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Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21488 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE SM (cui: 07bio6o) nato in [...] il [...] EF AL (cui: 05hioxq) nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 17/12/2025 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Busto Arsizio udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
letta la requisitoria del Procuratore generale RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di Giudice per le indagini preliminari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato nei confronti di DE SM e EF AL, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata in relazione ai reati loro ascritti e, segnatamente: – ai delitti di cui agli artt. 81, comma 2, e 110 cod. pen., nonché 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1); – al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895 (capo 2); – al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. (capo 3); Penale Sent. Sez. 4 Num. 21488 Anno 2026 Presidente: VE OR Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 14/05/2026 2 –al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo 4). Accertati in Vergiate in data 23 settembre 2025. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione SM DE e AL EF, deducendo, con un primo motivo, la mancanza di motivazione in ordine all’esclusione di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.; nonché, con un secondo motivo, la violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sotto il profilo della asserita illegalità della misura di sicurezza della confisca della somma di denaro sottoposta a sequestro, per carenza dei presupposti richiesti dall’art. 240 cod. pen. In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che, trattandosi di reato di detenzione di sostanza stupefacente, la confisca della somma di denaro sarebbe stata illegittimamente disposta, atteso che il profitto del reato deve identificarsi esclusivamente nel vantaggio economico che derivi in via diretta e immediata dalla commissione dell’illecito. Ne conseguirebbe l’impossibilità di confiscare somme di denaro eventualmente riconducibili a pregresse e distinte cessioni di sostanza stupefacente, non contestate nel capo di imputazione, le quali non possono essere qualificate come strumento, né come prodotto, né come profitto o prezzo del reato per cui è intervenuta la definizione con sentenza di patteggiamento. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la Corte di Cassazione emetta pronuncia di annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione di confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Busto Arsizio in diversa composizione, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso, con affermazione di giudicato sulla responsabilità penale e sulle pene applicate. 4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’obbligo del giudice di verificare la sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. risulta assolto anche mediante una motivazione sintetica, purché non apparente e coerente con il contenuto degli atti, quando non emergano elementi idonei a imporre una immediata declaratoria di proscioglimento. Nel caso di specie, i ricorrenti non indicano specifiche risultanze processuali tali da rendere manifesta l’esistenza di una causa di proscioglimento, sicché la doglianza si risolve in una contestazione meramente assertiva, priva di specificità. 5. Il secondo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono. 3 Occorre preliminarmente rilevare che, anche nel giudizio definito ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il controllo di legittimità della Corte di cassazione si estende alla verifica della legalità delle statuizioni accessorie, tra le quali rientra la confisca, dovendo il giudice comunque motivare, sia pure sinteticamente, in ordine alla ricorrenza dei relativi presupposti normativi. In linea di principio, va poi rimarcato che in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall’art. 240 bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non essendo consentita la confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, T.U. Stup., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248 - 01). Secondo il consolidato orientamento di legittimità, il profitto del reato, suscettibile di confisca ai sensi della norma citata, deve identificarsi nel lucro, cioè nel vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato per cui si procede, e non può essere esteso a somme che siano meramente riconducibili a pregresse e autonome condotte di cessione di sostanze stupefacenti, non oggetto di contestazione. È, pertanto, certamente ammissibile la confisca del denaro quale profitto del reato quando l’imputazione abbia ad oggetto la cessione di stupefacenti, ma non può ritenersi legittima la confisca allorquando il reato contestato attenga esclusivamente alla detenzione, mancando il necessario nesso di pertinenzialità tra il denaro e il fatto di reato accertato. In tali ipotesi, la somma eventualmente rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, anche laddove ipoteticamente derivante da precedenti cessioni, non costituisce il profitto del reato contestato, ma di altre, distinte condotte illecite, estranee al thema decidendum e, pertanto, insuscettibili di fondare una legittima statuizione ablatoria. Né può farsi ricorso, per identità di ratio, alla disciplina speciale di cui all’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990, la quale anch’essa postula la sussistenza di un rapporto diretto tra il bene oggetto di confisca e il reato per cui è intervenuta la declaratoria di responsabilità. Ne consegue che, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, la confisca del denaro è consentita esclusivamente nei limiti e alle condizioni della confisca in casi particolari di cui all’art. 240 bis cod. pen., applicabile in forza del 4 rinvio operato dall’art. 85 bis d.P.R. n. 309/1990, e previo accertamento dei rigorosi presupposti ivi previsti. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha disposto la confisca della somma di denaro sequestrata ai sensi dell’art. 240 cod. pen., secondo quanto si evince dal dispositivo, omettendo peraltro di dar conto della riconducibilità della stessa al reato per il quale è intervenuta sentenza di applicazione della pena. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione concernente la confisca della somma di denaro, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Busto Arsizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro in sequestro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Busto Arsizio, in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così è deciso, 14/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO OR VE
