CASS
Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 14421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14421 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXX nato a [...] il XXXXXXXXXX avverso l’ordinanza emessa il 08/07/2025 dal Tribunale di Sorveglianza di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Fabio Picuti per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’avv. NA ND per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con ordinanza emessa in data 8 luglio 2025, ha rigettato l’istanza di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena ex art. 147 comma 1 n.2 cod. pen. e di detenzione domiciliare ex art. 47-ter comma 1-ter l. 345/75 proposte nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX. 2. Il Tribunale ha evidenziato che l’istanza risulta reiterativa di altre analoghe, già presentate e rigettate nel corso degli ultimi mesi. Rinnovando comunque la propria analisi, il giudice della sorveglianza non ha ravvisato alcuna degenerazione del quadro clinico del detenuto, e ha così formulato un giudizio in termini di compatibilità tra le condizioni di salute e il regime intramurario, che gli Penale Sent. Sez. 1 Num. 14421 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 29/01/2026 consente di ricorrere a tutte le cure di cui necessita. Secondo il Tribunale, d’altro canto, assumerebbe rilievo pressoché decisivo il comportamento oppositivo tenuto dal detenuto che ha in più occasioni rifiutato di sottoporsi ad accertamenti e a seguire la terapia che gli è stata prescritta dopo che, proprio a seguito di una sua precedente istanza, è stato trasferito in un Istituto dotato di centro S.A.I., dove è seguito e monitorato. Nel provvedimento, infine si evidenzia il pericolo di recidiva, ritenuto sulla scorta dell’assenza di resipiscenza, della negativa personalità del detenuto, della gravità dei reati commessi e delle pendenze giudiziarie. 3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione agli artt. 147 comma 1 e 2 cod. pen. e 47-ter ord. pen. nella parte in cui il Tribunale non ha autonomamente valutato le attuali condizioni di salute del detenuto ma si è limitato a richiamare le argomentazioni dei precedenti provvedimenti di rigetto. 4. In data 14 novembre 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria con cui il Sost. Proc. Gen. Fabio Picuti ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. In data 20 gennaio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni dell’avv. NA ND per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione agli artt. 147 comma 1 e 2 cod. pen. e 47-ter ord. pen. evidenziando che il Tribunale non avrebbe autonomamente valutato le attuali condizioni di salute del detenuto ma si sarebbe limitato a richiamare le argomentazioni dei precedenti provvedimenti di rigetto. Il ricorso, formulato in termini generici, è manifestamente infondato.
2.1. Il differimento facoltativo ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen. può essere concesso al condannato che risulti affetto da "una grave infermità fisica" che renda le condizioni di salute del soggetto incompatibili con il carcere. Ricorrendo tale presupposto, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. penit., può essere disposta la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, ove il giudice ritenga che l'esigenza di contenere la residua pericolosità del detenuto con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute (Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, Cecchi Gori, Rv. 2 281225 - 01).
2.2. Nel caso di specie il Tribunale ha reso una motivazione adeguata e ciò anche evidenziando, oltre alla ritenuta pericolosità, come sia decisivo, anche da solo, il rifiuto del detenuto di sottoporsi ad accertamenti e di fare terapia. Il ricorrente non si confronta con tali elementi specificamente esposti dal giudice della sorveglianza. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, con motivazione logica e non contraddittoria, ha dato conto di avere tenuto nella dovuta considerazione le relazioni mediche in atti e ha esposto le ragioni per cui ha concluso nel senso che patologia del detenuto non è grave e che deve ritenersi prevalente la pericolosità sociale dello stesso. Il provvedimento impugnato, d’altro canto, pure esponendo le argomentazioni dei precedenti provvedimenti, ha comunque evidenziato che le condizioni di salute del detenuto sono stazionarie e gestibili in regime intramurario, nel quale è consentito al detenuto di usufruire di un trattamento terapeutico adeguato. Nel caso di specie, quindi, il Tribunale di sorveglianza ha effettuato una valutazione in punto di compatibilità tra regime detentivo e condizioni di salute dell’interessato comparando la complessiva situazione soggettiva di quest’ultimo e l’offerta terapeutica del regime intramurario e ha anche verificato l’adeguatezza delle possibilità di cura e assistenza. La valutazione complessiva così effettuata risulta completa in quanto il giudice ha proceduto a un corretto bilanciamento tra l’effettiva serietà delle condizioni di salute e la pericolosità sociale del detenuto, coerentemente desunta dai precedenti penali di particolare gravità e dall’assenza di revisione critica, elementi sui quali si fonda la prognosi negativa circa la possibilità che il condannato si astenga dal commettere ulteriori reati. Sotto altro e dirimente profilo, d’altro canto, risulta che il detenuto, che è stato trasferito in un Istituto dotato di centro S.A.I., ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti medici prescritti e di seguire la terapia. Elemento questo che, come indicato dal Tribunale risulta decisivo in quanto sul punto si deve ribadire che «il rifiuto del condannato, affetto da grave infermità fisica, di ricovero in un reparto detentivo dotato di struttura sanitaria di osservazione e monitoraggio di eventi critici costituisce condizione ostativa alla positiva valutazione della richiesta di differimento della pena o di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non potendo essere consentito al predetto di ostacolare le iniziative di cura di cui necessita, così da rimettere surrettiziamente alla sua scelta la permanenza in un istituto detentivo» (Sez. 1, n. 7369 del 16/12/2022, dep. 2023, Zappone, Rv. 284257 - 01). Come anche recentemente riconosciuto, infatti, l’accettazione dei trattamenti sanitari che sono potenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimento della pena, o una misura alternativa alla detenzione, si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta (Sez. 1, n. 5447 del 15/11/2019, dep. 2020, Bellanca, Rv. 278472 - 01). 