Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2003, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
E N O I 8 Z 9 1 A A / I R 4 T / R S 6 A 2 I C.C.68 . G T E R . U P R . B I D A R L D EPUBBLICA ITALIANA E T D E I T S N A N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I E E S S R I E E A T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A Oggetto 00942 /0 3 M Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 4987/00 - Presidente 6922/00 - 1855 Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron. Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Francesco RUGGIERO - Consigliere Ud. 05/06/02 Dott. Aldo CECCHERINI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE REG. ENTRATE PIEMONTE, in persona del Ministro pro tempore, in ROMA VIA DEI PORTOGHESI elettivamente domiciliato 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 12, presso rappresenta e difende ope legis;
N. ricorrente
contro
ORSI GIAMPIERO;
intimato - e sul 2° ricorso n° 06922/00 proposto da: 2002 GIAMPIERO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2473 ORSI -1- COSSERIA 5, presso lo studio dell'av vocato ENRICO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO GAFFURI, giusta procura in calce;
Ha controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato avverso la sentenza n. 173/98 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 15/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
uditi per il resistente, gli Avvocati GAFFURI e che hanno chiesto l'accoglimetno del ROMANELLI, incidentale;
il rigetto del ricorso ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
il rigetto del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di primo grado di Alessandria, con decisione n. 213/01/95, dopo aver- li riuniti, respinse i ricorsi proposti da Giampie- ro Orsi contro gli avvisi di accertamento notifica- tigli il 7 novembre 1991 dall'Ufficio imposte di- rette di Alessandria, per gli anni 1984, 1985, 1986, 1987 e 1988, che riprendevano a tassazione i contributi per differenza canoni d'affitto corri- sposti al contribuente dal Credito Italiano in con- formità dell'art. 51 del C.C.N.L. 21 luglio 1980 a favore del personale trasferito in altra sede di lavoro. Il contribuente propose appello, e la Commis- sione tributaria regionale del Piemonte, con sen- tenza depositata il 15 febbraio 1999, lo accolse. Contro la sentenza di appello l'Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con un unico mo- tivo, notificandolo il 25 febbraio 2000. Il contri- buente resiste con controricorso e ricorso inciden- tale con un motivo, notificato il 29 marzo 2000. Successivamente il contribuente ha depositato memo- ria. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi devono essere riuniti, in quanto proposti contro la stessa sentenza. Con il controricorso si eccepisce l'inammissi- bilità del ricorso, perché questo doveva essere proposto dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Alessandria, oggi Ufficio delle entrate, e non già dalla Direzione regionale delle entrate per il Piemonte quale articolazione del Ministero delle finanze;
si eccepisce inoltre che il ricorso investe solo la questione dell'indennità per mag- giori canoni di locazione, ma non anche quella, pur proposta con l'appello, relativa alla diaria di trasferimento. La prima eccezione non ha fondamento. L'ecce- zionale legittimazione processuale degli uffici pe- riferici del Ministero delle finanze, prevista dal d.lgs. n. 546 del 1992 per i giudizi che si svolgo- no davanti alle commissione tributarie, non è in- fatti estensibile al giudizio davanti alla Corte suprema di cassazione. eccezione può trovare in- Neppure la seconda generale degli argomenti gresso. L'impostazione spesi nel ricorso, che investe la decisione del giudice di merito nella sua interezza, non consente Il cons. rel. est. dr. Aldo mini di limitarne la portata, escludendone il tema della diaria di trasferimento, che nella sentenza non è fatta oggetto di un'autonoma trattazione, tale da richiedere un distinto motivo di impugnazione. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 48 d.P.R. 29/9/1973 n. 597 e 48 d. P. R. n. 917/1986, nonché l'insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia;