letta la requisitoria del Procuratore generale RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di Giudice per le indagini preliminari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato nei confronti di DE SM e EF AL, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata in relazione ai reati loro ascritti e, segnatamente: – ai delitti di cui agli artt. 81, comma 2, e 110 cod. pen., nonché 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1); – al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895 (capo 2); – al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. (capo 3); Penale Sent. Sez. 4 Num. 21488 Anno 2026 Presidente: VE OR Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 14/05/2026 2 –al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo 4). Accertati in Vergiate in data 23 settembre 2025. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione SM DE e AL EF, deducendo, con un primo motivo, la mancanza di motivazione in ordine all’esclusione di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.; nonché, con un secondo motivo, la violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sotto il profilo della asserita illegalità della misura di sicurezza della confisca della somma di denaro sottoposta a sequestro, per carenza dei presupposti richiesti dall’art. 240 cod. pen. In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che, trattandosi di reato di detenzione di sostanza stupefacente, la confisca della somma di denaro sarebbe stata illegittimamente disposta, atteso che il profitto del reato deve identificarsi esclusivamente nel vantaggio economico che derivi in via diretta e immediata dalla commissione dell’illecito. Ne conseguirebbe l’impossibilità di confiscare somme di denaro eventualmente riconducibili a pregresse e distinte cessioni di sostanza stupefacente, non contestate nel capo di imputazione, le quali non possono essere qualificate come strumento, né come prodotto, né come profitto o prezzo del reato per cui è intervenuta la definizione con sentenza di patteggiamento. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la Corte di Cassazione emetta pronuncia di annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione di confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Busto Arsizio in diversa composizione, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso, con affermazione di giudicato sulla responsabilità penale e sulle pene applicate. 4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’obbligo del giudice di verificare la sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. risulta assolto anche mediante una motivazione sintetica, purché non apparente e coerente con il contenuto degli atti, quando non emergano elementi idonei a imporre una immediata declaratoria di proscioglimento. Nel caso di specie, i ricorrenti non indicano specifiche risultanze processuali tali da rendere manifesta l’esistenza di una causa di proscioglimento, sicché la doglianza si risolve in una contestazione meramente assertiva, priva di specificità. 5. Il secondo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono. 3 Occorre preliminarmente rilevare che, anche nel giudizio definito ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il controllo di legittimità della Corte di cassazione si estende alla verifica della legalità delle statuizioni accessorie, tra le quali rientra la confisca, dovendo il giudice comunque motivare, sia pure sinteticamente, in ordine alla ricorrenza dei relativi presupposti normativi. In linea di principio, va poi rimarcato che in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall’art. 240 bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non essendo consentita la confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, T.U. Stup., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248 - 01). Secondo il consolidato orientamento di legittimità, il profitto del reato, suscettibile di confisca ai sensi della norma citata, deve identificarsi nel lucro, cioè nel vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato per cui si procede, e non può essere esteso a somme che siano meramente riconducibili a pregresse e autonome condotte di cessione di sostanze stupefacenti, non oggetto di contestazione. È, pertanto, certamente ammissibile la confisca del denaro quale profitto del reato quando l’imputazione abbia ad oggetto la cessione di stupefacenti, ma non può ritenersi legittima la confisca allorquando il reato contestato attenga esclusivamente alla detenzione, mancando il necessario nesso di pertinenzialità tra il denaro e il fatto di reato accertato. In tali ipotesi, la somma eventualmente rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, anche laddove ipoteticamente derivante da precedenti cessioni, non costituisce il profitto del reato contestato, ma di altre, distinte condotte illecite, estranee al thema decidendum e, pertanto, insuscettibili di fondare una legittima statuizione ablatoria. Né può farsi ricorso, per identità di ratio, alla disciplina speciale di cui all’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990, la quale anch’essa postula la sussistenza di un rapporto diretto tra il bene oggetto di confisca e il reato per cui è intervenuta la declaratoria di responsabilità. Ne consegue che, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, la confisca del denaro è consentita esclusivamente nei limiti e alle condizioni della confisca in casi particolari di cui all’art. 240 bis cod. pen., applicabile in forza del 4 rinvio operato dall’art. 85 bis d.P.R. n. 309/1990, e previo accertamento dei rigorosi presupposti ivi previsti. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha disposto la confisca della somma di denaro sequestrata ai sensi dell’art. 240 cod. pen., secondo quanto si evince dal dispositivo, omettendo peraltro di dar conto della riconducibilità della stessa al reato per il quale è intervenuta sentenza di applicazione della pena. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione concernente la confisca della somma di denaro, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Busto Arsizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro in sequestro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Busto Arsizio, in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così è deciso, 14/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO OR VE