CASS
Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
Massime • 1
In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, è causa di nullità assoluta e insanabile dell'udienza ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen., nonché di nullità derivata della sentenza pronunziata al suo esito la mancata partecipazione alla prima del difensore di fiducia dell'imputato, dovuta all'omessa predisposizione dell'autorizzato collegamento telematico, non risultando osservate le modalità di celebrazione idonee a salvaguardare il contraddittorio prescritte dall'art. 23, comma 5, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.
Commentario • 1
- 1. Art. 179 c.p.p. - Nullità assolutehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2023, n. 24657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24657 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
24657-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE TA Composta da: -Presidente - Sent. n. sez. 784/2023 GIULIO SARNO -UP 21/04/2023 DO ACETO R.G.N. 41948/2022 OV ER EMANUELA AI IO LL -Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR FR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IO LL;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FULVIO BALDI, che, riportandosi alle conclusioni già depositate, ha chiesto che venga disposto l'annullamento con rinvio della sentenza al Tribunale di Bergamo;
udito il difensore, Avv. PILLITTERI VINCENZO, che, al termine del proprio intervento, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza della Corte d'Appello di Brescia, emessa in data 05.07.2022, in parziale riforma della sentenza resa in data 26.11.2021 dal Tribu- nale di Bergamo, è stata ravvisata la continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio e quelli giudicati con la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in data 25.09.2017 e con la sentenza emessa dal Tribunale di Cremona in data 17.06.2021 e, ritenuto più grave il fatto giudicato nel presente giudizio, è stata rideterminata la pena in anni 4 di reclusione inflitta a OR FR.
2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, de- ducendo sei motivi, di seguito sommariamente indicati.
2.1. Deduce, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione della legge processuale in relazione agli artt. 178, co. 1, lett. c) e 179 c.p.p. e correlato vizio motivazionale. La difesa lamenta la nullità assoluta della udienza e, conseguentemente, della deliberazione adottata in quella sede, per la mancata partecipazione dei di- fensori di fiducia dell'imputato all'udienza del 26.11.2021, cui gli stessi avevano chiesto di partecipare da remoto ai sensi dell'art. 23, co. 5 D.L. n. 137 del 2020. Invero, la mancata attivazione della videoconferenza integra una nullità assoluta, allorché la richiesta di presenziare sia pervenuta, come nel caso di spe- cie, in tempo utile per predisporre i necessari collegamenti audiovisivi. Inoltre, osserva che la Corte Territoriale, alle censure del ricorrente, ha obiettato che all'udienza del 19.11.2021 i difensori avevano avanzato richiesta di partecipare alla successiva udienza tramite video collegamento ai fini della sola lettura del dispositivo e che comunque i difensori non avrebbero potuto replicare dal mo- mento che il PM non ha replicato. Obietta il ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di appello, il rinvio dell'udienza, come può evincersi dal relativo verbale, veniva disposto per le repliche e la lettura del dispositivo. Peraltro, un rinvio disposto per la sola lettura del dispositivo costituisce comunque una viola- zione dei principi di immediatezza e di oralità di cui all'art. 111 Cost.
2.2. Deduce, con il secondo motivo di ricorso, vizio di violazione della legge processuale in relazione all'art. 220 disp. att. c.p.p. e correlato vizio di mo- tivazione. 2 Sostiene il ricorrente la carenza di motivazione in ordine all'eccezione di- fensiva di inutilizzabilità del verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Infatti, al momento in cui è stato redatto il verbale di accertamento erano già sussistenti indizi di reità in relazione al reato ipotizzato, avendo l'imputato già omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale circostanza verrebbe peraltro confermata dalla teste LI nel corso del dibattimento. Tuttavia, non vi è stata alcuna previa comunicazione alla Procura della Repubblica. Risulta, per- tanto, violato il principio in forza del quale, in sede di verifica fiscale, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'ar- ticolo 220 delle disp. att. c.p.p., giacché altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile nel procedimento penale. Nel caso di specie, non sono state applicate le norme del processo penale e specialmente quelle poste a tutela del diritto di difesa, sicché il richiamato atto amministrativo sarebbe radicalmente inutilizzabile per violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p.
2.3. Deduce, con il terzo motivo di ricorso, il vizio di violazione della legge processuale in relazione agli artt. 191 e 234 c.p.p. e correlato vizio motivazionale. Il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità dell'avviso di accertamento, in quanto non acquisito dal PM nel corso delle indagini preliminari e di cui non si ha certezza circa l'identità di contenuto rispetto all'originale mai transitato nel fascicolo del PM né in quello del dibattimento. In particolare, nel corso dell'esame della teste Ma- gnelli, si rilevava che la copia dell'avviso di accertamento prodotta dal PM difettava delle pagine dispari. Essendo il PM sprovvisto di altre copie, ne forniva una, com- pleta anche delle pagine dispari, la teste LI. La difesa evidenzia come non vi sia certezza sull'identità di contenuto tra il documento fornito dalla teste e l'ori- ginale. Invero, il c.d. esame di conformità, richiamato in sentenza, non può essere effettuato con un documento mancante di parti essenziali e altro che viene acqui- sito per il tramite di una teste.