si deduce che le somme corri- sposte a titolo “differenza canoni di affitto" con- correvano alla formazione del reddito di lavoro di- pendente. Il motivo ripropone una questione già risolta da questa Corte, dopo alcune iniziali incertezze, nel senso patrocinato dalla parte ricorrente, ed è pertanto sufficiente, a questo riguardo, il richia- mo dei precedenti costituiti dalle sentenze 8 marzo 2000 n. 2604 e 8 marzo 2000 n. 2611. In particola- re, la prima delle due sentenze citate ha precisato che, in base dell'art. 48, comma primo del d. P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (e anche prima dell'emana- zione del d. P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) le inden- nità di trasferimento e le indennità similari, qua- le il rimborso, da parte del datore di lavoro, di parte del più consistente canone di locazione che il dipendente debba pagare per acquisire il godi- confacente alloggio (cosiddetto con- mento di un tributo - affitto"), ossia le somme che il datore di lavoro eroghi al dipendente per alleviare la maggiore entità degli oneri generali connessi allo stabile spostamento territoriale dell'attività la- vorativa, sono componenti del reddito tassabile, ai fini Irpef, per l'intero ammontare, anche se rica- dono nei periodi d'imposta anteriori al 1988. Il motivo, pertanto, deve essere accolto. Con l'unico motivo del ricorso incidentale şi denunzia la carenza di legittimazione passiva del resistente, dovendo la pretesa tributaria dell'Am- ministrazione essere fatta valere nei confronti del sostituto d'imposta. Il motivo è infondato. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, è legittimo l'avviso di accertamento a carico del lavoratore subordina- to, rivolto a contestargli la mancata inclusione nella denuncia annuale di una componente del reddi- to tassabile, anche quando la stessa sia soggetta alla ritenuta d'acconto prevista dall'art. 23 del d. P. R. 29 settembre 1973 n. 600 ed il datore di la- voro abbia omesso di effettuarla (Cass. 1 agosto 2000 n. 10057; 4 ottobre 2000 n. 13182). Tale indi- rizzo, che nelle deduzioni della parte non trova confutazione, si ritiene di dover qui ribadire. Il cons. rel. est. dr. Aldo Ceccherini Da ultimo si richiamano le nuove norme più fa- vorevoli in materia di sanzioni (d.lgs. n. 472 del 1997), che escludono la punibilità in mancanza di intento cosciente di eludere il precetto normativo, e si deduce che "anche questo tema è proposto, oc- correndo, quale motivo di appello incidentale". Il motivo è inammissibile per la sua genericità. Esso non si ricollega ad alcuna statuizione contenuta impugnata, né denuncianella sentenza un'omessa pronuncia su domande ed eccezioni che - ai fini dell'autosufficienza del motivo dovrebbero essere testualmente riprodotte nel ricorso, con l'indica- zione del luogo nel quale erano state proposte da- vanti al giudice di merito. Nella memoria successivamente depositata, il contribuente oppone, а norma dell'art. 1306 cpv. c.c., il giudicato che si sarebbe formato tra l'Am- ministrazione finanziaria e il datore di lavoro, sostituto d'imposta, per gli anni d'imposta 1984, 1985, 1986 e 1987, in ordine all'intassabilità del reddito, oggetto della ripresa fiscale controversa. Anche questo motivo, che doveva essere proposto in via di ricorso incidentale, è inammissibile, es- sendo stato formulato con memoria depositata dopo il deposito del controricorso. La questione pro- spettata, che peraltro attiene all'esecuzione e non può essere sollevata nel giudizio di impugnazione avversO l'accertamento (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 21 gennaio 1991 n. 535), non è di quelle rilevabili d'ufficio, e presuppone che, nel giudizio di meri- to, il debitore abbia espressamente chiesto che a lui si estendano gli effetti della sentenza resa condebitore (Cass. 15 febbraionei confronti del 2000 n. 1681). In conclusione, in accoglimento del ricorso principale, l'impugnata sentenza deve essere cassa- ta. La causa inoltre, non ricorrendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, può essere de- cisa in questa sede a norma dell'art. 384 cpv. c.p.c., e, in applicazione dei principi precedente- (rigett's dil mente enunciati, ciò comporta il ricorso introdut- tivo del contribuente. L'esistenza di oscillazioni iniziali nella giu- risprudenza giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P. q. m.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricor- so principale, rigetta il ricorso incidentale;
cas- sa la sentenza impugnata in relazione al ricorso A Il cons. Tell est. dr. Aldo Ceccherini accolto, e, decidendo nel merito, rigetta il ricor- so introduttivo proposto dal contribuente;
compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 5 giugno 2002. Il Cons. est Il Presidente. usi (Aldo Ceccherini) (Francesco EL ST) f ool Cale ILCANCELLIERE CI AL Pasand DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.2 GEN. 2003 CANCELLIERE C ZE Carves ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA ww w.w - - -