Sentenza 4 dicembre 2013
Massime • 1
Non è affetto da invalidità o da inesistenza il verbale relativo alle operazioni di intercettazione formato con strumenti informatici e rimasto nella sola versione immateriale, senza la successiva stampa o trasposizione su supporto cartaceo, e perciò privo della sottoscrizione del pubblico ufficiale, in considerazione della rilevanza nell'ordinamento giuridico del documento elettronico e della possibilità di dare in esso atto dell'inizio, delle modalità di svolgimento e della chiusura delle attività di captazione delle conversazioni. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima la redazione di verbali in "files" realizzati mediante il sistema "word").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2013, n. 8442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8442 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 04/12/2013
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO M. - rel. Consigliere - N. 1620
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 29354/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL AN N. IL 08/12/1941;
TRIPOLI FILIPPO N. IL 29/12/1980;
avverso l'ordinanza n. 220/2013 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA, del 25/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost. proc. gen. Dott. G. Izzo, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
uditi i difensori, avv. G. Serafino per LO e avv. M. R. Cicero per entrambi gli indagati, i quali difensori hanno illustrato il ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. LO RA e PO PO, tramite i comuni difensori, ricorrono avverso le separate ordinanza in epigrafe riportate, con le quali il tribunale del riesame di ME ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse dei predetti in riferimento al provvedimento che ne ha disposto gli arresti domiciliari, in quanto indagati per i delitti di cui agli artt. 416, 81 e 479 c.p., D.P.R. n. 570 del 1960, art. 87. 1.1. In ipotesi di accusa, LO e PO avrebbero fatto parte, insieme con altri, di una associazione criminale che, attraverso falsi trasferimenti di residenza, avrebbe alterato la composizione del corpo elettorale nel comune di Patti, in vista delle elezioni municipali del 2011 relative al predetto comune. Nella competizione elettorale in questione erano candidati il PO, la figlia del LO e altre persone variamente legate agli appartenenti alla ipotizzata associazione per delinquere.
1.2. Il LO, in particolare, in quanto vicesindaco uscente e uomo politico di rilievo in quella circoscrizione elettorale, avrebbe, secondo quanto si legge nel ricordato provvedimento, gestito le fila della "operazione" e determinato, direttamente o indirettamente, gli ufficiali comunali incaricati degli accertamenti a redigere atti pubblici ideologicamente falsi (i modelli APR/4), nei quali si affermava che un certo numero di persone si erano trasferite in Patti dai comuni viciniori.
1.3. Era stato, in realtà, accertato, sia che queste persone non avevano mai lasciato la residenza originaria, sia che quella che figurava come la nuova residenza, non li aveva mai ospitati (si trattava infatti o di complessi turistici, destinati a rimanere inabitati durante l'inverno, ovvero di immobili già destinati ad uso diverso da quello abitativo, ovvero ancora di immobili in condizioni di non abitabilità).
2. Con unico atto di ricorso in favore del LO e del PO, si deducono tre censure: a) violazione di legge e carenze della motivazione in relazione all'art. 268 c.p.p., comma 1, e art. 271 c.p.p., b) violazione di legge e carenze dell'apparato motivazionale in relazione ai gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati, c) violazione di legge e motivazione mancante e illogica in relazione all'art. 274 c.p.p.. 3. Con la prima censura, si rileva la inesistenza dei verbali relativi alle operazioni di intercettazione. Detti verbali furono regolarmente richiesti dai difensori all'ufficio del Pubblico ministero, il quale pose a disposizione il materiale relativo alle operazioni di intercettazione. È stato così possibile accertare che non esistono verbali cartacei che diano atto dell'inizio, dello svolgimento e della chiusura delle predette operazioni, ma che tali annotazioni sono contenute su di un file redatto con il sistema word. Si tratta dunque di uno scritto informatico che non risponde ai requisiti di cui agli artt. 136 e 268 c.p.p., art. 89 disp. att. c.p.p., in quanto vi è incertezza assoluta in ordine alle persone intervenute, ai compilatori del verbale stesso e in quanto manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che l'ha redatto. Va inoltre notato che i predetti documenti sono modificabili in qualsiasi momento, perché, come premesso, redatti in il sistema word e non in pdf. È evidente che, ai sensi degli articoli del codice di procedura sopra ricordati, il verbale in questione deve necessariamente avere consistenza cartacea. Ne consegue che, essendo il documento in questione presente unicamente nella memoria di un computer (esso non è stato mai stampato e sottoscritto) ed essendo peraltro privo di firma, esso è modificabile in qualsiasi momento;
lo scritto informatico, dunque, non può considerarsi un verbale a tutti gli effetti. Ne consegue ulteriormente la inesistenza del predetto verbale e - dunque - l'assoluta inutilizzabilità delle eseguite intercettazioni.
