Cass. civ., sez. I, sentenza 11/10/2002, n. 14479
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Sentenza 11 ottobre 2002

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In materia di concorrenza, nel momento in cui l'ex dipendente utilizzi la professionalità acquisita alle dipendenze di altro imprenditore si rendono applicabili le regole della correttezza professionale, che rinviano al buon costume commerciale, la cui linea di confine può individuarsi nel divieto della concorrenza parassitaria, volta a sviare a proprio vantaggio i valori aziendali di imprese preesistenti, e in particolare quella di provenienza. Al riguardo non può tuttavia considerarsi illecita l'utilizzazione del valore aziendale esclusivamente costituito dalle capacità professionali dello stesso ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona, poiché si perverrebbe altrimenti al risultato duplicemente inammissibile, di vanificare i valori della libertà individuale inerenti alla personalità del lavoratore, costringendolo ad una situazione di dipendenza che andrebbe oltre i limiti contrattuali, e di privilegiare nell'impresa, precedente datrice di lavoro, una rendita parassitaria derivante, una volta per tutte, dalla scelta felicemente a suo tempo fatta con l'assunzione di quel dipendente.

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  • 1Foglio di giurisprudenza.
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 11/10/2002, n. 14479
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14479
Data del deposito : 11 ottobre 2002

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