Sentenza 11 ottobre 2002
Massime • 1
In materia di concorrenza, nel momento in cui l'ex dipendente utilizzi la professionalità acquisita alle dipendenze di altro imprenditore si rendono applicabili le regole della correttezza professionale, che rinviano al buon costume commerciale, la cui linea di confine può individuarsi nel divieto della concorrenza parassitaria, volta a sviare a proprio vantaggio i valori aziendali di imprese preesistenti, e in particolare quella di provenienza. Al riguardo non può tuttavia considerarsi illecita l'utilizzazione del valore aziendale esclusivamente costituito dalle capacità professionali dello stesso ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona, poiché si perverrebbe altrimenti al risultato duplicemente inammissibile, di vanificare i valori della libertà individuale inerenti alla personalità del lavoratore, costringendolo ad una situazione di dipendenza che andrebbe oltre i limiti contrattuali, e di privilegiare nell'impresa, precedente datrice di lavoro, una rendita parassitaria derivante, una volta per tutte, dalla scelta felicemente a suo tempo fatta con l'assunzione di quel dipendente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/10/2002, n. 14479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14479 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI SRL ora RI S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GRAMSCI 54, presso l'avvocato GIANFRANCO GRAZIADEI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GUSTAVO GHIDINI, VITTORIO OTTOLENGHI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
IC GEN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, SI RI in proprio e quale Amministratore Unico della Società, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLLEGIOVE 65, presso l'avvocato RAFFAELE CIAMARRA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO VACCARO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1900/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 16/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2002 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato GHIDINI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato VACCARO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore GEerale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 6 giugno 1997, la Rima s.r.l. ha esposto quanto segue.
Essa è una società costituita nel 1956 e si occupa della importazione e vendita in Italia di pezzi di ricambio ed accessori destinati al settore agricolo, industriale ed automobilistico, cuscinetti a sfera ed articoli tecnici in genere. Nel 1958 aveva cominciato ad importare dagli U.S.A. prodotti della nota casa SA & NL Inc., collaborando con quest'ultima e con altre ditte americane. Nel 1969 aveva assunto alle proprie dipendenze, come impiegato di prima categoria RI SI, dapprima addetto al settore cuscinetti a sfera, e quindi come addetto al settore sicurezza;
nel 1976 gli aveva assegnato gratuitamente una partecipazione al capitale sociale, nel 1983 lo aveva ammesso nel consiglio di amministrazione e lo aveva poi nominato consigliere delegato. In tale qualità il SI aveva intrattenuto personalmente e in via pressoché esclusiva i rapporti con le case fornitrici e con la clientela più importante del settore. Il 24 novembre 1988, il SI - nel cui ufficio erano state trovate tracce di un tabulato dei clienti proveniente da un calcolatore elettronico diverso da quello aziendale - aveva dato le dimissioni, due giorni dopo aver fondato (il 22 novembre 1988) la CU GE s.r.l., avente ad oggetto l'importazione, l'esportazione e il commercio di materiali ed apparecchiature relative a chiusure meccaniche, elettroniche ed ottiche: di tale società era diventato il presidente del consiglio di amministrazione. Tra il 24 novembre e il 31 febbraio 1989 tutte le ditte fornitrici dell'attrice avevano inviato lettere di disdetta senza addurre motivi di insoddisfazione. L'attrice ha quindi chiamato in giudizio la CU GE e RI SI, chiedendo che, previo accertamento della concorrenza sleale consumata in suo danno, essi fossero condannati al risarcimento dei danni.
