Sentenza 8 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/10/2003, n. 15015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15015 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
I T IT E IR N IO D E Z E A RIPARAZION I R L T L IS O G B E A R D A E UA TA PUBBLICA ITALIANA T N T EQ E E S G MATERIA E G O IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto EQUO INDENNIZZO EZIONE PRIMA15013/03 L.N.89/2001 Composta dagl. R.G.N. 9001/02 Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente 11588/02 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Cron. 30443 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. 3595 Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere RORDORF Consigliere Ud. 23/09/2002 Dott. Renato ha pronunciato la seguente 7 SEN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 1 PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
PEPE FILOMENA;
- intimata - e sul 2° ricorso n° 11588/02 proposto da: elettivamente domiciliata in ROMA VIA PEPE FILOMENA, 2002 LAURA MANTEGAZZA 24, presso l'avvocato LUIGI GARDIN, rappresentata e difesa dall'avvocato RICCARDO LOPARDI, 1677 1 giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente al ricorso incidentale avversO il decreto della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, depositato il 25/10/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Palatiello che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
per l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso incidentale;
Svolgimento del processo In data 28.1.1988 ME PE iniziava avanti al- la Pretura di Neretto un giudizio avente ad oggetto la determinazione dell'indennità di avviamento commerciale 2 dovuta a DI Di GI, conduttore sfrattato di un immobile di proprietà della PE. Rilevava la ricorrente che nonostante fossero tra- scorsi 13 anni dall'inizio del giudizio lo stesso non si era ancora concluso. Conveniva pertanto avanti alla Corte di appello di Campobasso il Ministero della Giustizia per sentirlo condannare al pagamento dell'equo indennizzo previsto dalla L. 24.3.2001 n 89. Resisteva alla domanda il Ministero della Giusti- zia. La Corte di appello di Campobasso con decreto in data 25.10.2001 accoglieva la domanda attrice e liqui- dava in favore dell'attrice la somma di £ 6.000.000. Per la cassazione del decreto della Corte di appel- lo propone ricorso, fondato su unico articolato motivo, il Ministero della Giustizia. Resiste con controricorso ME PE che propone altresì ricorso incidentale fondato su unico motivo ' articolato in più censure, al quale resiste con
contro
- ricorso l'Avvocatura generale delo stato. Motivi della decisione Con l'unico articolato motivo di cassazione il Mi- nistero della Giustizia censura l'impugnato decreto per violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. n 89/01 7 3 e degli artt. 1226, 1227, 2729 e 2697 c.c., nonchè per omessa motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia. Assume 1'Amministrazione ricorrente che dalla moti- vazione del decreto della Corte di appello non è dato desumere per quale motivo il periodo di tempo, conside- rato come ritardo ingiusti ficato, sia stato quantifi- cato in tre anni, atteso che la mera sottrazione dalla durata complessiva del giudizio dei rinvii addebitabili alla parte non costituisce un criterio idoneo di valu- tazione. Infatti affinchè possa configurarsi una responsa bilità dello Stato è necessario dimostrare in concreto la sussistenza della colpa degli organi che lo rappre- considerazione dalla sentano, elemento non preso in Corte territoriale. y r e l l y f In particolare l'art. 2 1. n 89/2001 subordina la liquidazione dell'equo indennizzo all'accertamen to non potendosi ricol- della colpa dell'amministrazione, legare il diritto all'equo indennizzo al solo ritardo nella definizione della vertenza, considerato che il rispetto dell'organizzazione voluta dalla legge è di per sè idoneo ad escludere la colpa dell'amministra- zione. Nè può rinvenirsi infatti la colpa in questione nel non avere lo Stato, inteso nel suo complesso, provvedu- to tempestivamente a modificare le leggi vigenti. Nella specie inoltre il giudice di merito ha rite- nuto di poter liquidare il danno non patrimoniale anche in difetto di ogni prova al riguardo, non considerando che in base all'art. 1226 c.c. la liquidazione equita- tiva del danno non esonera il richiedente dal fornire la relativa prova. Pertanto erroneamente la Corte territoriale, dopo avere escluso il danno patrimoniale in quanto non pro- vato, ha liquidato il danno non patrimoniale senza che la richiedente avesse fornito alcuna prova a sostegno, determinando tale danno, in via asseritamente equitati- va ma sostanzialmente arbitraria, in difetto di qual- siasi parametro idoneo a consentire la quantificazione del danno stesso. Il ricorso è inammissibile, espro Invero va rilevato che contrariamente a quanto ri- tenuto dall'Avvocatura dello Stato il danno liquidato 1 dalla Corte di appello di Campobasso non è il danno non patrimoniale pretesemente subito dalla PE, per l'an- sia derivatale dalla durata della causa, ma il danno patrimoniale, da questa riportato a causa dell'impossi- bilità di disporre dei locali di sua proprietà, per la durata del giudizio. 