Sentenza 24 ottobre 1998
Massime • 2
In materia di armi, la diminuente del fatto di lieve entità, prevista dalla Legge 2/10/1977 n. 895 per i reati in essi indicati, non è applicabile ai reati in tema di armi clandestine che sono compiutamente disciplinati dalla successiva Legge 18/4/1975 n. 110, nella quale non v'è alcun espresso richiamo del legislatore in ordine all'applicabilità della detta diminuente anche ai reati ivi previsti.
In materia disciplina delle armi, il prodotto arma viene qualificato come clandestino, allorquando lo stesso non è sottoposto ai controlli del Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia (cui fanno capo le operazioni di immatricolazione e catalogazione delle armi circolanti sul territorio dello Stato), di cui all'art. 11 della legge n. 110 del 1975, a prescindere dalla provenienza, regolare o meno, di ciascuna delle parti che lo compongono. (Fattispecie relativa a detenzione di pistola proveniente dall'assemblaggio di parti di armi diverse).
Commentario • 1
- 1. Perquisizione illegittima? Sequestro valido (Cass. 18438/06)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/1998, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 27.10.1998
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CAMPO STEFANO " N. 1113
3.Dott. DE PASCALIS DARIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIRONI EMILIO " N. 24929/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) TI GI n. il 10.03.1941
avverso sentenza del 25.02.1998 CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. CAMPO STEFANO
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dr. UI GIAMPOLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA:
1. Con sentenza in data 25 febbraio 1998 la Corte d'appello di Trieste in parziale riforma di quella in data 13 maggio 1993 del Tribunale di Gorizia - con la quale AU UI, imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 23 co. 2^ e 3^ legge 18.4.1975 n. 110 (fabbricazione e detenzione di tre pistole e canne sprovviste dei numeri, contrassegni e sigle prescritti dalla legge), era stato condannato ala complessiva pena di anni due e mesi due di reclusione e lire seicentomila di multa - riduceva la pena irrogata a quella di un anno e cinque mesi di reclusione e lire seicentomila di multa, interamente condonata ex d.p.r. 394/ 1990, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.
La corte territoriale, respinta la richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale in quanto l'invocata testimonianza (del funzionario della Prefettura di Gorizia, il quale, richiesto dall'imputato di come comportarsi con le anni che egli costruiva, gli avrebbe risposto "vedremo cosa può fare") risultava irrilevante ai fini dell'accertamento della esistenza dell'elemento psicologico del reato, affermava che la qualifica rivestita dall'imputato di grande appassionato di armi, che collezionava e assemblava o ricostruiva, ne comprovava la volontaria coscienza della condotta realizzata e che il numero e la qualità delle armi fabbricate e detenute prive dei segni di identificazione di cui all'art. 11 della legge 110/1975 escludeva l'applicazione dell'invocata circostanza attenuante di cui all'art. 5 della legge 2.10.1967 n. 895.
2. Ricorre per cassazione il AU, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce mancanza di motivazione della sentenza impugnata (art. 524 co. 1^ n. 3 c.p.p. 1930) in quanto illogica la giustificazione del rigetto dell'istanza di riapertura dell'istruzione dibattimentale e carente quella relativa al diniego della chiesta circostanza attenuante per non essersi genericamente parlato di numero e qualità delle anni, senza alcuna specifica indicazione.
Inoltre lamenta erronea applicazione di legge (art. 524 co. 1^ n. 1 c.p.p. 1930 in relazione agli artt. 23 co. 2^ e 3^ legge 110/1975 e 5 legge 895/1967), sia assumendo che nella specie non sussisteva il reato nei suoi elementi costitutivi, perché il ricorrente ne' sapeva che le armi da lui assemblate erano funzionanti, ne' risultava che le armi erano clandestine ab origine ovvero rese tali successivamente perché private dei loro segni distintivi, dal momento che le stesse erano state ricostruite dall'imputato servendosi di pezzi appartenuti a svariati modelli di anni, sia rilevando che la sola clandestinità di un'arma, in carenza di altri coefficienti, quali la potenzialità offensiva, la rapidità di tiro escluse nella specie dalla perizia in atti, non può giustificare il diniego dell'invocata attenuante di cui all'art. 5 legge 895/1967. 3. Il ricorso è infondato.