2.4. Deduce, con il quarto motivo di ricorso, il vizio di violazione della legge penale sostanziale e processuale in relazione agli artt. 5 e 13 del D.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di motivazione. Il ricorrente lamenta di non aver mai ricevuto alcuna contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, tanto che la teste LI aveva affermato di non co- noscerlo e di aver effettuato accertamenti su altri soggetti. Proprio la mancata notifica del verbale di contestazione tributaria incide sia sull'esercizio dell'azione penale che sulla validità del decreto che dispone il 3 giudizio, in quanto l'imputato, qualora avesse avuto contezza del debito tributario, avrebbe potuto avvalersi degli istituti estintivi del reato di cui agli artt. 13 e ss. del D.lgs. n. 74 del 2000, ovvero dei benefici premiali di cui agli artt. 13, co 3 e 13-bis del medesimo decreto. La difesa evidenzia che, non essendo stato notificato all'imputato l'invito al contraddittorio, non è stato possibile instaurare il contraddittorio obbligatorio ai fini dell'accertamento delle imposte. L'imputato, pertanto, è stato privato del di- ritto di essere preventivamente informato delle determinazioni raggiunte dall'ente impositore all'esito della fase istruttoria. La notifica degli atti tributari, infatti, è il procedimento attraverso il quale l'atto amministrativo di imposizione tributaria viene portato a legale conoscenza del destinatario e rappresenta una condizione di efficacia dello stesso. Conseguentemente, in assenza di ulteriori elementi pro- batori, la sentenza si sarebbe basata su un atto invalido. Non condivisibile, per- tanto, appare la motivazione della Corte d'Appello di Brescia nella parte in cui ritiene non accoglibile il relativo motivo di gravame considerando perfezionata la notifica del predetto atto mediante affissione all'Albo del Comune di Treviglio.
2.5. Deduce, con il quinto motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 5 D.lgs. n. 74 del 2000 e correlato vizio motivazionale. Il ricorrente rileva che la penale responsabilità dell'imputato è stata basata esclusivamente sull'accertamento induttivo, il quale, fondandosi su presunzioni, risulta insufficiente ad accertare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato tributario, in conformità con i parametri di cui all'art. 533 c.p.p. Infatti, secondo la prevalente giurisprudenza, il regime probatorio delle presunzioni legali tributarie deve essere individuato nella disciplina della prova indiziaria di cui all'art. 192, co 2 c.p.p. Ne consegue che, le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sé prova della commissione dell'illecito, bensì devono essere va- lutati dal giudice unitamente ad elementi di riscontro che confermino l'esistenza della condotta criminosa. Inoltre, la difesa sottolinea come i giudici di merito ab- biano omesso qualsiasi valutazione in ordine al verbale di accertamento.
2.6. Deduce, con il sesto ed ultimo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 5 D.lgs. n. 74 del 2000 e correlato vizio motivazionale in ordine alle ragioni sottese all'elemento soggettivo del reato. Il ricorrente lamenta la mancata valutazione da parte dei giudici di merito dello stato di tossicodipendenza dell'imputato, nonché della mancata disponibilità da parte del Morello di tutta la documentazione contabile della società, figurando lo stesso quale mero amministratore di diritto. Tali circostanze, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte Territoriale, sarebbero chiaramente ostative alla configurabilità del dolo specifico che, in rela- zione al reato in commento, si rinviene nella volontà di evadere le imposte. Infatti, la difesa censura la motivazione della Corte di Appello nella parte in cui ha ritenuto sussistente il dolo specifico di evasione valorizzando l'ingente entità del reddito non dichiarato. Invero, la giurisprudenza di legittimità, sebbene ammetta che, in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione, può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di pu- nibilità vigente, richiede comunque la piena consapevolezza del soggetto agente dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta. Tuttavia, quest'ultima circostanza ri- sulta del tutto assente nel caso di specie, in quanto l'imputato, essendo tossicodi- pendente, nonché sprovvisto di tutta la documentazione contabile e non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, non poteva avere contezza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
3. In data 31.03.2023, il Procuratore Generale presso questa Corte ha de- positato la propria requisitoria scritta, cui si è richiamato in sede di udienza pub- blica, chiedendo l'annullamento con rinvio della pronuncia impugnata, atteso che il primo motivo è fondato ed assorbente, in quanto come ritenuto dal ricorrente, la sentenza di prime cure, in forza del disposto dell'art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 179 c.p.p., è viziata da nullità assoluta per la mancata parte- cipazione di entrambi i difensori dell'imputato all'udienza del 26.11.2021, calen- darizzata per le repliche delle parti e per la lettura del dispositivo della sentenza.
4. In data 05.04.2023, la difesa del ricorrente, con motivi aggiunti, ha in- formato questa Corte dell'intervenuta revoca da parte della Corte di Appello di Brescia della sentenza emessa dal Tribunale di Cremona in data 12.06.2021, di- venuta irrevocabile il 16.10.2021, con la quale l'odierno ricorrente era stato con- dannato per i reati di cui agli artt. 81 cpv c.p., 10-quater e 5 del D.lgs. 74/2000, fatti posti in continuazione con le imputazioni di cui al presente procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato in presenza, a seguito della richiesta di trattazione orale 20.02.2023 del difensore Avv. Pillitteri (accolta con provvedimento del Pre- sidente titolare in data 23.02.2023), è fondato in relazione al primo motivo che, 5 rivestendo valenza prodromica (in quanto afferente a violazione processuale pre- vista a pena di nullità assoluta) ed assorbente rispetto agli altri motivi, esime que- sta Corte dall'esaminarli.
2. Il primo motivo, come anticipato, attiene alla contraddittorietà della mo- tivazione ed alla violazione della legge processuale, verificatasi nel corso del giu- dizio di primo grado, e denunciata dalla difesa dell'imputato. Esso è fondato e merita di essere accolto. Nella specie, la sentenza è stata emessa all'esito dell'udienza del 26.11.2021, la quale si è tenuta illegittimamente in assenza dei difensori di fiducia e dell'imputato, e in presenza di un difensore di ufficio immediatamente reperibile in udienza.
