Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2008, n. 25762
CASS
Sentenza 11 giugno 2008

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Massime1

Il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria e non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto e, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice.

Commentario1

  • 1Riconoscimento fotografico, questione di affidabilità (Cass. 17103/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 luglio 2020

    Il riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini della polizia giudiziaria non è regolato legislativamente e costituisce una prova atipica utilizzabile in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice e la sua rilevanza probatoria dipende dall'attendibilità accordata alla dichiarazione di chi si dica certo dell'individuazione: pertanto, le modalità dell'individuazione (connesse alla scelta delle immagini fotografiche effettuata dalla polizia giudiziaria) non riguardano la legalità della prova (data l'opinabilità che accompagna ogni selezione) ma si riflettono sul suo valore, che richiede l'apprezzamento, nel giudizio di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2008, n. 25762
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25762
Data del deposito : 11 giugno 2008

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