I convenuti, costituitisi, hanno resistito alle domande, e ne hanno chiesto il rigetto. Essi hanno esposto che il SI aveva intuito precocemente, dopo la sua assunzione, che tra i diversi settore trattati dalla società quello della sicurezza poteva avere ampi sviluppi, e vi si era dedicato dapprima intensamente e poi esclusivamente, inserendo nel catalogo dei prodotti trattati dalla RI un vasto ventaglio di articoli principalmente di fabbricazione estera, istituendo dei rapporti diretti con la GE & NL ed acquisendo numerosi fornitori, sebbene senza esclusiva da entrambe le parti, nonché importanti clienti. Il settore gestito dal SI, con la collaborazione del 1980 del solo dipendente AN, erano lievitati sia in assoluto, e sia in percentuale dell'attività commerciale della RI, fino a raggiungere nel 1988 il 35% del suo fatturato. Il SI era diventato un esperto del settore, conosciuto come tale segretario dell'associazione ESPERTI RIFERME SERRATURE ITALIA (ERSI), cui fanno capo 50 aziende produttrici e 10 aziende distributrici;
egli aveva per queste ragioni contatti diretti e frequenti con le produttrici estere, al fine di aggiornarsi, e partecipava ai convegni e alle fiere del settore. Il tabulato dei clienti, citato dall'attrice, era peraltro a disposizione del SI come di qualsiasi altro dipendente e collaboratore dell'azienda. Nel 1988 la RI aveva manifestato chiaramente l'insofferenza per la posizione acquisita, in termini personali e soprattutto economici, all'intero dell'azienda, aveva drasticamente più che dimezzato i suoi compensi quale membro del consiglio di amministrazione, e lo aveva posto nella necessità di uscire dalla società. In tale occasione, le ditte fornitrici, che a lui personalmente ed esclusivamente avevano fatto capo sino a quel momento, avevano preferito seguirlo, e quindi stabilire relazioni con una società di nuova costituzione e di piccole dimensioni, interrompendo i rapporti commerciali con la RI, che pure era presente nel mercato da molto tempo e con un forte fatturato. Le domande della RI, accolte in primo grado dal Tribunale, venivano poi invece, respinte dalla Corte di appello di Milano, con sentenza del 16 luglio 1999. Da qui l'ulteriore odierno ricorso per cassazione della stessa società, cui resistono il SI e la IC GE s.r.l. con controricorso. La RI s.p.a. ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel respingere, con la sentenza impugnata, le domande attrici, la Corte territoriale ha escluso che i comportamenti addebitati al SI ed alla società da lui costituita, potessero rivestire il carattere di illecita concorrenzialità asserito dalla controparte.
Ha, infatti, in particolare ritenuto, per quanto attiene al rinvenimento di un tabulato clienti nel computer personale del SI, che a tale circostanza non potesse attribuirsi alcun significato di "slealtà" dell'allora dipendente della RI, atteso che egli, "per la sua posizione non solo all'interno dell'azienda, ma anche di esperto del settore a livello nazionale, era uno dei migliori conoscitori del mercato italiano, in grado di raggiungere facilmente tutti i possibili clienti, senza per questo far ricorso agli elenchi della RI".
Ha inoltre considerato, con riguardo ai denunciati contatti "personali" avuti dal dipendente con ditte estere e nazionali in occasione di un viaggio negli U.S.A. e durante la partecipazione alla Fiera di Milano, che tutto ciò appariva "coerente con il ruolo del SI", il quale - come tra le parti, del resto, pacifico - "intratteneva di persona, ed in via pressoché esclusiva con le ditte fornitrici estere e con la clientela più importante i rapporti nel settore della sicurezza".
Per cui ciò che, in correlazione a tali fatti, poteva al più presumersi era "che il SI avesse preannunciato alle ditte fornitrici il suo progetto di lasciare la RI e ne avesse sondato le intenzioni". Nel che "non era ancora ravvisabile una concorrenza e ancor meno una concorrenza sleale", in mancanza della dimostrazione, e della stessa allegazione, che quei fornitori fossero stati "stornati scorrettamente con l'impiego di mezzi dei quali il SI disponesse nella qualità rivestita presso la RI", e non semplicemente indotti a seguirlo, come dagli atti era dato desumere, "dal prestigio della sua persona".
Dal che, quindi, la conclusione - secondo i giudici d'appello - che la vicenda che la RI aveva inteso ricostruire in termini di concorrenza sleale era, in realtà, invece, riconducibile ad una "scelta gestionale" della stessa società. La quale, "giudicando eccessiva la posizione di potere conferita nel tempo, al suo interno, al SI, lo indusse ad uscire dalla azienda nella persuasione che essa avrebbe conservato, anche senza di lui, la posizione acquisita nel mercato nel settore dei prodotti di sicurezza. Calcolo (questo) che si rivelò poi inesatto, perché la posizione di potere del SI aveva la sua base nell'influenza da lui acquisita in quel settore, sul piano tecnico e commerciale e non era vero il contrario".
2. Sostiene ora, invece, la ricorrente - nel denunciare, con un unico complesso emotivo, "violazione e falsa applicazione dell'art. 2598 c.c. ed omessa e insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c." - che siano viceversa erronee le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito, per avere, questa, "focalizzato la sua attenzione su due soli episodi, che sbagliando ha affermato essere leciti, senza analizzare il più complesso contesto in cui essi si erano verificati, e senza considerare che i fatti denunciati si erano svolti in un periodo di tempo troppo ristretto per non trarne la logica conseguenza che dietro di essi si celasse l'abile regia di colui che ne ha poi tratto vantaggio in danno della RI", e per avere, altresì, errato quei giudici, nel respingere la "ricostruzione dei fatti" offerta dall'attrice che "è invece l'unica che possa spiegare plausibilmente come sia potuto accadere che improvvisamente, senza addurre alcuna ragione di insoddisfazione, tutti i suoi clienti e fornitori siano potuti passare ad una impresa concorrente per di più costituita da pochi giorni".