3. Dagli atti processuali (cui questa Corte ha fatto accesso, attesa la natura processuale dell'eccezione, che rende il collegio giudice del "fatto" processuale: Sez. U, n. 42792 del 28/11/2001, Policastro, Rv. 220092 01), risulta che la - difesa, nel corso dell'udienza del 19.11.2021, come da verbale, chiedeva di parte- cipare da remoto alla successiva udienza del 26.11.2021 ai fini delle repliche e della lettura del dispositivo, a norma dell'art. 23, co. 5, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il quale dispone che "Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di sog- getti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi infor- mativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva parte- cipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento". Dal corpo del verbale del 19.11.2021 risulta che il giudice di primo grado disponeva il rinvio all'udienza del 26.11.2021 per le repliche e la lettura del dispo- sitivo e che, in accoglimento di apposita richiesta, autorizzava la partecipazione dei difensori in via telematica. Non risulta, però, che l'ufficio giudiziario abbia attuato il collegamento, né risulta che il giudice abbia fatto notiziare i difensori prima della lettura del dispo- sitivo. Al contrario, nel corso dell'udienza del 26.11.2021, il giudice ha provveduto a nominare un difensore d'ufficio a norma dell'art. 97, co 4 c.p.p. 6 4. Se queste sono, come risulta, le emergenze processuali, non vi è dubbio sulla fondatezza del motivo. Ed invero, a norma dell'art. 179, co 1, c.p.p." sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità [...] derivanti dalla omessa citazione del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza". Infatti, secondo un principio giurisprudenziale enunciato anche dalle Se- zioni Unite, l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, co 1, lett. c) e 179, co. 1, c.p.p., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, co 4 c.p.p. (così Sez. U, n. 24630 del 26.03.2015, Maritan, Rv. 263598-01, la quale in motivazione, ha, in particolare, evidenziato che, qualora in presenza di una rituale e tempestiva no- mina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla de- signazione di un difensore di ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6 CEDU). Peraltro, in tema di procedimento di sorveglianza, questa Corte ha previ- sto che "qualora a causa di un improvviso malfunzionamento del sistema di video- conferenza, sia impossibile la partecipazione del difensore di fiducia del condan- nato all'udienza "a distanza", è illegittima la sostituzione dello stesso con un di- fensore d'ufficio designato ai sensi dell'art. 97, co 4, c.p.p., con conseguente nul- lità ai sensi dell'art. 178, lett. c), e 179 c.p.p., sia di detta udienza che del prov- vedimento in esito ad essa adottato. Detto principio pare a maggior ragione appli- cabile nel caso di specie, ove ai difensori, autorizzati a partecipare da remoto all'udienza, non è stata data alcuna comunicazione in merito alle modalità di col- legamento, così impedendo la partecipazione all'udienza stessa (Sez. 1, n. 16120 del 28/04/2021, Rv. 281357 -01). Va, inoltre, ricordato che l'art. 523, co. 5 c.p.p. sancisce anche il diritto dell'imputato a prendere la parola per ultimo a pena di nullità.
5. Non pare, poi, applicabile al caso in esame il principio di diritto secondo il quale la nullità per violazione del diritto di replica spettante all'imputato e al difensore rientra tra le nullità relative prima della chiusura del dibattimento e va eccepita immediatamente (Sez. 3, sentenza n. 364 del 2019). Nel pervenire a tale conclusione, la Corte ha osservato che la violazione del diritto di replica del difen- sore, è produttiva di una nullità che deve essere immediatamente dedotta, do- 7 杉 vendo essere evidentemente ricompresa nel novero di quelle relative, tenuto conto del momento processuale in cui interviene contraddistinto dall'ultimazione dell'istruttoria dibattimentale. Tuttavia, nel caso appena richiamato, il difensore di fiducia, essendo presente in udienza, ben avrebbe potuto eccepire immediata- mente la nullità. Al contrario, nel caso che ci occupa, all'udienza di rinvio per le repliche, la difesa non ha partecipato, non essendo stato instaurato alcun collega- mento da remoto e, di conseguenza, non è stato possibile dedurre immediata- mente la suddetta nullità.
