Sentenza 23 maggio 2017
Massime • 1
In tema di revoca o di sostituzione delle misure cautelari, il riconoscimento nel giudizio di merito dell'attenuante della collaborazione, prevista dall'art. 8 legge 12 luglio 1991, n. 203, non determina automaticamente l'affievolimento delle esigenze cautelari, essendo demandata al giudice che procede l'autonoma verifica in concreto della valenza positiva del comportamento collaborativo dell'imputato ai fini della esclusione della attualità dei legami con la criminalità organizzata, sulla base di tutti gli elementi raccolti, ivi inclusi quelli forniti dall'accusa, su cui grava l'onere di dimostrare che, nonostante la collaborazione, non vi sia stato allontanamento dal sodalizio mafioso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2017, n. 33806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33806 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2017 |
Testo completo
ACR 33806-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/05/2017 Rel. Consigliere - 940/17 ROCCO MARCO BLAIOTTA Presidente- Sent. n. sez. - SALVATORE DOVERE PASQUALE GIANNITI REGISTRO GENERALE N.13433/2017 UGO BELLINI NI ON TANGA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RR RO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 23/01/2017 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA Il Proc. Gen. conclude per il rigetto Udito il difensore Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. PE RO ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia GI Ferrone, avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, con la quale è stato rigettato l'appello nei confronti dell'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 23.11.2016, che aveva respinto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari. Il Tribunale ha rigettato l'appello ritenendo che l'istanza fosse sostenuta dalla sola prospettazione della avvenuta collaborazione processuale del PE, ragione del riconoscimento al medesimo condannato per una serie di fatti di detenzione di ingenti quantità di stupefacenti aggravati ex art. 7 legge n. 203/1991 dell'attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203/1991; e che ciò non fosse sufficiente a dare dimostrazione dell'attenuazione delle esigenze cautelari, essendo onere del richiedente allegare altresì fatti specifici diversi ed ulteriori - rispetto alla collaborazione dimostrativi della completa rescissione dei legami - con il contesto criminale nell'ambito del quale erano maturati i reati.
2. Il ricorrente si duole della descritta ordinanza, articolando le censure attraverso due motivi di ricorso, che attengono alla ritenuta erronea applicazione dell'art. 16-octies I. n. 82/1991 e degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e al vizio di motivazione. Per il primo aspetto rileva l'esponente che l'art. 16-octies citato prevede che, qualora il collaboratore di giustizia abbia maturato in un giudizio di merito il riconoscimento delle diminuenti speciali, la misura cautelare possa essere mantenuta solo in presenza di elementi positivamente accertati da cui si desuma l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso. Nella specie, il P.M. della competente DDA aveva all'udienza del Tribunale del riesame escluso che il PE mantenesse legami con contesti di criminalità ed affermato che egli continuava a fornire un contributo all'accertamento da una richiesta di sequestro preventivo giudiziario, come dimostrato documentata al Tribunale. Per il secondo aspetto l'esponente lamenta l'arbitrarietà della motivazione che ha ritenuto non assolto un onere di allegazione pur in presenza in atti delle circostanze dimostrative della assenza di pericolosità del PE, del pericolo di fuga o di inquinamento probatorio, così come di reiterazione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. In via di inquadramento della questione posta con il ricorso occorre rammentare che la giurisprudenza di legittimità è ferma nello statuire che in tema di misure cautelari personali, il riconoscimento, nel giudizio di merito, 2 dell'attenuante della collaborazione con la giustizia (art. 8 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991), pur consentendo il superamento della presunzione di pericolosità sancita dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., non comporta automaticamente la prognosi di adeguatezza di una misura meno afflittiva della custodia in carcere, essendo comunque necessaria la valutazione delle esigenze cautelari e la concreta verifica che il comportamento collaborativo del richiedente sia garanzia, nella prospettiva della diversa condizione di vita intrapresa, di una scelta radicale di rimozione di qualsivoglia legame con la criminalità organizzata e, in particolare, con la precedente attività delinquenziale (Sez. 1, n. 1213 del 29/05/2012, dep. 10/01/2013, Contrino, Rv. 254257; in tali termini anche Sez. 1, n. 21245 del 05/04/2011, dep. 26/05/2011, Spagnuolo, Rv. 250295). In una più recente pronuncia si è rimarcato come la collaborazione non comporti automaticamente la revoca o la sostituzione della misura cautelare subordinata alla valutazione in concerto da parte del giudice che procede sulla base di tutti gli elementi di valutazione raccolti al fine di escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Il D.L. n. 8 del 1991, art. 16 - octies non contiene, infatti, alcun