4. Con la seconda censura, si fa presente che, pur ammesso che i falsi ideologici siano stati commessi, non vi è alcun elemento in base al quale il LO possa essere ritenuto responsabile degli stessi. Secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato, LO sarebbe stato il determinatore o il sollecitatore di tali operazioni, ma donde siano stati tratti gli elementi per una tale affermazione in realtà non viene chiarito. Le conversazioni intercettate non riguardano, in genere, questo ricorrente;
quando poi lo riguardano, non ne è dimostrano il coinvolgimento nelle illecite condotte, che si ipotizzano a carico di altri. Le procedure di trasferimento, per quanto è dato comprendere, facevano capo al vicecomandante dei vigili urbani MB Carmelo.
4.1. Nessuno dei colloquianti ha mai affermato - direttamente o indirettamente, apertamente o allusivamente - di aver commesso falsi per conto del LO, ne è emerso che il predetto abbia chiesto ad alcuno di spostare la propria residenza in Patti. Si è invero accertato che il nucleo familiare della figlia del ricorrente si trasferì nel predetto comune, ma, da un lato, va notato che LO AR ND partecipò alla competizione elettorale (e dunque aveva un interesse diretto ad acquisire voti), dall'altro, che il trasferimento fu reale, perché la figlia del ricorrente, il marito e i loro figli (minorenni quindi non votanti) si trasferirono effettivamente in Patti, in un immobile di proprietà di LO RA.
4.2. Quanto agli elettori RO VI e IN FE, effettivamente risulta che gli stessi trasferirono la loro residenza in Patti, in altro immobile di proprietà del LO, ma non è stata fornita la prova che il ricorrente fosse a conoscenza della falsa natura di tale trasferimento, ne' tale conoscenza si può ritenere in re ipsa, in conseguenza del fatto che lo stesso fosse il dominus dell'immobile.
4.3. Quanto al PO, nei cui confronti sono stati individuati due soli episodi di partecipazione, quale istigatore, alla compilazione di atti ideologicamente falsi, si osserva che i trasferimenti da altri comuni al Comune di Patti riguardano la sorella, PO IA, e il padre PO NI.
Ebbene la prima si trasferì da Montagnareale a Patti un anno prima delle elezioni per ragioni di lavoro. Ritornò quindi ad abitare temporaneamente a Montagnareale, essendo rimasta incinta e avendo necessità dell'appoggio della madre (i genitori di PO PO e PO IA sono separati). PO NI, proveniente da Montalbano, dove conviveva con una donna, aveva trasferito la sua residenza a Patti, anche egli un anno prima delle elezioni (ottobre 2010), a seguito della interruzione del predetto rapporto di convivenza. A tutt'oggi, PO NI abita in Patti.
4.4. A carico di PO PO vi è dunque solo il contenuto di alcune conversazioni intercettate nelle quali si afferma che egli si sarebbe "portato tutti i parenti" a Patti. La realtà oggettiva però è quella appena illustrata e, dunque, non si può interpretare il contenuto delle predette conversazioni se non con la chiave della maldicenza e dell'invidia degli altri concorrenti elettorali del PO.
4.5. Va poi notato, con specifico riferimento ai reati elettorali, che ciascun candidato o parente di candidato perseguiva interessi suoi personali e che quindi, evidentemente, non poteva esservi accordo tra quelli che erano potenziali concorrenti.
4.6. Quanto al reato associativo, infine, è appena il caso di ricordare che esso presuppone, oltre ad una comune finalità (cosa che, per quanto sopra illustrato, non sussisteva), una predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma criminoso, la indeterminatezza di detto programma e il fatto che le azioni antigiuridiche non siano programmaticamente circoscritte, ovvero meramente occasionali. Nel caso in esame, a tutto voler concedere, l'accordo avrebbe avuto vigore unicamente in vista della competizione elettorale e - dunque - non vi è alcun patto stabile e permanente.
