Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2001, n. 2796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2796 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
LA CONT. 02796/0 1 Aula B LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.14611/98 Dott. Vincenzo TREZZA Consigliere Dott. Federico ROSELLI Consigliere Cron.5789 Dott. Paolo STILE BALLETTI Consigliere Rep. Dott. Bruno MAMMONE Cons. Relatore Ud. 19/12/00 Dott. Giovanni ha pronunciato la seguente: SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE MINISTERO DELL' INTERNO, in persona del Ministro in 3000 per diritti L 26 FEB. 2001 carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, IL CANCELLIERE presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
CANCELLERIA ricorrente
contro
VL CONTENTO AR, intimata avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 577/98 5568 del 14.5.98 (in causa n. 84/97 r.g.), depositata in data 8.6.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica Ди udienza del giorno 19/12/2000 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Trieste PA Contento RI conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno, concessione dell'indennità di chiedendo la accompagnamento. Accolta la domanda con decorrenza 1°.11.94, appello l'Amministrazione, lamentandoproponeva l'erroneità della pronunzia in punto di decorrenza del beneficio e di interessi legali. Il Tribunale, con sentenza del 14.5.98, accoglieva parzialmente l'appello, riconoscendo una diversa decorrenza per i soli interessi. questa sentenza il Ministero propone Avverso ricorso. Non si costituita la PA. Motivi della decisione Con il primo motivo l'Amministrazione deduce violazione degli artt. 75 e 83 c.p.c., nullità della sentenza e carenza di motivazione. L'accertamento tecnico compiuto dal consulente di ufficio, recepito dal giudice di merito, ha acclarato che l'attrice, Ди 2 essendo affetta da gravissimo deficit psichico risalente a primo dell'inizio della causa, verteva in stato di incapacità assoluta ed avrebbe dovuto essere assistita durante il giudizio da un legale rappresentante. Di conseguenza deriverebbero l'inesistenza e/o la nullità: a. dell'intero giudizio, b. della sentenza di merito, c. della stessa procura ad agire in giudizio. Con il secondo motivo ed in via alternativa l'Amministrazione deduce violazione dell'art. 1 della 1. 11.2.80 n. 18 e la contraddittorietà della motivazione della pronunzia di merito, la quale, pur dando atto della detta incapacità, non ha tenuto conto personalmente la che la ricorrente ha presentato domanda in sede amministrativa e contenziosa, dimostrando di aver conservato le sue qualità psichiche e critiche. Il ricorso non è fondato. L'Amministrazione, con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 75 e 83 c.p.c., sostiene che l'attrice non avrebbe potuto agire, essendo affetta da stato di incapacità tale da pregiudicare il libero esercizio dei suoi diritti, di modo che, fin dalla proposizione del ricorso introduttivo, avrebbe dovuto stare in giudizio mediante un rappresentante legale. Il ещ 3 mandato ad litem avrebbe dovuto essere concesso da tale rappresentante, di modo che, non essendosi realizzata verificate questa condizione, si sarebbero realizzat le conseguenze processuali sopra menzionate. Lo stato di incapacità naturale viene desunto dall'accertamento medico-legale compiuto nel giudizio di merito, nel corso del quale è stato acclarata a carico dell'attrice una condizione di deficit psichico risalente a prima dell'inizio della causa. Al riguardo questa Corte ha ritenuto che l'art. 75 c.p.c., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione о di inabilitazione о con provvedimento di nomina di un tutore o di un curatore provvisorio, e non alle persone colpite da incapacità naturale (cfr., tra le molte, Cass.
3.12.94 n. 10425, 1.2.88 n. 910, 3.9.76 n. 3068). Detto art. 75 si riferisce alle disposizioni riguardanti la rappresentanza di persone che hanno perso giuridicamente l'esercizio dei propri diritti, di modo che non basta a determinare la perdita della capacità processuale la sussistenza di uno stato di incapacità naturale (ove, in ipotesi, sussistente), di modo che Qu quest'ultimo non può essere allegato e fatto valere dalla controparte quale ragione di invalidità ed inammissibilità delle iniziative poste in essere da chi si assume essere naturalmente incapace (Cass. 14.6.77 n. 2480). Dato che nel caso di specie è invocato un semplice stato di incapacità naturale, alla luce dei detti principi il motivo deve essere rigettato. Parimenti deve essere rigettato il secondo motivo. Esso si presenta del tutto contraddittorio nei confronti del primo mezzo di gravame, nei cui confronti viene presentato in via alternativa. Il Ministero ricorrente, mentre con il primo motivo affermava che l'attrice era in stato di incapacità tale da non essere in grado di azionare i propri diritti, con il secondo sostiene esattamente il contrario, e cioè che l'attrice era invece pienamente capace e che, anzi, il giudice avrebbe errato a valutarne lo stato soggettivo. A prescindere da tale carenza di fondo del motivo, deve rilevarsi l'insussistenza della violazione di diritto e del vizio di motivazione ivi denunziati, in quanto l'iter argomentativo del giudice risulta sviluppato con rigore logico e conseguenzialità concettuale, sulla base di una serie di dati tecnici e fattuali che, nel 24 15 loro complesso, supportano l'accertamento conclusivo. Non si ravvisano, pertanto, i denunziati vizi. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese, non essendosi costituita l'intimata.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Il Presidente Vinceurs Cresse Così deciso in Roma il 19 dicembre 2000 Il Consigliere estensore ammans Dhill IL COLLABORATORE DÍ CANCELLERIA Depositata in Cancellaria I D , A 26 FEB. 2001 S O S L oggi, A L 0 T 1 O , 3 . B IL COLLABORATO 3 A T I S 5 R E D . P A ' S A N L I T L S N E 3 O G 7 D P - O I 8 M S A - I 1 N D A 1 E E S D , E I E O A T R G T N G O S E I E T S G L T E I E R R I A L D L O E D 9