Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/2005, n. 8114
CASS
Sentenza 17 novembre 2005

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In tema di riesame delle misure cautelari, l'ordinanza perde efficacia soltanto in conseguenza della mancata trasmissione nei termini di tutti gli atti presentati con la richiesta al G.i.p., e non in conseguenza di una trasmissione parziale degli atti medesimi. (La Corte ha precisato che gli atti non trasmessi al G.i.p. non devono essere trasmessi al Tribunale a meno che contengano elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, e che il Tribunale non può utilizzare per la sua decisione atti che non siano stati trasmessi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/2005, n. 8114
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8114
    Data del deposito : 17 novembre 2005

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