Sentenza 31 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11384 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONELA CO1 1 384 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POP LO Oggetto Finita SEZIONE TERZA CIVILE locazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2942/99 Dott. Gaetano NICASTRO 1 Presidente Dott. Ugo FAVARA Consigliere 28952 Cron. Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Rep. 2382 Dott. Mario FINOCCHIARO -- Consigliere Ud. 30/04/02 Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANE PARO EDERA, CANE PARO CARLA, proprietarie per UFFICIO COPIE GIUSEPPE Richiesta copia studio l'intero e legali rappresentanti della SAN IL SOLE 24 ORE per diritti € 1,55 dal Sig. S.A.S., elettivamente domiciliate in ROMA 31 LUG. 2002 CIRCONVALLAZIONE CLODIA 291 presso lo studio IL CANCELLIERE dell'avvocato PIETRO RICCI, che li difende anche MANASSERO, giusta disgiuntamente all'avvocato FRANCO ☑ CANCELLER delega in atti;
- ricorrenti contro 6924551 7 AZIENDA CONSORZIALE ENERGIA AMBIENTE-A.C.E.A., in CANCELLERIA 2002 persona del suo legale rappresentante Ing. Francesco 1018 Carcioffo, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO SABBADINI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ETTORE BERT, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 253/98 del Tribunale di PINEROLO, emessa il 24/07/98 e depositata il 06/08/98 (R.G. 408/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 3.9.1997, DE e AR Ca- neparo intimavano all'Azienda consortile energia e am- biente (A.C.E.A.) sfratto per finita locazione alla da- ta del 31.12.1996 0, in subordine, per morosità, in re- lazione alla locazione di un terreno in Pinerolo, de- stinato a deposito di terra a servizio della vicina di- scarica di rifiuti solidi urbani, e la citavano conte- stualmente per la convalida davanti al Pretore del luo- go. L'intimata si opponeva, deducendo che il contratto, - 31.12.1996 per il stipulato per il periodo 1.1.1990 2 complessivo corrispettivo di L. 120.000.000, prevedeva, alla clausola n. 3, che la restituzione del terreno sarebbe avvenuta solo al termine dell'utilizzo della adiacente discarica, indicativamente previsto per l'anno 1997; che, con nota del 7.8.1997, aveva comuni- cato alle locatrici il proprio intendimento di avvaler- si della facoltà, prevista dalla clausola n. 4 del contratto, di protrarre l'occupazione di parte del ter- reno anche successivamente all'anno 1997 per un compen- so da determinarsi, in difetto di accordo, mediante ar- bitrato;
che a tale determinazione non si era addivenu- ti;
che, pertanto, non si giustificava lo sfratto per finita locazione alla data del 31.12.1996 e che non sussisteva morosità, non essendo stato determinato il nuovo canone. Il pretore non ordinava il rilascio e disponeva il mutamento del rito;
con sentenza del 5.2.1998 rigettava la domanda e compensava le spese. Il Tribunale di Pinerolo, con sentenza del 6.8.1998, confermava la decisione di primo grado. Con- siderava: che la locazione non era cessata alla data del 31.12.1996, avendo 1'A.C.E.A., con la nota del 7.8.1997, esercitato il diritto potestativo, attribui - tole dalla clausola n. 4, che non ne imponeva la mani- 3 festazione entro il 31.12.1996, di proseguire nell'utilizzazione del terreno a servizio della disca- rica, rimasta in esercizio, così determinando la proro- ga del contratto di affitto;
che non era ravvisabile morosità non avendo le parti, in difetto di accordo, determinato mediante ar- bitrato, come previsto dalla clausola n. 4, il canone dovuto nel caso di proroga del contratto di affitto. Avverso la sentenza DE e AR CA hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad unico arti- colato motivo. Ha resistito, con controricorso, l'A.C.E.A. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo, denunciando omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5, c.p.c.) e violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 360, n. 3, c.p.c.), assumono le ricorrenti che il tribunale: - avrebbe domanda dilaerroneamente rigettato cessazione del contratto per finita locazione alla sca- denza del 31.12.1996, sulla base di una interpretazione delle clausole contrattuali non conforme alle regole fissate dagli artt. 1362 e seguenti c.c.; avrebbe erroneamente negato, in relazione alla domanda subordinata, la sussistenza della morosità. 4 Sostengono: che dal contratto emerge che la scadenza del con- tratto era fissata al 31.12.1996; che al conduttore era offerta facoltà di proroga dell'occupazione, ma che ta- le facoltà poteva essere esercitata solo prima della maturazione della scadenza contrattuale;
che, non aven- do l'A.C.E.A. tempestivamente esercitato detta facoltà, il contratto non si era rinnovato;
che l'A.C.E.A. deve ritenersi morosa, poiché il procedimento arbitrale per la determinazione del canone dovuto per il periodo di ulteriore occupazione del ter- reno non potè neppure ipotizzarsi, non avendo 1'A.C.E.A. manifestato l'intenzione di prorogare il rapporto entro il 31.12.1996. 2. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