5 Pertanto non potendo la censurata motivazione della Corte di appello comunque incidere su un danno non pre- so in considerazione dalla Corte stessa, il ricorso va dichiarato interamente inammissibile. Nè può ritenersi che l'Amministrazione ricorrente abbia con il controricorso notificato alla controparte in data 4.6.2002, - prima quindi del passaggio in giudi- cato dell'impugnata sentenza, depositata il 25.10.2002 e non notificata -, validamente sanato il grave errore di valutazione contenuto nel ricorso originario, posto che, con il ricorso notificato il 19.3.2002, l'Avvocatura dello Stato aveva consumato il suo diritto ad impugnare la sentenza di merito. Invero con il ricorso ritualmente portato alla CO- gnizione del giudice competente, nel contraddittorio delle parti, il ricorrente esaurisce completamente la sua facoltà di impugnazione, avendo il ricorso raggiun- to il suo scopo, che è quello e solo quello di portare alla cognizione del giudice competente, nel contraddit- torio delle parti, le censure proposte avverso l'impu- gnata sentenza e non anche quello di ottenere comunque una pronunzia favorevole, essendo questa una mera aspettativa del ricorrente. Il ricorso principale va pertanto dichiarato inam- missibile. 6 Passando quindi all'esame del ricorso incidentale si osserva che la PE ha censurato l'impugnata senten- za per violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. 24.3.2001 n 89 nonchè per difetto di motivazione. Con la prima censura dell'articolato motivo la ri- corrente incidentale assume che la Corte territoriale ha mal calcolato il periodo temporale di irragionevole durata del processo che doveva essere valutato dal- l'inizio del processo presso la Pretura di Nereto, in- cardinato il 28.1.1988, fino al 13.7.2001 giorno in cui era stato proposto il ricorso per cui è causa. L'arco temporale da prendere in considerazione era quindi di anni 14 e mesi sei e non di anni 13 come ri- tenuto dalla Corte di appello, al quale andava aggiunto il periodo necessario per la pronunzia di primo grado, emessa solo in data 1.2.2002, sicchè l'intero arco tem- porale da valutare era di anni 15. Pertanto, detratti i sette anni di ritardo imputabi- le alle parti, l'irragionevole durata sarebbe stata di cinque anni e non di tre. Inoltre la Corte di appello avrebbe dovuto valutare l'estrema semplicità del caso, considerato che si trat- tava unicamente di determinare l'indennità di avviamen- to commerciale, accertata con C.T.U. disposta in data 8.6.2001, dopo che il Pretore si era riservato in ordi- 7 ne all'ammissione della c.t.u. fin dal 27.1.1989. Con la seconda censura la ricorrente rileva che la Corte territoriale ha ritenuto di dovere addebitare al- la parti ben sette anni di ritardi senza accertare e valutare quali fossero i poteri ed i doveri del giudi- ce. In particolare la Corte di appello non ha tenuto conto che nessuno dei giudici succedutisi nella pretura di Nereto si era mai fatto carico di sciogliere una ri- serva, pendente fin dal 27.1.1989, sicchè tale negli- genza, se valutata, avrebbe dovuto essere ritenuta as- sorbente rispetto ad altri eventuali addebiti imputabi- li alle parti, con la conseguenza che erroneamente è stato detratto dal totale dell'irragionevole durata l'arco temporale di anni sette addebitato alle parti. Con la terza censura lamenta la ricorrente che la Corte territoriale non abbia liquidato alcunchè a tito- lo di danno non patrimoniale, determinato dal patema d'animo conseguente ad una vera e propria espropriazio- ne della quale la PE è stata soggetto passivo, senza che fosse necessario dare la prova di tale danno. Il ricorso incidentale è infondato e va pertanto respinto. Invero in relazione alla prima censura si osserva che la doglianza proposta dalla ricorrente si incentra 8 su un preteso errore di fatto, in tesi desumibile fa- cilmente dagli atti di causa, sicchè trattandosi di una mera svista nella quale sarebbe incorso il giudice di merito, la relativa censura non può essere dedotta nel giudizio di legittimità. La prima doglianza va quindi dichiarata inammissi- bile. In relazione alla seconda doglianza si osserva che effettivamente la Corte territoriale non ha fatto men- zione della riserva del Pretore in ordine all'ammissio- ne della c.t.u. ma va rilevato che tale questione non 1 risulta sia stata dedotta nel giudizio di merito sicchè la stessa deve ritenersi circostanza nuova, non valuta- bile per la prima volta nel giudizio di legittimità. Anche la seconda censura va quindi respinta. Infine in ordine alla terza censura si osserva che la Corte territoriale ha affermato che "l'unico danno allegato" è il danno patrimoniale benchè nell' epigrafe del ricorso fosse stato menzionato anche il danno non patrimoniale. Ne consegue che anche la censura in esame va di- chiarata inammissibile non avendo la ricorrente speci- censurat questa affermazione della Corte ficamente d'appello, che costituisce ragione fondante della deci- sione, tenuto conto altresì che il danno non patrimo- niale non va liquidato d'ufficio ma solo a seguito di specifica deduzione e prova, da fornirsi anche in base a semplici presunzioni che devono essere però quanto meno dedotte dall'interessato. Il ricorso incidentale va pertanto respinto. Attesa la reciproca soccombenza delle parti le spe- se di giudizio possono essere compensate fra le stesse.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso principale e re- 7 spinge il ricorso incidentale, spese compensa-te. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 23 settembre.2002 Il Presidente Il Consigliere estensore (Mario Delli Prisco M oli (Mario Adamo) Maz da IL CANCELLIERE Somendro Macalup CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria il = 8 OTT. 2003 CAN WERE 10