5. Con la terza censura, si assume che non sussiste alcuna esigenza cautelare, atteso che la formulazione dell'ipotesi associativa è "chiusa" e risalente a oltre due anni addietro, che i reati di falso e di voto di scambio sarebbero stati realizzati nel periodo della competizione elettorale che è ormai esaurita (appunto, da due anni). Non vi è dunque alcun pericolo di recidiva. Si osserva inoltre che la richiesta di misura cautelare è del giugno 2012 e che il GIP ha provveduto a ben nove mesi di distanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La prima censura non è fondata.
1.1. Nella nostra legislazione penale sostanziale il concetto di documento informatico si è affermato progressivamente. Infatti, con la L. 23 dicembre 1993, n. 547, ("Modificazioni e integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica"), sono state apportate significative modifiche ad alcune fattispecie incriminatrici e ne sono state introdotte di nuove, tendenti ad estendere la tutela penale, non solo ai sistemi e alle apparecchiature informatiche e telematiche, ma anche ai loro "prodotti", vale dire ai documenti elaborati con tali sistemi, presenti in essi e trasmessi attraverso di essi. Basta fare riferimento agli artt. 392 e 420 c.p., (prima della modifica del 2008), con l'estensione del concetto di "cosa" e di "impianto di pubblica utilità", rispettivamente al programma informatico e ai sistemi informatici o telematici. Si deve ovviamente fare riferimento, anche e principalmente, all'art. 491 bis, introdotto, appunto dalla L. n. 547 del 1993. Con esso, dopo aver affermato che le falsità "previste nel presente capo" riguardano anche i documenti informatici, il Legislatore chiarisce, nel comma secondo, che come tale si deve intendere "...qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria...ecc." 1.2. Dunque: il documento aveva - all'epoca - ancora una consistenza corporale, si identificava comunque con una res extensa, in quanto il Legislatore, evidentemente, riteneva di non poter tutelare il contenuto, senza tutelare il contenitore, vale a dire, appunto, il supporto materiale (floppy, pendrive, hard disk, nastro magnetico ecc.) che incorpora il documento.
Successivamente, però, la L. 18 marzo 2008, n. 48, esecutiva della convenzione di Budapest (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, sottoscritta a Budapest il 23 novembre 2001), ha "amputato" detto articolo del secondo comma, con la conseguenza che, coerentemente, il documento informatico non si identifica più - come una volta - con il suo supporto, ma col dato in esso contenuto. Si tratta dunque di un documento immateriale, che non si incorpora in un oggetto fisico (così come il pensiero non si incorpora nell'apparato cerebrale che lo produce e lo "immagazzina"). Il novum, per vero, era già stato introdotto (non limitatamente al settore penale) dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 ("Regolamento contenete i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 15, comma 2") e poi dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il c.d. codice dell'amministrazione digitale. Si parlava, per la precisione, all'epoca, di rappresentazioni informatiche di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
1.3. Il successivo "passo" (compiuto appunto con la legge 48/2008) è consistito - come anticipato - nel ritenere il documento informatico, non una copia, una riproduzione, una trasposizione virtuale di un documento materiale, ma un documento in sè.
Lo scopo della equiparazione è evidente: assicurare la certezza e la affidabilità dei dati informatici relativi ai rapporti giuridici;
proprio quella certezza ed affidabilità che i cybercriminali intendono insidiare.
1.4. Con tale impostazione, poi, è stato coerente il coevo sviluppo della legislazione penalistica in tema di reati informatici. Così è stata introdotta l'ipotesi ex art. 495 bis c.p. ("Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri"), che mira a tutelare la genuinità (scil. la rispondenza al vero) delle dichiarazioni destinate ad essere inserite in un documento elettronico. Per converso, nell'art. 640 quinquies, il problema è, per così dire, affrontato, sia pure parzialmente, dall'opposto versante. Viene infatti presa in considerazione la frode informatica, perpetrata proprio dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. E ancora: può essere ricordato l'art. 615 quater c.p., che proibisce e punisce la detenzione e diffusione di codici di accesso (ovviamente immateriali, trattandosi di semplici sequenze alfanumeriche) a sistemi informatici e telematici, ma anche l'art. 617 sexies c.p., che reprime la falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche e così via.