6. Alla luce di quanto sopra, pertanto, risulta irrimediabilmente leso il diritto di difesa, in relazione al quale, vale la pena di ricordare che l'art. 24, comma 2, Cost., nel prevedere l'inviolabile diritto di difesa in ogni stato e grado del procedi- mento, ricomprende i due coessenziali versanti della difesa materiale (o autodi- fesa) e di quella tecnica ancorata alla presenza indispensabile del difensore che, al fianco dell'imputato, consente di realizzare la parità delle armi e il contradditto- rio. Il diritto effettivo al contraddittorio, del resto, non è soltanto espressione del diritto irrinunciabile alla difesa garantito dalla nostra Carta costituzionale, ma trova anche un base europea convenzionale. L'articolo della Convenzione EDU sancisce infatti il diritto di ogni imputato di partecipare in maniera effettiva al proprio processo (Murtazaliyeva c.Russia [GC], § 91), il che include, tra l'altro, il diritto non soltanto di assistervi, ma anche di sentire e seguire il dibattimento. Questi diritti, insiti nella nozione stessa di procedimento in contraddittorio, pos- sono anche essere dedotti dalle garanzie offerte dai commi c), d) ed e) del para- grafo 3 dell'articolo 6 (Stanford c. Regno Unito, § 26). In particolare, per quanto riguarda l'utilizzo della videoconferenza durante il processo, la Corte EDU ha di- chiarato che questa forma di partecipazione al procedimento non è, di per sé, incompatibile con la nozione di processo equo e dibattimento pubblico. Tuttavia, il ricorso a questa misura in una determinata causa deve perseguire uno scopo le- gittimo e le modalità di svolgimento devono essere compatibili con le esigenze del rispetto dei diritti di difesa previste dall'articolo 6. In particolare, il ricorrente deve essere messo in condizione di seguire il processo e di essere sentito senza difficoltà tecniche, e deve avere la possibilità di comunicare in maniera effettiva e riservata con un avvocato (Marcello Viola c. Italia, §§ 63-67; Sakhnovskiy c. Russia [GC], § 98). L'esercizio del diritto di difesa, inoltre, comporta per l'imputato il diritto ad essere presente (anche se telematicamente) all'udienza in cui si discute del "suo" processo). Il principio della pubblicità del processo assume un'importanza parti- fr colare in materia penale, dove in linea di principio l'accusato deve poter comparire 8 in primo grado (Jussila c. Finlandia [GC], § 40; RC e altri c. San Marino, § 94; GO AR c. Repubblica di Moldavia, § 27, in cui il ricorrente era stato escluso dal procedimento di accertamento della sua responsabilità in un incidente stra- dale). Non si comprende come un imputato possa esercitare i diritti che l'articolo 6 § 3 c), d) ed e) gli garantisce espressamente, ossia il diritto di «difendersi per- sonalmente», «esaminare o far esaminare i testimoni» e «farsi assistere gratuita- mente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza» se non è presente al suo processo. L'obbligo di garantire all'imputato il diritto di essere presente nell'aula d'udienza è uno degli elementi essenziali dell'articolo 6 (RM c. Italia [GC], §§ 58-59; OV c. Italia [GC], §§ 81 e 84; AR c. Croa- zia, § 28). Inoltre, il diritto di essere presente in udienza permette all'imputato di verificare l'esattezza dei suoi mezzi difensivi e di confrontarli con le dichiarazioni delle vittime e dei testimoni (Medenica c. Svizzera, § 54). Le autorità giudiziarie nazionali devono dare prova della dovuta diligenza nel garantire la presenza dell'accusato convocandolo debitamente (Colozza c. Italia, § 32; M.T.B. c. Turchia, §§ 49-53) e devono adottare misure per evitare la sua assenza ingiustificata in udienza (Medenica c. Svizzera, § 54). Ciò comporta, dunque, che un'udienza può essere tenuta in assenza dell'accusato se costui ha rinunciato al suo diritto di par- teciparvi. Tale rinuncia può essere espressa o tacita a seconda del comportamento dell'accusato, ad esempio se cerca di sottrarsi alla giustizia (EN OV c. Bulgaria, § 52. Tuttavia, qualsiasi rinuncia a una garanzia dell'articolo 6 deve sod- disfare il criterio della rinuncia «consapevole e informata», tratto dalla giurispru- denza della Corte (OV c. Italia [GC], §§ 86-87). L'obbligo di garantire il diritto per l'accusato di essere presente in aula - durante il procedimento iniziale o in un nuovo processo è dunque tra i requisiti essenziali dell'articolo 6 (HK c. Bulgaria, § 56).
7. Ciò posto, deve conclusivamente ritenersi che la mancanza dell'autoriz- zato collegamento telematico, sul quale legittimamente il difensore di fiducia po- teva fare affidamento, renda giustificabile la sua assenza ed equivalga a mancata comunicazione, determinando l'invalidità dell'udienza stessa. Infatti, nel caso di specie, non sono state garantite modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio come previsto dall'art. 23, co. 5, D.L. n. 137 del 2020. Ne consegue che, la trattazione del processo all'udienza del 26.11.2021 deve ritenersi affetta da nullità assoluta ed insanabile a norma dell'art. 179, co. 1, c.p.p., con conseguente nullità derivata della sentenza pronunciata al suo esito. Ed infatti, la celebrazione del processo, all'udienza del 26.11.2021, si è tenuta nell'assenza incolpevole del difensore di fiducia dell'imputato, perché 9 sprovvisto del link necessario per il collegamento, e a nulla rileva la presenza di un difensore d'ufficio nominato in sostituzione.
8. Né in questa sede è possibile sottrarsi nel rilevare la nullità in questione, trattandosi di nullità assoluta ed insanabile, non operando, pertanto, il limite alla deducibilità dell'invalidità di cui all'art. 182, co. 1, c.p.p., che permetterebbe di valutare se il ricorrente avesse interesse all'osservanza della disposizione violata, valevole solo con riferimento alle altre, e meno gravi, tipologie di nullità (Sez. 3, n. 214 del 2023). Errata, dunque, è la motivazione resa sul punto dalla Corte d'Appello di Brescia, la quale ha ritenuto da un lato che la richiesta di collegamento da remoto fosse stata avanzata unicamente ai fini della lettura del dispositivo e dall'altro lato aveva comunque rilevato difetto di utilità funzionale della partecipazione del di- fensore alla udienza conclusiva nel corso della quale, preso atto della rinunzia del p.m. alla richiesta facoltà di replica, il giudice diede lettura del dispositivo.
