Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2015, n. 12522
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Sentenza 24 febbraio 2015

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E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui limita il ricorso per cassazione ai soli casi di nullità per difetto del contraddittorio, non potendo ravvisarsi alcuna violazione né del diritto di difesa (che si esplica nei modi e nelle forme stabilite dal legislatore), né dei principi del giusto processo (stante l'intrinseca differenza tra le sentenze e gli altri provvedimenti - tra cui quelli che dispongono l'archiviazione - sforniti di uno specifico valore decisorio diverso da quello "rebus sic stantibus"), né del principio di uguaglianza (in quanto il predetto limite alla facoltà di impugnazione opera nei confronti di tutte le parti processuali).

Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio; ne consegue che è inammissibile il ricorso proposto per dedurre la violazione di regole processuali interenti l'espletamento di atti compiuti durante l'indagine preliminare. (Nella specie, il ricorrente aveva lamentato di non aver ricevuto il doveroso avviso - in qualità di genitore della persona offesa minorenne - in vista di una consulenza tecnica irrepetibile espletata sullo stato psichico della vittima).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2015, n. 12522
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12522
    Data del deposito : 24 febbraio 2015

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