1.5. Si vuoi significare che, tanto nei rapporti interpersonali, quanto nella sfera giuridica, il processo di smaterializzazione del documento è in atto e progredisce rapidamente. La stessa giurisprudenza penale di legittimità se ne è ben resa conto, atteso che, ad es., ha ritenuto sussistenti le ipotesi di falsità in certificazioni con riferimento ai dati contenuti in archivi informatici (ASN 199702616-RV 2071010; ASN 200132812-RV 219945; ASN 200331720-RV 226252; ASN 200411915-RV 228741; ASN 200510181-RV 231846; ASN 200511930-RV 231706; ASN 200545313-RV 232735; ASN 200935886-RV 244921), ed ha addirittura ravvisato, facendo logica applicazione del "nuovo" concetto di documento, il delitto di bancarotta semplice documentale nel caso di perdita, per comportamento negligente o imprudente, della memoria informatica del computer, contenente le annotazioni delle indicazioni contabili (ASN 200935886-RV 244921).
1.6. Ora è indubbio che, se il Legislatore ha inteso tutelare addirittura con la sanzione penale (che, come è noto, rappresenta la extrema ratio repressiva) il "documento informatico", ne ha certamente presupposto, non solo l'esistenza (esplicitata, d'altra parte - come si è detto - dallo stesso testo dell'art. 491 bis c.p.), ma la sua "cittadinanza" nell'intero universo giuridico. La
sanzione penale, infatti, è meramente funzionale alla tutela di un bene/interesse dato per preesistente, un bene/interesse che certamente essa non crea, ma si limita a proteggere.
1.7. Ebbene, applicando i medesimi principi in campo processuale (campo nel quale, oltretutto, come è noto, l'analogia non è vietata), consegue inevitabilmente che deve essere accettato il concetto di verbale informatico e dunque anche del verbale di cui all'art. 268 c.p.p.. Esso ben può contenere, a norma dell'art. 89 disp. att. c.p.p., l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e cessazione della intercettazione, i nominativi degli operatori. Si tratta di contenuto sostanzialmente conforme al dictum dell'art. 136 del codice di rito, venendo a mancare solo la sottoscrizione di cui al seguente art. 137. Al proposito, tuttavia, si deve osservare, da un lato, che la mancanza di sottoscrizione del verbale non è causa di nullità assoluta, ma relativa, e - certamente - non di inutilizzabilità (cfr. ASN 200111241-RV 218451; ASN 200815535-RV 239485), dall'altro (e risolutivamente), che la norma codicistica è precedente di circa un lustro rispetto alla innovativa disciplina della L. n. 547 del 1993, dall'altro ancora, che esistono certamente sistemi meccanici che possono rendere ragionevolmente certa la paternità di un documento informatico.
1.8. Quanto alla manipolabilità/alterabilità di detto documento, non è dubbio che la redazione con la modalità pdf offra maggiori garanzie rispetto a quella con la modalità word, e tuttavia non va ignorato che anche un documento cartaceo è, entro certi limiti, alterabile e falsificabile e che, comunque, nel caso in esame, i ricorrenti non hanno sostenuto che il verbale sia stato - in concreto - immutato, ma solo che - in astratto - avrebbe potuto esserlo. Esistono, d'altra parte, accorgimenti tecnici che consentono di verificare se su di un documento elettronico, redatto in una certa data, siano poi intervenute modifiche o sostituzioni. Certo: anche tale tipo di controllo può essere vanificato dalla mano di un esperto hacker, ma ciò, si è appena detto, vale per ogni tipo di documento.
1.9. Conclusivamente, si deve affermare che, tra le modalità di documentazione di cui agli artt. 134 ss cpp, deve essere incluso anche il verbale redatto con modalità elettroniche e, se appare certamente più funzionale e più sicuro procedere alla stampa (e alla sottoscrizione "grafica") del predetto verbale, non di meno esso deve ritenersi esistente e valido anche se sia rimasto nella sola versione elettronica.
2. La seconda censura è fondata.
2.1. I provvedimenti impugnati, che certo non si distinguono per chiarezza espositiva e per efficacia persuasiva, partono dal presupposto che PO, in quanto direttamente candidato e LO in quanto padre di una candidata e uomo politico di spicco nel comune di Patti, siano persone che abbiano concorso moralmente alla redazione dei falsi atti di accertamento di trasferimento di residenza (modelli APR/4).