automatismo, neanche nell'ipotesi di informazioni favorevoli all'imputato da parte degli organi inquirenti, posto che tali informazioni, pur necessarie, concorrono con gli altri elementi previsti dall'art. 274 cod. proc. pen. per la formulazione del giudizio di pericolosità sociale e di permanenza del pericolo di reiterazione dei reati (Sez. 1, n. 48875 del 02/10/2013 - dep. 05/12/2013, Panajia, Rv. 25766801, che richiama Sez. 5, n. 45853 del 08/10/2003, Seidita, rv. 227858). A questa interpretazione si rifà anche il Tribunale del riesame, fissando quindi correttamente i termini generali del tema sottopostogli. Tuttavia il successivo passaggio appare invero viziato da una erronea interpretazione di legge ed anche non sostenuto da una reale motivazione. Per il primo profilo viene in considerazione l'affermazione dell'esistenza di un onere di allegazione del richiedente di fatti ulteriori rispetto alla collaborazione che siano "dimostrativi della completa rescissione dal contesto criminale"; significativamente si cita a sostegno di tale assunto la decisione Sez. 1, n. 34485 del 23/04/2015, dep. 06/08/2015, Scollo, Rv. 264495, che tuttavia attiene a ben diversa materia. Nell'occasione questa Corte, intervenendo in tema di misure di prevenzione, ha posto il principio secondo il quale non è revocabile la misura di prevenzione applicata con provvedimento definitivo a soggetto collaboratore di giustizia per il solo fatto dell'intervenuta collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, poichè, essendosi il giudizio di pericolosità cristallizzato nel giudicato, è onere del proposto allegare elementi specifici che consentano al giudice di valutare se la collaborazione possa essere ritenuta indice di th 3 interruzione dei rapporti con l'ambiente criminale e se sia, pertanto, idonea a far ritenere cessata la pericolosità. Non può sfuggire che la materia non coincide e che il principio trova il proprio perno nella esistenza di un giudicato sul giudizio di pericolosità. Premesso che in ambito cautelare la preclusione derivante da una precedente pronuncia avente il medesimo oggetto può essere superata dalla prospettazione di nuovi elementi di valutazione ed inquadramento dei fatti, acquisiti da ulteriori sviluppi delle indagini pur se riguardanti circostanze precedenti alla decisione preclusiva (Sez. 6, n. 4112 del 30.11.2006, Di Silvestro, Rv. 235610, rammentata da pedissequa Sez. 5, Sentenza n. 5959 del 14/12/2011, dep. 15/02/2012, Amico, Rv. 252151), occorre considerare che l'art. 16-octies, inserito dalla legge 13.2.2001, n. 45, recante norme di "Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonchè disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza", dispone al primo comma che "La misura della custodia cautelare non può essere revocata o sostituita con altra misura meno grave per il solo fatto che la persona nei cui confronti è stata disposta tiene o ha tenuto taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali. In tali casi, alla revoca o alla sostituzione può procedersi solo se, nell'ambito degli accertamenti condotti in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, il giudice che procede, sentiti il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali presso le corti di appello interessati, non ha acquisito elementi dai quali si desuma l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo e ha accertato che il collaboratore, ove soggetto a speciali misure di protezione, ha rispettato gli impegni assunti a norma dell' articolo 12". Il Tribunale parte quindi da una premessa corretta, ovvero che non basta a dare dimostrazione dell'attenuazione delle esigenze cautelari la condizione di collaboratore di giustizia e che non sono riconoscibili automatismi di sorta, per poi mettere a carico dell'istante un onere che l'art. 16-octies non prevede perchè la previsione del parere della DDA e del PG e la formulazione in negativo della frase non ha acquisito elementi dai quali si desuma l'attualità dei 11 collegamenti con la criminalità organizzata ..." tendono proprio ad evidenziare che quel quid pluris che si oppone alla valenza positiva della collaborazione, la quale lascia presumere l'allontanamento dal sodalizio, deve essere dimostrato da chi è portatore dell'interesse pubblico. E' appena il caso di rammentare, per la compiutezza della ricostruzione, che, come già in tema di misure alternative alla detenzione, ove si afferma che la Ң valutazione espressa dal procuratore nazionale o distrettuale antimafia, ostativa alla concessione del beneficio, sull'attualità di collegamenti tra il detenuto e la criminalità organizzata, non è vincolante per il giudice che deve sottoporla a controllo sulla base di ulteriori elementi di valutazione tratti da altre fonti (Sez. 1, Sentenza n. 49130 del 16/05/2013, dep. 06/12/2013, Spiritoso, Rv. 258413), anche nella materia che occupa il Tribunale deve operare un'autonoma valutazione, in alcun modo vincolata dal parere della parte pubblica.
4. In conclusione, il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla i provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale del riesame di Napoli. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/5/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Rocco Marco Blaiotta Salvatore Dovere Jo u - Depositata in Cancelleria Oggi. 11 LUG. 2017 Il Funzionano Giudiziarie Patrizia Corra 5