenti utili per la determinazione dell'indennità di buonuscita. Rileva, in primo luogo, la nozione di "base di calcolo", alla quale fa riferimento testuale la legge del 1994; ad essa si affianca quella di "base contributiva", alla quale fanno riferimento testuale le norme del d.p.r. del 1973. Non si tratta di nozioni equivalenti, perché corrispondono : ad altrettante operazioni necessarie per pervenire alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, nel senso che la determinazione della base di computo consta dell'individuazione degli emolumenti utili ai fini della py 8 lorda della base contributiva, mentre lacomposizione determinazione di quest'ultima avviene computando la quota netta (80%) di tali emolumenti che è, poi, effettivamente da prendere in considerazione per la suddetta liquidazione. Questa differenza, ancorché attraverso una diversa terminologia, è contemplata nell'ambito anche del combinato disposto degli artt. 3 e 38 del d.p.r del 1973, là dove contrappone la "determinazione" della base contributiva (intesa come individuazione degli emolumenti da prendere in onsiderazione) alla "consistenza" della stessa (intesa come quota del coacervo delle componenti). La legge del 1994, imponendo che l'indennità integrativa speciale sia, in una data percentuale, inclusa nella "base di calcolo" dell'indennità di buonuscita, innova, dunque, limitatamente alle disposizioni previgenti che escludevano interamente la prima di tali indennità dal novero degli emolumenti computabili ai fini della determinazione della base contributiva (cioè, come dianzi precisato, ai fini dell'individuazione delle singole componenti di quest'ultima), : mentre lascia immutate quelle in tema di quantificazione della consistenza della medesima base, vale a dire quelle intese a fissare la percentuale di utilizzazione delle dette componenti. Che sia questa la portata della norma più recente è reso 9 palese dal rilievo che essa, nel sancire la parziale utilizzabilità dell'indennità integrativa speciale ai fini dei diversi trattamenti di fine rapporto, precisa che la susseguente utilizzazione avviene con applicazione dei medesimi criteri che vigono relativamente alle altre componenti (vale a dire, lo stipendio e gli emolumenti già anteriormente inclusi nella base di computo), disponendo, appunto, che i detti trattamenti, nonostante l'ampliamento di tale base, restino "determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili". Ulteriore conferma di questa interpretazione può trarsi dalla vicenda normativa concernente l'ampliamento della base contributiva dell'indennità di buonuscita con l'inclusione della tredicesima mensilità. L'art. 2 della legge n.75 del 1980 ha invero stabilito che "con effetto dal 1° giugno 1979, ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, la base contributiva di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 , n. 1), della legge 14 dicembre 1973, n.1032, all'art. 36 dicembre 1973 n.829, nonché alle analoghe disposizioni previste in altri ordinamenti previdenziali del personale dello Stato e delle aziende autonome, comprende, per gli iscritti реч 10 alle gestioni speciali disciplinate dalle disposizioni stesse, anche la tredicesima mensilità, ugualmente computata all'80 per cento, considerata con esclusione degli annessi assegni e indennità che non siano espressamente previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale". La tecnica di redazione della norma pone chiaramente in luce la diversa valenza dei due momenti, quello della previsione di astratta utilità dell'emolumento ai fini della determinazione del coacervo computabile e quello dei limiti concreti di utilizzabilità, che discendono dall'applicazione dei criteri legali di quantificazione della base contributiva: l'una riguarda la mensilità supplementare nella sua interezza (e in una percentuale limitata, come quella stabilita dalla legge del 1994, per l'indennità integrativa speciale); gli altri derivano dalla richiamata operatività della disposizione generale che quantifica la base contributiva nella misura dell'80% dell'insieme degli emolumenti computabili. Infine, la tesi del ricorrente non potrebbe essere accolta neppure dando per risolta in senso positivo la questione (non costituente oggetto diretto della presente controversia) se il contributo previdenziale sull'indennità integrativa speciale, ai sensi dell'art. della legge n.87 del 1994, sia dovuto sull'intera quota del sessanta per cento. Fer 22 In un ordinamento previdenziale improntato, come quello vigente, al principio di solidarietà, la quantificazione delle prestazioni (nel cui ambito può collocarsi, quanto alla