3 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Fabio Picuti per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’avv. NA ND per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con ordinanza emessa in data 8 luglio 2025, ha rigettato l’istanza di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena ex art. 147 comma 1 n.2 cod. pen. e di detenzione domiciliare ex art. 47-ter comma 1-ter l. 345/75 proposte nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX. 2. Il Tribunale ha evidenziato che l’istanza risulta reiterativa di altre analoghe, già presentate e rigettate nel corso degli ultimi mesi. Rinnovando comunque la propria analisi, il giudice della sorveglianza non ha ravvisato alcuna degenerazione del quadro clinico del detenuto, e ha così formulato un giudizio in termini di compatibilità tra le condizioni di salute e il regime intramurario, che gli Penale Sent. Sez. 1 Num. 14421 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 29/01/2026 consente di ricorrere a tutte le cure di cui necessita. Secondo il Tribunale, d’altro canto, assumerebbe rilievo pressoché decisivo il comportamento oppositivo tenuto dal detenuto che ha in più occasioni rifiutato di sottoporsi ad accertamenti e a seguire la terapia che gli è stata prescritta dopo che, proprio a seguito di una sua precedente istanza, è stato trasferito in un Istituto dotato di centro S.A.I., dove è seguito e monitorato. Nel provvedimento, infine si evidenzia il pericolo di recidiva, ritenuto sulla scorta dell’assenza di resipiscenza, della negativa personalità del detenuto, della gravità dei reati commessi e delle pendenze giudiziarie. 3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione agli artt. 147 comma 1 e 2 cod. pen. e 47-ter ord. pen. nella parte in cui il Tribunale non ha autonomamente valutato le attuali condizioni di salute del detenuto ma si è limitato a richiamare le argomentazioni dei precedenti provvedimenti di rigetto. 4. In data 14 novembre 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria con cui il Sost. Proc. Gen. Fabio Picuti ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. In data 20 gennaio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni dell’avv. NA ND per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione agli artt. 147 comma 1 e 2 cod. pen. e 47-ter ord. pen. evidenziando che il Tribunale non avrebbe autonomamente valutato le attuali condizioni di salute del detenuto ma si sarebbe limitato a richiamare le argomentazioni dei precedenti provvedimenti di rigetto. Il ricorso, formulato in termini generici, è manifestamente infondato.
2.1. Il differimento facoltativo ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen. può essere concesso al condannato che risulti affetto da "una grave infermità fisica" che renda le condizioni di salute del soggetto incompatibili con il carcere. Ricorrendo tale presupposto, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. penit., può essere disposta la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, ove il giudice ritenga che l'esigenza di contenere la residua pericolosità del detenuto con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute (Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, Cecchi Gori, Rv. 2 281225 - 01).
2.2. Nel caso di specie il Tribunale ha reso una motivazione adeguata e ciò anche evidenziando, oltre alla ritenuta pericolosità, come sia decisivo, anche da solo, il rifiuto del detenuto di sottoporsi ad accertamenti e di fare terapia. Il ricorrente non si confronta con tali elementi specificamente esposti dal giudice della sorveglianza. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, con motivazione logica e non contraddittoria, ha dato conto di avere tenuto nella dovuta considerazione le relazioni mediche in atti e ha esposto le ragioni per cui ha concluso nel senso che patologia del detenuto non è grave e che deve ritenersi prevalente la pericolosità sociale dello stesso. Il provvedimento impugnato, d’altro canto, pure esponendo le argomentazioni dei precedenti provvedimenti, ha comunque evidenziato che le condizioni di salute del detenuto sono stazionarie e gestibili in regime intramurario, nel quale è consentito al detenuto di usufruire di un trattamento terapeutico adeguato. Nel caso di specie, quindi, il Tribunale di sorveglianza ha effettuato una valutazione in punto di compatibilità tra regime detentivo e condizioni di salute dell’interessato comparando la complessiva situazione soggettiva di quest’ultimo e l’offerta terapeutica del regime intramurario e ha anche verificato l’adeguatezza delle possibilità di cura e assistenza. La valutazione complessiva così effettuata risulta completa in quanto il giudice ha proceduto a un corretto bilanciamento tra l’effettiva serietà delle condizioni di salute e la pericolosità sociale del detenuto, coerentemente desunta dai precedenti penali di particolare gravità e dall’assenza di revisione critica, elementi sui quali si fonda la prognosi negativa circa la possibilità che il condannato si astenga dal commettere ulteriori reati. Sotto altro e dirimente profilo, d’altro canto, risulta che il detenuto, che è stato trasferito in un Istituto dotato di centro S.A.I., ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti medici prescritti e di seguire la terapia. Elemento questo che, come indicato dal Tribunale risulta decisivo in quanto sul punto si deve ribadire che «il rifiuto del condannato, affetto da grave infermità fisica, di ricovero in un reparto detentivo dotato di struttura sanitaria di osservazione e monitoraggio di eventi critici costituisce condizione ostativa alla positiva valutazione della richiesta di differimento della pena o di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non potendo essere consentito al predetto di ostacolare le iniziative di cura di cui necessita, così da rimettere surrettiziamente alla sua scelta la permanenza in un istituto detentivo» (Sez. 1, n. 7369 del 16/12/2022, dep. 2023, Zappone, Rv. 284257 - 01). Come anche recentemente riconosciuto, infatti, l’accettazione dei trattamenti sanitari che sono potenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimento della pena, o una misura alternativa alla detenzione, si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta (Sez. 1, n. 5447 del 15/11/2019, dep. 2020, Bellanca, Rv. 278472 - 01). 3 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4