Sentenza 24 febbraio 2015
Massime • 2
E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui limita il ricorso per cassazione ai soli casi di nullità per difetto del contraddittorio, non potendo ravvisarsi alcuna violazione né del diritto di difesa (che si esplica nei modi e nelle forme stabilite dal legislatore), né dei principi del giusto processo (stante l'intrinseca differenza tra le sentenze e gli altri provvedimenti - tra cui quelli che dispongono l'archiviazione - sforniti di uno specifico valore decisorio diverso da quello "rebus sic stantibus"), né del principio di uguaglianza (in quanto il predetto limite alla facoltà di impugnazione opera nei confronti di tutte le parti processuali).
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio; ne consegue che è inammissibile il ricorso proposto per dedurre la violazione di regole processuali interenti l'espletamento di atti compiuti durante l'indagine preliminare. (Nella specie, il ricorrente aveva lamentato di non aver ricevuto il doveroso avviso - in qualità di genitore della persona offesa minorenne - in vista di una consulenza tecnica irrepetibile espletata sullo stato psichico della vittima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2015, n. 12522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12522 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2015 |
Testo completo
del e ento n sio O S C U R A T A e di diffu edim generalità gli altri dati identificativi, rovv 125 22/ 15 caso p presente le 2 In 5 ettere rt. quanto: ll'a om e d in d'ufficio a d.lgs. 196/03 rm di parte o an legge disposto richiesta dalla posto REPUBBLICA ITALIANA ☐ a ☐ im IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/02/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NICOLA MILO - Presidente - SENTENZA - Consigliere - 324 N. Dott. PIERLUIGI DI STEFANO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO N. 22294/2014 Dott. GAETANO DE AMICIS - Rel. Consigliere - Dott. ALESSANDRA BASSI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: N. IL OMISSIS parte offesa nel A.M. procedimento c/ M.S. N. IL OMISSIS avverso l'ordinanza n. 13819/2012 TRIBUNALE di PALERMO, del 26/02/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Maria CiNSEPPINA FODARON, ch the concluso la inammissibilità- d el ricerspar Udit i difensor Avv.; Лег O S C U R A T A RITENUTO IN FATTO quest'ultimo in 1. Il difensore della persona offesa A.M. proprio e quale genitore del minore ha proposto ricorso per A.E. cassazione avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Palermo in data 26 febbraio 2014, che disponeva, ai sensi dell'art. 409, comma 5, c.p.p., l'archiviazione del procedimento penale iniziato a carico della coniuge separata M.S. per il reato di cui all'art. 572 c.p.. 2. Con il ricorso vengono dedotte le seguenti censure: a) violazione dell'art. 127, comma 3, c.p.p., in relazione agli artt. 111 Cost. e 409, commi 4 e 6, c.p.p., per violazione del principio del contradittorio e della parità delle parti in giudizio, stante la concessione, all'udienza del 16 gennaio 2014, di un apposito termine per controdedurre in favore dell'indagata, a fronte di una produzione documentale della persona offesa, concessione che, tuttavia, non è stata poi reiterata in favore della parte lesa, a seguito della produzione di note difensive e relativi allegati da parte dell'indagata; b) le produzioni documentali delle parti, inoltre, hanno compromesso le prerogative del P.M., ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. b) e 179, comma 1, c.p.p., poiché il G.i.p. ha disposto l'archiviazione del procedimento dopo averle assunte e valutate, senza che le stesse, come previsto dall'art. 409, comma 4, c.p.p., siano state rimesse al vaglio del P.M. per le sue determinazioni in relazione all'esercizio dell'azione penale;
c) violazione dell'art. 127, comma 3, c.p.p., in relazione agli artt. 181, comma 2, 359, 360, 409, comma 6, c.p.p., per essere stata basata l'ordinanza impugnata quanto meno con riferimento ai fatti di cui ai punti 1), 2) e 6) ivi menzionati su di una consulenza irripetibile avente ad oggetto lo stato psichico del minore, espletata in assenza del doveroso avviso al ricorrente, quale genitore del medesimo. Si prospetta, infine, la questione di costituzionalità dell'art. 409, comma 6, c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24, comma 2, e 111 Cost., nella parte in cui si limita il ricorso per cassazione ai soli casi di nullità per violazione del contraddittorio previsti dall'art. 127, comma 5, c.p.p.. 3. Con esposto pervenuto via fax presso la Cancelleria di questa Suprema Corte in data 20 febbraio 2015, A.M. lamenta violazioni di legge ed erronee valutazioni di atti intervenute nella fase delle indagini preliminari, di cui il G.i.p. non avrebbe tenuto conto nella impugnata ordinanza, contestando altresì la requisitoria con la quale il P.G. presso questa Suprema Corte ha 1 O S C U R A T A concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e proponendo istanza di rinvio della sua trattazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Non accoglibile, preliminarmente, deve ritenersi la su indicata istanza di rinvio del procedimento, non essendo stato dedotto, al riguardo, alcun valido motivo di differimento della relativa trattazione, per la quale, peraltro, non è previsto alcun intervento da parte della difesa, in considerazione della peculiare natura della procedura de plano prevista ex art. 611 c.p.p. . Inammissibili, inoltre, devono ritenersi le deduzioni ivi prospettate dal ricorrente, trattandosi di memorie tardivamente pervenute oltre il termine di presentazione previsto dalla legge (art. 611, terzo inciso, c.p.p.) e, comunque, non ritualmente proponibili dinanzi a questa Suprema Corte per le ragioni di seguito indicate.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato con riferimento a tutte le doglianze ivi formulate.