funzione, anche l'indennità di buonuscita, pur caratterizzata da natura retributiva) non è rigidamente ancorata alla redditività della massa contributiva e può quindi diversificarsi secondo la ragionevole discrezionalità del Legislatore, in difetto di piena ed assoluta corrispondenza fra l'entità della retribuzione imponibile e la concreta utilità garantita all'assicurato dai correlativi versamenti (v. Corte Cost. 30 giugno 1994 n.264, 26 maggio 1989 n.307, 11 luglio 1989 n.388, 4 maggio 1984 n.133). In questa ottica, devono ritenersi valutazioni riservate al Legislatore quelle che incidono sulle determinazioni volte a predisporre i mezzi necessari a far fronte alle obbligazioni dello Stato nella materia dei cd. diritti sociali, essendo soltanto il Legislatore abilitato a compiere gli apprezzamenti necessari a comporre nell'equilibrio del bilancio le scelte di compatibilità e di relativa priorità nelle quali si sostanziano le politiche sociali dello Stato, salva, naturalmente, la garanzia minima essenziale di protezione (v. Corte Cost. 26 febbraio 1998 n.27) delle situazioni soggettive che la Costituzione qualifica come diritti. Ma questi, nella specie, реч 12 manifestamente non subiscono alcun vulnus per effetto della qui recepita interpretazione delle disposizioni ordinarie di riferimento, le quali, sebbene nei limiti anzidetti, si iscrivono pur sempre nel quadro di un intervento del Legislatore inteso ad assicurare l'ampliamento e non la restrizione di siffatti 1 diritti (v. Corte Cost. 16 maggio 1997 n.138, 31 marzo 1995 n103). Pertanto risultando manifestamente infondata, alla stregua delle ultime considerazioni sopra svolte e del principio che la parità di trattamento tutelata dall'art. 3 Cost. presuppone omogeneità di situazioni, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente- il giudizio di computabilità dell'indennità integrativa speciale nella misura dell'ottanta per cento del sessanta per cento deve considerarsi corretto ed i primi due motivi di ricorso debbono essere rigettati. Egualmente da disattendere è l'ultimo motivo di ricorso, con cui il LA si duole che il Tribunale, senza alcuna motivazione, abbia riformato la sentenza di primo grado anche nella parte, pure gravata d'appello dall'IPOST, concernente gli accessori dovuti per il ritardato pagamento della buonuscita (nel minore importo risultante dall'erroneo criterio di calcolo applicato dall'IPOST). рич 13 Senza necessità di verificare l'effettiva sussistenza di tale statuizione pretorile e di motivi di appello dell'Istituto (anche) ad essa riferibili, è infatti sufficiente rilevare che la pronuncia ora oggetto di ricorso -secondo quanto univocamente risulta dalla narrativa e dalla motivazione- ha ritenuto che la sentenza di primo grado (non importa qui accertare se il Tribunale ne abbia esattamente inteso e riportato le relative statuizioni) e l'appello dell'IPOST avessero riguardato solo la differenza dell'indennità di buonuscita derivante dal diverso criterio di computo (60% anziché 48%) dell'indennità integrativa speciale ed i relativi accessori. E per tale ragione, una volta argomentata la correttezza del criterio di computo (48%) seguito dall'IPOST, ha rigettato "le domande" (quella concernente la sorte capitale pretesa per détta differenza e quella dei corrispondenti accessori) ed il relativo ricorso di primo grado del LA. Ne deriva che la pronuncia caducatoria del giudice di appello non potrebbe mai incidere sul decisum della sentenza pretorile riguardante -secondo l'assunto del LA medesimo- gli accessori riconosciuti in relazione alla ritardata erogazione dell'indennità di buonuscita (calcolata con il computo dell'indennità integrativa speciale nella misura del 48%) e che, pertanto, la doglianza al riguardo proposta dal frey 14 ricorrente deve ritenersi inammissibile per difetto d'interesse, attenendo a questione non decisa dal giudice di secondo grado, del cui silenzio in proposito avrebbe potuto dolersi non il LA ma eventualmente (nonostante la pronuncia di rigetto delle domande contenuta nel dispositivo della sentenza del Tribunale) l'IPOST. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non essendovi stata attività difensiva della parte intimata.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso, in Roma, il 10 dicembre 2001 Il Presidente Il Cons.-est. lundin'. Pravagnani Floricolo lepilichiell IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 23 MAR 2002 I D IL CANCELLIERE Chere fous 3 3 5 . 0 N 1 . 3 T 7 - R A 8 A - S ' S 1 L 1 A L E T , D E A I G S S E G N P E S E L I S N I A G A L O L O E T A A T D D T I S R E I , O O P D R M O T I S I A G D E R E T N E S E 15