9. L'impugnata sentenza dev'essere, conclusivamente, annullata senza rin- vio, unitamente a quella di primo grado, con trasmissione degli atti al tribunale di Bergamo ex art. 185, comma 3, cod. proc. pen., per la rinnovazione dell'atto af- fetto da nullità assoluta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2806/2021 in data 26.11.2021 nonché quella della Corte d'appello di Brescia n. 1803/2022 in data 5.7.2022 emesse nei confronti di OR FR e dispone la tra- smissione degli atti al Tribunale di Bergamo. Così deciso, il 21 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente ES TE LI SA DEPOSITATA IN CANCELL: - 8 GIU 2023 HUFUNZIONANI D IARIO 10
udita la relazione svolta dal Consigliere IO LL;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FULVIO BALDI, che, riportandosi alle conclusioni già depositate, ha chiesto che venga disposto l'annullamento con rinvio della sentenza al Tribunale di Bergamo;
udito il difensore, Avv. PILLITTERI VINCENZO, che, al termine del proprio intervento, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza della Corte d'Appello di Brescia, emessa in data 05.07.2022, in parziale riforma della sentenza resa in data 26.11.2021 dal Tribu- nale di Bergamo, è stata ravvisata la continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio e quelli giudicati con la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in data 25.09.2017 e con la sentenza emessa dal Tribunale di Cremona in data 17.06.2021 e, ritenuto più grave il fatto giudicato nel presente giudizio, è stata rideterminata la pena in anni 4 di reclusione inflitta a OR FR.
2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, de- ducendo sei motivi, di seguito sommariamente indicati.
2.1. Deduce, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione della legge processuale in relazione agli artt. 178, co. 1, lett. c) e 179 c.p.p. e correlato vizio motivazionale. La difesa lamenta la nullità assoluta della udienza e, conseguentemente, della deliberazione adottata in quella sede, per la mancata partecipazione dei di- fensori di fiducia dell'imputato all'udienza del 26.11.2021, cui gli stessi avevano chiesto di partecipare da remoto ai sensi dell'art. 23, co. 5 D.L. n. 137 del 2020. Invero, la mancata attivazione della videoconferenza integra una nullità assoluta, allorché la richiesta di presenziare sia pervenuta, come nel caso di spe- cie, in tempo utile per predisporre i necessari collegamenti audiovisivi. Inoltre, osserva che la Corte Territoriale, alle censure del ricorrente, ha obiettato che all'udienza del 19.11.2021 i difensori avevano avanzato richiesta di partecipare alla successiva udienza tramite video collegamento ai fini della sola lettura del dispositivo e che comunque i difensori non avrebbero potuto replicare dal mo- mento che il PM non ha replicato. Obietta il ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di appello, il rinvio dell'udienza, come può evincersi dal relativo verbale, veniva disposto per le repliche e la lettura del dispositivo. Peraltro, un rinvio disposto per la sola lettura del dispositivo costituisce comunque una viola- zione dei principi di immediatezza e di oralità di cui all'art. 111 Cost.
2.2. Deduce, con il secondo motivo di ricorso, vizio di violazione della legge processuale in relazione all'art. 220 disp. att. c.p.p. e correlato vizio di mo- tivazione. 2 Sostiene il ricorrente la carenza di motivazione in ordine all'eccezione di- fensiva di inutilizzabilità del verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Infatti, al momento in cui è stato redatto il verbale di accertamento erano già sussistenti indizi di reità in relazione al reato ipotizzato, avendo l'imputato già omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale circostanza verrebbe peraltro confermata dalla teste LI nel corso del dibattimento. Tuttavia, non vi è stata alcuna previa comunicazione alla Procura della Repubblica. Risulta, per- tanto, violato il principio in forza del quale, in sede di verifica fiscale, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'ar- ticolo 220 delle disp. att. c.p.p., giacché altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile nel procedimento penale. Nel caso di specie, non sono state applicate le norme del processo penale e specialmente quelle poste a tutela del diritto di difesa, sicché il richiamato atto amministrativo sarebbe radicalmente inutilizzabile per violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p.
2.3. Deduce, con il terzo motivo di ricorso, il vizio di violazione della legge processuale in relazione agli artt. 191 e 234 c.p.p. e correlato vizio motivazionale. Il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità dell'avviso di accertamento, in quanto non acquisito dal PM nel corso delle indagini preliminari e di cui non si ha certezza circa l'identità di contenuto rispetto all'originale mai transitato nel fascicolo del PM né in quello del dibattimento. In particolare, nel corso dell'esame della teste Ma- gnelli, si rilevava che la copia dell'avviso di accertamento prodotta dal PM difettava delle pagine dispari. Essendo il PM sprovvisto di altre copie, ne forniva una, com- pleta anche delle pagine dispari, la teste LI. La difesa evidenzia come non vi sia certezza sull'identità di contenuto tra il documento fornito dalla teste e l'ori- ginale. Invero, il c.d. esame di conformità, richiamato in sentenza, non può essere effettuato con un documento mancante di parti essenziali e altro che viene acqui- sito per il tramite di una teste.