2.1. In ordine al primo profilo di doglianza, su indicato in narrativa nel par. 2, lett. a), nessuna specifica istanza di un termine per l'esame della produzione documentale della controparte risulta esser stata formulata innanzi al G.i.p., in sede di udienza, da parte della persona offesa opponente, che in ogni caso aveva avuto ampia possibilità di prenderne visione, avendo l'indagata provveduto al relativo deposito sin dal 7 febbraio 2014, in vista della successiva udienza del 13 febbraio 2014. 2.2. Improponibile, altresì, deve ritenersi in questa Sede il connesso profilo di doglianza su esposto, in narrativa, al par. 2, lett. b), non avendo la persona offesa alcun interesse ad eccepire la relativa censura, che investe, così come formulata, l'ambito applicativo di facoltà e prerogative della sola parte pubblica, unica legittimata ad interloquire al riguardo e a decidere se attivarne o meno l'esercizio, ove ne ravvisi l'opportunità, in sede di udienza e nel contraddittorio delle parti.
2.3. Palesemente infondato deve ritenersi il terzo profilo su indicato [v., supra, il par. 2, lett. c)], ove si consideri, alla luce di un consolidato insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, che l'ordinanza di archiviazione è impugnabile solo nei rigorosi limiti stabiliti dall'art. 409, comma O S C U R A T A 6, cod. proc. pen., il quale rinvia all'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., che sanziona con la nullità la mancata osservanza delle norme concernenti la citazione e l'intervento delle parti in camera di consiglio. Ne consegue che il provvedimento di archiviazione può essere impugnato in sede di legittimità nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio, e che non è mai consentito il ricorso per cassazione per motivi diversi, cioè attinenti al merito della notitia criminis, per errores in iudicando fondati su una diversa interpretazione della legge sostanziale, ovvero per vizio di motivazione, travisamento dell'oggetto o per omessa considerazione di circostanze di fatto già acquisite, come pure per pretese violazioni di regole processuali inerenti l'espletamento di atti compiuti durante l'indagine preliminare (ex multis, v. Sez. 6, n. 52119 del 14/11/2014, dep. 16/12/2014, Rv. 261681; Sez. 1, n. 8842 del 07/02/2006, dep. 14/03/2006, Rv. 233582; Sez. 6, n. 436 del 05/12/2002, dep. 09/01/2003, Rv. 223329; v., inoltre, Sez. 1, n. 9440 del 03/02/2010, dep. 09/03/2010, Rv. 246779).
3. In ordine alla su eccepita questione di costituzionalità, dal ricorrente, peraltro, formulata in termini del tutto generici, deve ribadirsi quanto già affermato in altre occasioni da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 436 del 05/12/2002, dep. 09/01/2003, Rv. 223330; Sez. 6, n. 3896 del 26/10/1995, dep. 15/02/1996, Rv. 204002; Sez. 5, n. 1159 del 04/05/1992, dep. 24/07/1992, Rv. 191455), che ha ritenuto manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 409, comma sesto, nuovo cod. proc. pen., nella parte in cui limita il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione ai soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma quinto, nuovo cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3, 24, 76, 111 e 112 Cost.. Infatti, nessuna violazione può configurarsi del diritto di difesa e neppure del principio di obbligatorietà dell'azione penale, esplicandosi l'uno e l'altra nei modi e nelle forme stabilite dal legislatore. Nessun contrasto può ritenersi sussistente con l'art. 111 Cost., stante l'intrinseca differenza fra le sentenze e altri provvedimenti sforniti di uno specifico valore decisorio, che non sia quello "rebus sic stantibus", come l'ordinanza o il decreto di archiviazione. Non può ravvisarsi alcun eccesso di delega, rientrando perfettamente il limite alla ricorribilità dell'archiviazione nella logica del sistema processuale delineato dal legislatore delegante. Non può considerarsi violato il principio di uguaglianza, poiché il limite anzidetto opera nei confronti di tutte le parti processuali.
4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al 3 O S C U R A T A pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 500,00 (cinquecento).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, lì, 24 febbraio 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente/ dr. Nicola Milo dr Gaetano De Amicis Lattarain DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 24 MAR 2015. AD EM IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposto,