Sentenza 6 marzo 2013
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, l'unico rimedio esperibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali è il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma degli artt. 9, comma settimo, della L. n. 69/2005 e 719 cod. proc. pen., che può essere proposto per l'inesistenza della motivazione o per la presenza di una motivazione solo apparente, ma non per mero vizio logico della stessa.
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La valutazione delle esigenze cautelari in tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura passiva di mandato di arresto europeo e di estradizione risponde ad esigenze diverse rispetto alla analoga valutazione richiesta per le misure emesse per ragioni di giustizia interna: come evidenzia l'art. 9, comma 4, I. n. 69 del 2005, l'applicazione di misure coercitive alla persona richiesta deve tener conto dell'esigenza di garantire che la stessa non si sottragga alla consegna, avendo lo Stato italiano ha assunto a livello internazionale l'impegno di consegnare le persone ricercate da altri Stati dell'Unione europea per ragioni di giustizia e che si trovino sul suo territorio. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2013, n. 10906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10906 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2013 |
Testo completo
MAE 109 06 / 1 3 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/03/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TITO GARRIBBA - Presidente - SENTENZA Dott. N. 497 Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. LUIGI LANZA N. 6164/2013 Dott. VINCENZO ROTUNDO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RADOSAVLJEVIC GOLUB N. IL 01/05/1987 avverso l'ordinanza n. 6/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 21/01/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Volge for it rigetto Udit i difensor Avv.; 6164/13 RG 1 CONSIDERATO IN FATTO 1. Avverso l'ordinanza con cui in data il presidente della Corte d'appello di Milano ha convalidato il suo arresto per mandato di arresto europeo istruttorio, in relazione a procedimento pendente in Portogallo per due furti aggravati ed un tentato furto aggravato, sempre in abitazione, applicando poi la custodia cautelare carceraria, ricorre il cittadino croato Golub Radosavlevic, a mezzo del difensore, enunciando motivo di violazione di legge per mancanza o contraddittorietà del contenuto, sul punto del ritenuto pericolo di fuga. Secondo il ricorrente, gli elementi di fatto che, dopo aver dato atto di una stabile dimora in Italia, erano stati richiamati nell'argomentazione dell'ordinanza (gravità e numero dei reati contestati, loro tipologia, entità della pena irrogabile, precedenti plurimi di polizia, attuali condizioni di vita, difetto di documentazione in ordine allo svolgimento di lecita attività lavorativa) sarebbero pertinenti al pericolo di reiterazione di reati della medesima indole, non al pericolo di fuga. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Ai sensi degli artt.
9.7 legge 69 del 2005 e 719 c.p.p., avverso i provvedimenti in materia di libertà personale adottati nella procedura di consegna attivata da un mandato di arresto europeo è ammesso il ricorso per cassazione per sola violazione di legge. La mancanza di motivazione costituisce vizio di violazione di legge (ex art. 606.1 lett. B c.p.p.) e non vizio della motivazione (ex art. 606.1 lett. E c.p.p.) quando la motivazione è graficamente mancante o del tutto palesemente apparente (per tutte, Sez.5, sent. 35532/2010; SU, sent. 5876/2004), realizzando pertanto una radicale mancanza di un apparato argomentativo di qualunque tipo sia configurabile anche un vizio di violazione di legge, che legittima il ricorso ai sensi dell'art. 606.1 lett. C c.p.p.). Nel caso di specie il ricorrente 'attacca' il contenuto della motivazione, svolgendo deduzione sulla non pertinenza degli elementi richiamati dalla Corte d'appello, valutati nella loro individualità e complessivamente. Ma è sufficiente osservare che tali elementi (anche quelli che insistono sulle condizioni attuali di vita e sulla personalità dell'estradando) tutti concorrono a sostenere, sul piano logico, una lettura dell'attuale situazione e contesto specifico di vita del richiesto compatibile con la concreta attuale possibilità del sottrarsi alla 6164/13 RG 2 consegna, per constatare come la doglianza del ricorso si risolve in censura diversa da quella consentita, involgendo apprezzamenti di merito o doglianze di ordine logico. Ciò, tenendo conto che nella procedura estradizionale l'obbligo convenzionale, comunque internazionale, dello Stato richiesto è quello di assicurare l'efficace consegna, ove, naturalmente, ne ricorrano le condizioni di legittimità, e che la custodia cautelare va apprezzata solo in relazione alla valutazione della ricorrenza di situazione concreta che possa ragionevolmente essere incompatibile con l'adempimento efficace di tale inderogabile obbligo internazionale Va pertanto escluso che la motivazione del provvedimento impugnato sia inesistente o solo apparente, e che pertanto sussista il vizio di legittimità che, solo, rileva in questa procedura cautelare. Il ricorso va pertanto rigettato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94.1 ter disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 6.3.2013 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE τίτλοGarribba Carlo Citterio салёный janiz DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL - 7 MAR 2013. IL FUNZIONARIO GUDIZIARIO Piera Esposito 2