2.4. Deduce, con il quarto motivo di ricorso, il vizio di violazione della legge penale sostanziale e processuale in relazione agli artt. 5 e 13 del D.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di motivazione. Il ricorrente lamenta di non aver mai ricevuto alcuna contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, tanto che la teste LI aveva affermato di non co- noscerlo e di aver effettuato accertamenti su altri soggetti. Proprio la mancata notifica del verbale di contestazione tributaria incide sia sull'esercizio dell'azione penale che sulla validità del decreto che dispone il 3 giudizio, in quanto l'imputato, qualora avesse avuto contezza del debito tributario, avrebbe potuto avvalersi degli istituti estintivi del reato di cui agli artt. 13 e ss. del D.lgs. n. 74 del 2000, ovvero dei benefici premiali di cui agli artt. 13, co 3 e 13-bis del medesimo decreto. La difesa evidenzia che, non essendo stato notificato all'imputato l'invito al contraddittorio, non è stato possibile instaurare il contraddittorio obbligatorio ai fini dell'accertamento delle imposte. L'imputato, pertanto, è stato privato del di- ritto di essere preventivamente informato delle determinazioni raggiunte dall'ente impositore all'esito della fase istruttoria. La notifica degli atti tributari, infatti, è il procedimento attraverso il quale l'atto amministrativo di imposizione tributaria viene portato a legale conoscenza del destinatario e rappresenta una condizione di efficacia dello stesso. Conseguentemente, in assenza di ulteriori elementi pro- batori, la sentenza si sarebbe basata su un atto invalido. Non condivisibile, per- tanto, appare la motivazione della Corte d'Appello di Brescia nella parte in cui ritiene non accoglibile il relativo motivo di gravame considerando perfezionata la notifica del predetto atto mediante affissione all'Albo del Comune di Treviglio.
2.5. Deduce, con il quinto motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 5 D.lgs. n. 74 del 2000 e correlato vizio motivazionale. Il ricorrente rileva che la penale responsabilità dell'imputato è stata basata esclusivamente sull'accertamento induttivo, il quale, fondandosi su presunzioni, risulta insufficiente ad accertare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato tributario, in conformità con i parametri di cui all'art. 533 c.p.p. Infatti, secondo la prevalente giurisprudenza, il regime probatorio delle presunzioni legali tributarie deve essere individuato nella disciplina della prova indiziaria di cui all'art. 192, co 2 c.p.p. Ne consegue che, le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sé prova della commissione dell'illecito, bensì devono essere va- lutati dal giudice unitamente ad elementi di riscontro che confermino l'esistenza della condotta criminosa. Inoltre, la difesa sottolinea come i giudici di merito ab- biano omesso qualsiasi valutazione in ordine al verbale di accertamento.
2.6. Deduce, con il sesto ed ultimo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 5 D.lgs. n. 74 del 2000 e correlato vizio motivazionale in ordine alle ragioni sottese all'elemento soggettivo del reato. Il ricorrente lamenta la mancata valutazione da parte dei giudici di merito dello stato di tossicodipendenza dell'imputato, nonché della mancata disponibilità da parte del Morello di tutta la documentazione contabile della società, figurando lo stesso quale mero amministratore di diritto. Tali circostanze, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte Territoriale, sarebbero chiaramente ostative alla configurabilità del dolo specifico che, in rela- zione al reato in commento, si rinviene nella volontà di evadere le imposte. Infatti, la difesa censura la motivazione della Corte di Appello nella parte in cui ha ritenuto sussistente il dolo specifico di evasione valorizzando l'ingente entità del reddito non dichiarato. Invero, la giurisprudenza di legittimità, sebbene ammetta che, in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione, può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di pu- nibilità vigente, richiede comunque la piena consapevolezza del soggetto agente dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta. Tuttavia, quest'ultima circostanza ri- sulta del tutto assente nel caso di specie, in quanto l'imputato, essendo tossicodi- pendente, nonché sprovvisto di tutta la documentazione contabile e non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, non poteva avere contezza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
3. In data 31.03.2023, il Procuratore Generale presso questa Corte ha de- positato la propria requisitoria scritta, cui si è richiamato in sede di udienza pub- blica, chiedendo l'annullamento con rinvio della pronuncia impugnata, atteso che il primo motivo è fondato ed assorbente, in quanto come ritenuto dal ricorrente, la sentenza di prime cure, in forza del disposto dell'art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 179 c.p.p., è viziata da nullità assoluta per la mancata parte- cipazione di entrambi i difensori dell'imputato all'udienza del 26.11.2021, calen- darizzata per le repliche delle parti e per la lettura del dispositivo della sentenza.
4. In data 05.04.2023, la difesa del ricorrente, con motivi aggiunti, ha in- formato questa Corte dell'intervenuta revoca da parte della Corte di Appello di Brescia della sentenza emessa dal Tribunale di Cremona in data 12.06.2021, di- venuta irrevocabile il 16.10.2021, con la quale l'odierno ricorrente era stato con- dannato per i reati di cui agli artt. 81 cpv c.p., 10-quater e 5 del D.lgs. 74/2000, fatti posti in continuazione con le imputazioni di cui al presente procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato in presenza, a seguito della richiesta di trattazione orale 20.02.2023 del difensore Avv. Pillitteri (accolta con provvedimento del Pre- sidente titolare in data 23.02.2023), è fondato in relazione al primo motivo che, 5 rivestendo valenza prodromica (in quanto afferente a violazione processuale pre- vista a pena di nullità assoluta) ed assorbente rispetto agli altri motivi, esime que- sta Corte dall'esaminarli.
2. Il primo motivo, come anticipato, attiene alla contraddittorietà della mo- tivazione ed alla violazione della legge processuale, verificatasi nel corso del giu- dizio di primo grado, e denunciata dalla difesa dell'imputato. Esso è fondato e merita di essere accolto. Nella specie, la sentenza è stata emessa all'esito dell'udienza del 26.11.2021, la quale si è tenuta illegittimamente in assenza dei difensori di fiducia e dell'imputato, e in presenza di un difensore di ufficio immediatamente reperibile in udienza.
