Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2017, n. 33806
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Sentenza 23 maggio 2017

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In tema di revoca o di sostituzione delle misure cautelari, il riconoscimento nel giudizio di merito dell'attenuante della collaborazione, prevista dall'art. 8 legge 12 luglio 1991, n. 203, non determina automaticamente l'affievolimento delle esigenze cautelari, essendo demandata al giudice che procede l'autonoma verifica in concreto della valenza positiva del comportamento collaborativo dell'imputato ai fini della esclusione della attualità dei legami con la criminalità organizzata, sulla base di tutti gli elementi raccolti, ivi inclusi quelli forniti dall'accusa, su cui grava l'onere di dimostrare che, nonostante la collaborazione, non vi sia stato allontanamento dal sodalizio mafioso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2017, n. 33806
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33806
    Data del deposito : 23 maggio 2017

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