Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21488
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Sentenza 10 giugno 2026

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  • Inammissibile
    Mancanza di motivazione sull'esclusione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

    Il motivo è inammissibile perché i ricorrenti non indicano specifiche risultanze processuali che avrebbero imposto una declaratoria di proscioglimento, risolvendo la doglianza in una contestazione meramente assertiva e priva di specificità.

  • Accolto
    Illegalità della confisca della somma di denaro

    La Corte ha ritenuto il motivo fondato, affermando che in caso di reato di mera detenzione di stupefacenti, la confisca del denaro è consentita solo ai sensi dell'art. 240-bis c.p.p. (confisca in casi particolari) e non ai sensi dell'art. 240 c.p.p. o dell'art. 73, comma 7-bis, T.U. Stup., in quanto manca il nesso di pertinenzialità diretta tra il denaro e il reato contestato. La sentenza è stata annullata limitatamente alla confisca con rinvio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21488
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21488
    Data del deposito : 10 giugno 2026

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