2.1. Il tribunale, procedendo alla ricostruzione della vicenda alla stregua delle previsioni del con- tratto, ha accertato quanto segue: alla scadenza del rapporto, stipulato per la du- rata di sette anni, dall' 1.1.1990 al 31.12.1996, la clausola n. 3 riservava all'A.C.E.A. la facoltà di dif- ferire la restituzione del terreno per un altro anno, in relazione alla effettiva cessazione dell'esercizio della discarica, prevista (al momento della stipula del contratto) per l'anno 1997, e pertanto l'occupazione 5 protratta per tale periodo, da qualificare come "periodo di comporto", non era priva di titolo;
in virtù della clausola n. 4 (secondo cui "qualora l'utilizzo della discarica si protragga nel tempo l'A. C. E. A. si riserva il diritto di restituzione di una parte anche successivamente all'anno previsto;
in tal caso, fra le parti verrà concordato un equo com- penso aggiuntivo per la proroga dell'affitto parziale dell'appezzamento di terreno;
in mancanza di accordo si ricorrerà ad un arbitrato...), 1'A.C.E.A., nel caso in cui si fosse manifestata, durante il suindicato perio- do, la necessità della protrazione dell'utilizzo della discarica oltre il 1997, si era riservata altresì il diritto potestativo di determinare la proroga dell'affitto di una parte del terreno, ad un canone da determinare, in difetto di accordo tra le parti, me- diante arbitrato;
di tale diritto potestativo per la cui attua- zione la clausola non prevedeva particolari modalità e termini, non imponendone, in particolare, l'esercizio entro il 31.12.1996, poiché di tale termine, la clauso- la n. 4 postulava logicamente l'avvenuto decorso, es- sendo subordinate le determinazioni del conduttore, ai sensi della detta clausola, alla permanenza o meno del funzionamento della discarica anche dopo il 1997 - 6 1'A.C.E.A. si era avvalsa con la nota del 7.8.1997, es- sendosi effettivamente manifestata, nel periodo di fa- coltativo differimento della restituzione del terreno, l'esigenza di protrarre l'utilizzo della discarica ol- tre il tempo previsto;
- in virtù del diritto potestativo di proroga, dall'1.1.1997 (e non dal 1.1.1998, come ritenuto dal primo giudice) si era pertanto verificata l'instaurazione di un nuovo rapporto di affitto parzia- le (ovvero la rinnovazione dell'originario rapporto), per un canone da determinare mediante arbitrato e con scadenza desumibile dalla vigente normativa sulle loca- zioni;
era quindi infondata la pretesa delle locatrici di far valere la cessazione del rapporto alla data del 31.12.1996. 2.1.2. La decisione del tribunale, nei suindicati sensi argomentata, resiste alla censura. Per un verso, la ricostruzione della comune volontà delle parti, formalizzata con le clausole n. 3 (diffe- rimento facoltativo della restituzione nell'anno 1997), e n. 4 (riserva al conduttore del diritto di determina- re la proroga, con oggetto limitato, del contratto di affitto) del contratto, nei suindicati sensi compiuta dal tribunale, costituisce accertamento di fatto che, 7 in quanto sorretto da adeguata e congrua motivazione, si sottrae quindi al sindacato di questa S.C. Per altro verso, la qualificazione del diritto di proroga del contratto come diritto potestativo spettan- te al conduttore, da esercitare - in relazione al suo condizionamento all'accertamento dell'esigenza di pro- trarre o meno l'utilizzazione della discarica anche do- po il 1997 solo successivamente alla maturazione del- la scadenza del primo periodo del rapporto, fissata al 31.12.1996, risulta corretta in diritto e conforme a logica.
2.2. Per quanto concerne la morosità per il periodo di proroga dell'affitto di parte del terreno dall' 1.1.1997, il tribunale ne ha escluso la sussistenza, sul rilievo che per tale periodo non era stato determi- nato, in difetto di accordo, l'importo del canone me- diante arbitrato, come previsto dalla clausola n. 4, e che non era configurabile inadempimento in relazione a debito non liquido.
2.2.1. A tale argomentazione invano oppongono le ricorrenti che il procedimento arbitrale non potè nep- pure ipotizzarsi, а causa del comportamento dell' A.C.E.A., che non aveva comunicato di volersi avvalere di un ulteriore periodo di utilizzo del terreno entro il 31.12.1996. 8 L'esistenza di un obbligo siffatto è stata infatti esclusa dal tribunale, come già rilevato, con adeguata e congrua motivazione.
3. In conclusione, il ricorso è rigettato.
4. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 30.4.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE вбой водой IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 31.07 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 129,11 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 вот заде 24 SET 702 4 Registr 40017 20.10 тот. 16ело ( ', NJA/10 D. vizi (Dott.ssa Mar LIPPO) Il Responsabile Sizi Atti Giudiziari (Dr. M ACCICHIN!) 022 9