In merito alla denunciata carenza di motivazione della sentenza impugnata la Corte rileva che, per quanto riguarda il rigetto dell'istanza di riapertura dell'istruzione dibattimentale, correttamente il giudice del fatto ha giustificato la propria scelta, adoperando argomenti che, per essere esenti da vizi logico-giuridici, non possono essere contestati in sede di legittimità inerendo a giudizio sul fatto, mentre la lamentata genericità dell'indicazione relativa al numero e alla qualità delle anni non è tale, atteso che dette espressioni facevano riferimento alle armi oggetto del capo d'imputazione contestato all'imputato, sicché risultava superflua ogni loro ulteriore specificazione al momento della motivazione del diniego dell'applicazione dell'invocata circostanza attenuante. Riguardo, poi, agli elementi costitutivi dei reati di cui all'art. 23 co. 2^ e 3^ della legge 18.4.1975 n. 110 va chiarito che il legislatore sanziona penalmente la condotta di chi fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita ò altrimenti cede armi o canne clandestine (comma 2^) ovvero le detiene (comma 3), intendendosi per tali, come espressamente previsto nel primo comma di detto articolo, le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente art. 7 ovvero - come verificatosi nella specie - le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11, di tal che a nulla rileva che detti segni e sigle non siano state cancellate, perché tale condotta esula da quelle sopra indicate ed è prevista dall'ulteriore fattispecie penale di cui al quarto comma del citato art. 23.
Inoltre, contrariamente all'assunto del ricorrente, le armi risultavano clandestine dal momento della loro fabbricazione, effettuatasi anche mediante l'assemblaggio di pezzi tratti da altre armi, in quanto, giusta la dizione di legge sopra indicata, il prodotto arma viene qualificato come clandestino, allorquando lo stesso non è sottoposto ai controlli del Banco nazionale di prova di AR LT (cui fanno capo le operazioni di immatricolazione e catalogazione delle armi circolanti sul territorio dello Stato) di cui all'art. 11 della legge in questione, a prescindere dalla provenienza, regolare o meno, di ciascuna delle parti che lo compongono.
Per la perseguibilità penale, poi, è sufficiente che l'agente concretizzi con coscienza e volontà tali condotte e, cioè, che volontariamente fabbrichi ovvero detenga un'arma o una canna che sappia essere clandestina, secondo la definizione datane dalla legge penale, sicché, proprio per le ragioni indicate nella sentenza impugnata in merito all'attività di appassionato di armi - tanto da essere capace di ricostruirne diversi esemplari - svolta dall'imputato, nella fattispecie che ci occupa i giudici del merito hanno correttamente accertato la sussistenza dell'elemento psicologico caratterizzante i reati in questione.
Infine va ribadita la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis,Sez. I, 16.3.1996 (ud. 13.12.1995), ric. Musarra), secondo la quale la diminuente del c.d. fatto di lieve entità, prevista dalla legge 2.10.1967 n. 895 per i reati in essi indicati, non è applicabile ai reati in tema di anni clandestine che sono compiutamente disciplinati dalla successiva legge 18.4.1975 n. 110, nella quale non v'è alcun espresso richiamo del legislatore in ordine all'applicabilità della detta diminuente anche ai reati ivi previsti.
In proposito è opportuno precisare che la sentenza Cass. SS.UU., 28.l.l984, ric. p.m. in proc. Califano), citata dal ricorrente per sostenere l'opposta tesi confermava l'inapplicabilità della citata diminuente ai reati concernenti le armi clandestine, limitandosi a chiarire che, nel caso di unificazione per continuazione del reato di cui all'art. 23 legge 110/1975 con alcuno di quelli previsti dalla legge 895/1967, la detta circostanza attenuante era, ricorrendone i presupposti, applicabile in quanto il reato-base si identificava con quello, più grave, previsto dalla legge 895/1967, sicché a nulla rilevava la presenza di un reato previsto dalla legge 1107/1975, per il quale la diminuente non era concedibile, che nell'unico reato continuato assumeva la veste di reato-satellite.
Per le suesposte ragioni il ricorso va respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali e al versamento di sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 549 c.p.p. 1930, trattandosi di processo, cui, ex art. 241 decreto legislativo 28.7.1989 n. 271, vanno applicate le norme dell'abrogato codice di procedura penale (d.r. 19.10.1930 n. 1399).
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire trecentomila a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 1999