Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2011, n. 43697
CASS
Sentenza 10 novembre 2011

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È inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso una ordinanza della Corte di cassazione che abbia dichiarato l'inammissibilità di un ricorso proposto contro un provvedimento di rigetto di una richiesta di revisione, atteso che la disposizione di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen., che ha carattere tassativo e non è suscettibile di interpretazione analogica, circoscrive l'esperibilità del gravame (proponibile solo dal condannato e dal Procuratore generale) esclusivamente alle sentenze della Corte per effetto delle quali diviene definitiva una sentenza di condanna.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2011, n. 43697
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43697
    Data del deposito : 10 novembre 2011

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