Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/1998, n. 1487
CASS
Sentenza 24 ottobre 1998

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In materia di armi, la diminuente del fatto di lieve entità, prevista dalla Legge 2/10/1977 n. 895 per i reati in essi indicati, non è applicabile ai reati in tema di armi clandestine che sono compiutamente disciplinati dalla successiva Legge 18/4/1975 n. 110, nella quale non v'è alcun espresso richiamo del legislatore in ordine all'applicabilità della detta diminuente anche ai reati ivi previsti.

In materia disciplina delle armi, il prodotto arma viene qualificato come clandestino, allorquando lo stesso non è sottoposto ai controlli del Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia (cui fanno capo le operazioni di immatricolazione e catalogazione delle armi circolanti sul territorio dello Stato), di cui all'art. 11 della legge n. 110 del 1975, a prescindere dalla provenienza, regolare o meno, di ciascuna delle parti che lo compongono. (Fattispecie relativa a detenzione di pistola proveniente dall'assemblaggio di parti di armi diverse).

Commentario1

  • 1Perquisizione illegittima? Sequestro valido (Cass. 18438/06)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 aprile 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/1998, n. 1487
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1487
Data del deposito : 24 ottobre 1998

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