In realtà è emerso, sulla base di quanto è possibile dedurre dalla lettura dei provvedimenti impugnati, che il coordinatore di tale attività sarebbe stato il vicecomandante dei vigili urbani MB Carmelo.
2.2. Per quel che riguarda il LO, il suo coinvolgimento deriverebbe dallo stretto legame con il MB e dal fatto che, come evidenziato in talune conversazioni intercettate, una volta divenuto chiaro che il risultato elettorale non era stato quello che MB (e anche LO) auspicavano, i rapporti tra i due si ruppero. Il fatto che LO avesse interesse a che venisse ampliata la base elettorale potenzialmente favorevole alla figlia e ai candidati del suo schieramento (tra i quali il PO) e il fatto che era, fino ad un certo momento, persona vicina al MB e che, dopo il disastroso risultato elettorale, i rapporti tra i due non furono più quelli di prima, sono, tuttavia, elementi in base ai quali non è possibile affermare, nemmeno induttivamente, il coinvolgimento del LO nella operazione di falsi trasferimenti di residenza. Il fatto che RO e IN abbiano fittiziamente trasferito la loro residenza in un immobile di proprietà del LO, come correttamente si osserva nell'atto di ricorso, è circostanza, di per sè, neutra, se non si prova quantomeno la consapevolezza del grullo e la sua acquiescenza in proposito.
2.3. Per quel che riguarda il PO, sembra evidente - per quel che si desume dal provvedimento - che vi sia discrasia tra le malevole voci sul suo conto evidenziate dalle conversazioni intercettate e la obiettiva realtà dei fatti, se è vero che i fittizi trasferimenti si sarebbero limitati a quelli della sorella e del padre del ricorrente. Si sostiene nell'atto di ricorso che i trasferimenti, peraltro, non furono per nulla fittizi. In merito (vale a dire circa la reale natura simulatoria di tali trasferimenti) il provvedimento impugnato non fornisce chiare ed univoche indicazioni.
2.4. Tanto premesso, è evidente che se, allo stato, appare insufficiente, lacunosa e contraddittoria la motivazione relativa al concorso di LO e PO in tali condotte falsificatorie, non può certo avere maggior consistenza l'ipotesi associativa. Ciò a prescindere dalle non peregrine considerazione formulate nel ricorso circa l'esigenza, per la sussistenza del delitto di cui all'articolo 416 cp, di una organizzazione stabile, con divisione di ruoli e compiti, con un centro decisionale unico, con "organi esecutivi", con un comune interesse da perseguire. È nota la differenza tra l'ipotesi associativa e il concorso di persone nel reato, pur quando le predette persone siano già legate da vincoli interpersonali di altra natura (cfr. ad es., ASN 200921606-RV 244449). Non si vuole - con ciò - significare che più persone aventi interessi concorrenti e non convergenti non possano trovare un accordo e un punto di incontro (potrebbero certamente, nel caso in esame, aver coltivato il programma di compiere o far compiere un certo numero di falsi, ognuno nel suo interesse e con tacito accordo di non interferire con gli interessi degli altri), ma si intende affermare che, perché tale accordo possa considerarsi "il collante" di un'associazione criminosa, è necessario che esso sia programmatico, non limitato a un numero (sia pure esteso) di casi, e sia portato ad attuazione attraverso una comune divisione del "lavoro", con reciproca consapevolezza.
3. Conclusivamente, in accoglimento del secondo motivo di ricorso (rimanendo assorbito il terzo), i provvedimenti impugnati vanno annullati con rinvio al tribunale di ME per nuovo esame, all'esito del quale, il giudicante, se dovesse nuovamente convincersi delle sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non potrebbe non interrogarsi - dato il tempo trascorso e la particolare contingenza nella quale, secondo la ipotesi di accusa, i reati furono commessi - sulla permanenza delle esigenze cautelari a carico dei due indagati.
P.Q.M.
annulla le ordinanze del tribunale del riesame di ME emesse in data 25 marzo 2013 nei confronti di LO RA e PO PO e rinvia per nuovo esame al medesimo tribunale. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 dicembre 2013. Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014