3. Dagli atti processuali (cui questa Corte ha fatto accesso, attesa la natura processuale dell'eccezione, che rende il collegio giudice del "fatto" processuale: Sez. U, n. 42792 del 28/11/2001, Policastro, Rv. 220092 01), risulta che la - difesa, nel corso dell'udienza del 19.11.2021, come da verbale, chiedeva di parte- cipare da remoto alla successiva udienza del 26.11.2021 ai fini delle repliche e della lettura del dispositivo, a norma dell'art. 23, co. 5, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il quale dispone che "Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di sog- getti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi infor- mativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva parte- cipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento". Dal corpo del verbale del 19.11.2021 risulta che il giudice di primo grado disponeva il rinvio all'udienza del 26.11.2021 per le repliche e la lettura del dispo- sitivo e che, in accoglimento di apposita richiesta, autorizzava la partecipazione dei difensori in via telematica. Non risulta, però, che l'ufficio giudiziario abbia attuato il collegamento, né risulta che il giudice abbia fatto notiziare i difensori prima della lettura del dispo- sitivo. Al contrario, nel corso dell'udienza del 26.11.2021, il giudice ha provveduto a nominare un difensore d'ufficio a norma dell'art. 97, co 4 c.p.p. 6 4. Se queste sono, come risulta, le emergenze processuali, non vi è dubbio sulla fondatezza del motivo. Ed invero, a norma dell'art. 179, co 1, c.p.p." sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità [...] derivanti dalla omessa citazione del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza". Infatti, secondo un principio giurisprudenziale enunciato anche dalle Se- zioni Unite, l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, co 1, lett. c) e 179, co. 1, c.p.p., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, co 4 c.p.p. (così Sez. U, n. 24630 del 26.03.2015, Maritan, Rv. 263598-01, la quale in motivazione, ha, in particolare, evidenziato che, qualora in presenza di una rituale e tempestiva no- mina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla de- signazione di un difensore di ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6 CEDU). Peraltro, in tema di procedimento di sorveglianza, questa Corte ha previ- sto che "qualora a causa di un improvviso malfunzionamento del sistema di video- conferenza, sia impossibile la partecipazione del difensore di fiducia del condan- nato all'udienza "a distanza", è illegittima la sostituzione dello stesso con un di- fensore d'ufficio designato ai sensi dell'art. 97, co 4, c.p.p., con conseguente nul- lità ai sensi dell'art. 178, lett. c), e 179 c.p.p., sia di detta udienza che del prov- vedimento in esito ad essa adottato. Detto principio pare a maggior ragione appli- cabile nel caso di specie, ove ai difensori, autorizzati a partecipare da remoto all'udienza, non è stata data alcuna comunicazione in merito alle modalità di col- legamento, così impedendo la partecipazione all'udienza stessa (Sez. 1, n. 16120 del 28/04/2021, Rv. 281357 -01). Va, inoltre, ricordato che l'art. 523, co. 5 c.p.p. sancisce anche il diritto dell'imputato a prendere la parola per ultimo a pena di nullità.
5. Non pare, poi, applicabile al caso in esame il principio di diritto secondo il quale la nullità per violazione del diritto di replica spettante all'imputato e al difensore rientra tra le nullità relative prima della chiusura del dibattimento e va eccepita immediatamente (Sez. 3, sentenza n. 364 del 2019). Nel pervenire a tale conclusione, la Corte ha osservato che la violazione del diritto di replica del difen- sore, è produttiva di una nullità che deve essere immediatamente dedotta, do- 7 杉 vendo essere evidentemente ricompresa nel novero di quelle relative, tenuto conto del momento processuale in cui interviene contraddistinto dall'ultimazione dell'istruttoria dibattimentale. Tuttavia, nel caso appena richiamato, il difensore di fiducia, essendo presente in udienza, ben avrebbe potuto eccepire immediata- mente la nullità. Al contrario, nel caso che ci occupa, all'udienza di rinvio per le repliche, la difesa non ha partecipato, non essendo stato instaurato alcun collega- mento da remoto e, di conseguenza, non è stato possibile dedurre immediata- mente la suddetta nullità.
6. Alla luce di quanto sopra, pertanto, risulta irrimediabilmente leso il diritto di difesa, in relazione al quale, vale la pena di ricordare che l'art. 24, comma 2, Cost., nel prevedere l'inviolabile diritto di difesa in ogni stato e grado del procedi- mento, ricomprende i due coessenziali versanti della difesa materiale (o autodi- fesa) e di quella tecnica ancorata alla presenza indispensabile del difensore che, al fianco dell'imputato, consente di realizzare la parità delle armi e il contradditto- rio. Il diritto effettivo al contraddittorio, del resto, non è soltanto espressione del diritto irrinunciabile alla difesa garantito dalla nostra Carta costituzionale, ma trova anche un base europea convenzionale. L'articolo della Convenzione EDU sancisce infatti il diritto di ogni imputato di partecipare in maniera effettiva al proprio processo (Murtazaliyeva c.Russia [GC], § 91), il che include, tra l'altro, il diritto non soltanto di assistervi, ma anche di sentire e seguire il dibattimento. Questi diritti, insiti nella nozione stessa di procedimento in contraddittorio, pos- sono anche essere dedotti dalle garanzie offerte dai commi c), d) ed e) del para- grafo 3 dell'articolo 6 (Stanford c. Regno Unito, § 26). In particolare, per quanto riguarda l'utilizzo della videoconferenza durante il processo, la Corte EDU ha di- chiarato che questa forma di partecipazione al procedimento non è, di per sé, incompatibile con la nozione di processo equo e dibattimento pubblico. Tuttavia, il ricorso a questa misura in una determinata causa deve perseguire uno scopo le- gittimo e le modalità di svolgimento devono essere compatibili con le esigenze del rispetto dei diritti di difesa previste dall'articolo 6. In particolare, il ricorrente deve essere messo in condizione di seguire il processo e di essere sentito senza difficoltà tecniche, e deve avere la possibilità di comunicare in maniera effettiva e riservata con un avvocato (Marcello Viola c. Italia, §§ 63-67; Sakhnovskiy c. Russia [GC], § 98). L'esercizio del diritto di difesa, inoltre, comporta per l'imputato il diritto ad essere presente (anche se telematicamente) all'udienza in cui si discute del "suo" processo). Il principio della pubblicità del processo assume un'importanza parti- fr colare in materia penale, dove in linea di principio l'accusato deve poter comparire 8 in primo grado (Jussila c. Finlandia [GC], § 40; RC e altri c. San Marino, § 94; GO AR c. Repubblica di Moldavia, § 27, in cui il ricorrente era stato escluso dal procedimento di accertamento della sua responsabilità in un incidente stra- dale). Non si comprende come un imputato possa esercitare i diritti che l'articolo 6 § 3 c), d) ed e) gli garantisce espressamente, ossia il diritto di «difendersi per- sonalmente», «esaminare o far esaminare i testimoni» e «farsi assistere gratuita- mente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza» se non è presente al suo processo. L'obbligo di garantire all'imputato il diritto di essere presente nell'aula d'udienza è uno degli elementi essenziali dell'articolo 6 (RM c. Italia [GC], §§ 58-59; OV c. Italia [GC], §§ 81 e 84; AR c. Croa- zia, § 28). Inoltre, il diritto di essere presente in udienza permette all'imputato di verificare l'esattezza dei suoi mezzi difensivi e di confrontarli con le dichiarazioni delle vittime e dei testimoni (Medenica c. Svizzera, § 54). Le autorità giudiziarie nazionali devono dare prova della dovuta diligenza nel garantire la presenza dell'accusato convocandolo debitamente (Colozza c. Italia, § 32; M.T.B. c. Turchia, §§ 49-53) e devono adottare misure per evitare la sua assenza ingiustificata in udienza (Medenica c. Svizzera, § 54). Ciò comporta, dunque, che un'udienza può essere tenuta in assenza dell'accusato se costui ha rinunciato al suo diritto di par- teciparvi. Tale rinuncia può essere espressa o tacita a seconda del comportamento dell'accusato, ad esempio se cerca di sottrarsi alla giustizia (EN OV c. Bulgaria, § 52. Tuttavia, qualsiasi rinuncia a una garanzia dell'articolo 6 deve sod- disfare il criterio della rinuncia «consapevole e informata», tratto dalla giurispru- denza della Corte (OV c. Italia [GC], §§ 86-87). L'obbligo di garantire il diritto per l'accusato di essere presente in aula - durante il procedimento iniziale o in un nuovo processo è dunque tra i requisiti essenziali dell'articolo 6 (HK c. Bulgaria, § 56).
7. Ciò posto, deve conclusivamente ritenersi che la mancanza dell'autoriz- zato collegamento telematico, sul quale legittimamente il difensore di fiducia po- teva fare affidamento, renda giustificabile la sua assenza ed equivalga a mancata comunicazione, determinando l'invalidità dell'udienza stessa. Infatti, nel caso di specie, non sono state garantite modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio come previsto dall'art. 23, co. 5, D.L. n. 137 del 2020. Ne consegue che, la trattazione del processo all'udienza del 26.11.2021 deve ritenersi affetta da nullità assoluta ed insanabile a norma dell'art. 179, co. 1, c.p.p., con conseguente nullità derivata della sentenza pronunciata al suo esito. Ed infatti, la celebrazione del processo, all'udienza del 26.11.2021, si è tenuta nell'assenza incolpevole del difensore di fiducia dell'imputato, perché 9 sprovvisto del link necessario per il collegamento, e a nulla rileva la presenza di un difensore d'ufficio nominato in sostituzione.
8. Né in questa sede è possibile sottrarsi nel rilevare la nullità in questione, trattandosi di nullità assoluta ed insanabile, non operando, pertanto, il limite alla deducibilità dell'invalidità di cui all'art. 182, co. 1, c.p.p., che permetterebbe di valutare se il ricorrente avesse interesse all'osservanza della disposizione violata, valevole solo con riferimento alle altre, e meno gravi, tipologie di nullità (Sez. 3, n. 214 del 2023). Errata, dunque, è la motivazione resa sul punto dalla Corte d'Appello di Brescia, la quale ha ritenuto da un lato che la richiesta di collegamento da remoto fosse stata avanzata unicamente ai fini della lettura del dispositivo e dall'altro lato aveva comunque rilevato difetto di utilità funzionale della partecipazione del di- fensore alla udienza conclusiva nel corso della quale, preso atto della rinunzia del p.m. alla richiesta facoltà di replica, il giudice diede lettura del dispositivo.
9. L'impugnata sentenza dev'essere, conclusivamente, annullata senza rin- vio, unitamente a quella di primo grado, con trasmissione degli atti al tribunale di Bergamo ex art. 185, comma 3, cod. proc. pen., per la rinnovazione dell'atto af- fetto da nullità assoluta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2806/2021 in data 26.11.2021 nonché quella della Corte d'appello di Brescia n. 1803/2022 in data 5.7.2022 emesse nei confronti di OR FR e dispone la tra- smissione degli atti al Tribunale di Bergamo. Così deciso, il 21 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente ES TE LI SA DEPOSITATA IN CANCELL: - 8 GIU 2023 HUFUNZIONANI D IARIO 10