Per avere, in particolare, gli stessi giudici, inesattamente, infine in punto di diritto ricondotto all'area delle infedeltà del dipendente, deducibili innanzi al giudice del lavoro, quei comportamenti del SI che, pur tenuti durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, si configuravano però come "atti prodromici" dell'illecito concorrenziale, che si sarebbe "perfezionato nel momento in cui egli, fondando la IC GENTILE, si è posto come imprenditore concorrente della RI", rendendosi così responsabile, in solido con la nuova società, dell'illecita sottrazione, in danno della ricorrente, "del frutto dell'investimento da essa fatto in più di venti anni sul settore sicurezza;
e che aveva avuto ad oggetto in primis la persona e la professionalità dello stesso SI".
3. La complessa censura così articolata è inammissibile nella parte in cui pretende di sovrapporre alla ricostruzione e valutazione dei fatti operata dalla Corte territoriale una diversa (ove pur, intesi, più plausibile) ricostruzione degli stessi, per non essere consentito, in questa sede di legittimità, un ulteriore esame in terza istanza, quale in sostanza ora si vorrebbe, di dati di fatto ed il controllo di giudizi del parti fattuali (come quelli inerenti alla selezione e valutazione delle risultanze istruttorie), riservati alla discrezionalità del giudice di merito.
Ed è poi infondata, detta censura, nella residua parte in cui prospetta asseriti errori di diritto nell'applicazione della normativa sulla concorrenza, per il profilo attinente alla utilizzazione, da parte del dipendente uscito dall'azienda, di sue capacità professionali, acquisite nel tempo in cui lavorata presso di essa.
Nella fattispecie considerata - che incide su posizioni soggettive di rilievo costituzionale, attinenti, da un lato, alla libertà della iniziativa economica e, dall'altro, alla libera espressione della personalità, che possono entrare in conflitto quando, appunto, l'espressione di capacità personali di un soggetto costituisca eventuale pregiudizio per una impresa operante - non può negarsi, infatti, in via di principio che l'evoluzione professionale del lavoratore, la quale dipenda da conoscenze acquisite nel corso ed a causa del rapporto di lavoro, possa, in quanto divenuta ormai parte comunque della personalità del medesimo, essere da lui legittimamente portata a supporto di sue migliori possibilità professionali nella vita di relazione.
Sia che ciò avvenga in ulteriori e successivi rapporti di lavoro alle dipendenze di altri imprenditori, sia anche (come nel caso in questione) che si manifesti nella impostazione di una propria iniziativa imprenditoriale: della quale la competizione concorrenziale, anche con il precedente datore di lavoro, costituisce situazione fisiologica, anche quanto si traduca nell'acquisizione di componenti dell'altrui clientela.
E poi anche vero che, nel momento in cui l'ex dipendente utilizzi in modo concorrenziale la professionalità così acquisita, si rendano applicabili le regole di correttezza professionale, che rinviano al buon costume commerciale.
E che, per tal profilo, la linea di confine della correttezza possa individuarsi nel divieto della concorrenza parassitaria, volta a sviare a proprio vantaggio i valori aziendali di imprese preesistenti e in particolare di quella di provenienza. Ma va precisato, con riguardo a quest'ultima ipotesi, che non può considerarsi illecita l'utilizzazione del valore aziendale esclusivamente costituito dalle capacità professionali dello stesso ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona;
poiché, in caso contrario, si perverrebbe al risultato, duplicemente inaccettabile, di vanificare i valori della libertà individuale inerenti alla personalità del lavoratore, costringendolo ad una situazione di dipendenza che andrebbe oltre i limiti contrattuali, e di privilegiare nell'impresa, precedente datrice di lavoro, una rendita parassitaria derivante, una volta per tutte, dalla scelta felicemente a suo tempo fatta con l'assunzione di quel dipendente. Di tali principi la sentenza impugnata, ha fatto appunto corretta applicazione, al caso al suo esame, sulla premessa in fatto, che non risultava avere il SI, nella impostazione della nuova propria attività imprenditoriale, avere altri mezzi utilizzato, riferibili alla impresa di provenienza, che quelli della sua stessa capacità professionale sia pur presso di quella acquisita. Dal che la resistenza a censura, anche per questa parte, della sentenza d'appello.
4. Il ricorso va pertanto integralmente respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 4067,14 di cui Euro 4000 (quattromila) per onorari.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2002