Sentenza 10 novembre 2011
Massime • 1
È inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso una ordinanza della Corte di cassazione che abbia dichiarato l'inammissibilità di un ricorso proposto contro un provvedimento di rigetto di una richiesta di revisione, atteso che la disposizione di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen., che ha carattere tassativo e non è suscettibile di interpretazione analogica, circoscrive l'esperibilità del gravame (proponibile solo dal condannato e dal Procuratore generale) esclusivamente alle sentenze della Corte per effetto delle quali diviene definitiva una sentenza di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2011, n. 43697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43697 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 10/11/2011
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 1943
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 18813/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V.A. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza pronunciata in Camera di consiglio dalla Quarta Sezione di questa Corte in data 12.11.2010;
Visti gli atti, la sentenza, il ricorso e la memoria del ricorrente;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del PG, Dr. De Santis Fausto, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Viali Valentino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 12.11.2010, depositata in data 5.01.2011, la Sezione 4^ di questa Corte rigettava il ricorso proposto da V.A. avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma 19.10.2009 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta contro la sentenza 5.07.2005 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che l'aveva condannato alla pena della reclusione per il delitto di violenza sessuale in danno della minore R.T. , confermata dalla Corte d'appello di Napoli a sua volta confermata da questa Sezione con sentenza 10.04.2008. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l'interessato deducendo che la pronunzia è frutto di errore percettivo:
- sulla qualificazione della nuova prova costituita dalla consulenza di parte sul suo DNA;
- sulle risultanze processuali con riferimento al principio di diritto di cui alla sentenza n. 16455/2005 della prima Sezione di questa Corte;
- sulle risultanze processuali in ordine all'esclusione della violenza sessuale a seguito della prova del DNA;
- sulle conclusioni rassegnate dal PG che aveva chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza della Corte d'appello;
- sulla menzione nella sentenza 12.11.2010, quale giudice che aveva pronunciato l'ordinanza d'inammissibilità della richiesta, della Corte d'appello di Firenze in luogo della Corte d'appello di Roma. Il ricorso è inammissibile.
Ha affermato questa Corte che la sentenza che ne è oggetto, non riguardando una pronunzia con la quale il ricorrente sia stato condannato, ma una decisione d'inammissibilità d'istanza di revisione di precedente condanna irrevocabile, esula dai provvedimenti ammessi al regime di cui all'art. 625 bis c.p.p. (Sezione 6, n. 4124/2007, RV. 235612). Il ricorso straordinario per cassazione per errore materiale o di fatto che, ex art. 625 bis c.p.p. circoscrive la legittimazione ad agire al solo condannato, oltre che al Procuratore Generale, ha carattere tassativo e non è suscettibile di interpretazione estensiva od analogica.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011