Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2004, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - rel. Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle finanze, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege.
- ricorrente -
contro
SAJ s.r.l., in persona dell'amministratore unico, legale rappresentante p.t., sig. Vitantonio Carlomagno, elettivamente domiciliata in Roma, via Tacito n. 64, presso l'Avvocato Salvatore Sambiagio che la rappresenta e difende per delega a margine del controricorso.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 699/1998 della Corte d'appello di Catanzaro, depositata il 9.12.1998. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29.9.2003 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso chiedendo che la Corte, in Camera di consiglio, rigetti il ricorso in quanto inammissibile per intervenuto giudicato e, comunque, manifestamente infondato, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La SAJ s.r.l. chiese ed ottenne dal presidente del tribunale di Catanzaro (18.12.1995) ingiunzione a carico del ministero delle finanze per il rimborso della somma di Lire 17.500.000 - oltre interessi e spese -, pagata a titolo di tassa di concessione governativa per il rinnovo annuale dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, per gli anni dal 1988 al 1992, deducendo che il pagamento non era dovuto, per contrasto della normativa nazionale con l'articolo 10 della direttiva comunitaria n. 335 del 17 luglio 1969, come riconosciuto dalla Corte di giustizia CEE con sentenza 20.4.1993. L'opposizione proposta dall'amministrazione finanziaria con atto notificato il 10.2.1996 - per asserite incompetenza territoriale del giudice adito, mancanza di liquidità e certezza del credito vantato, intervenuta decadenza dal diritto al rimborso ed infondatezza nel merito della domanda - fu respinta con sentenza 13.5.1997 dal tribunale di Catanzaro che, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannò il ministero delle finanze a pagare alla contribuente la somma di Lire 14.000.000, con gl'interessi legali dalla domanda al saldo, ponendo i due terzi delle spese di lite a carico della parte pubblica soccombente e compensando fra le parti l'ulteriore terzo. 2. - Avverso tale sentenza, l'amministrazione delle finanze interpose appello, riproponendo le eccezioni d'incompetenza territoriale e di decadenza dal diritto al rimborso e deducendo, nel merito, l'erroneità della pronunzia gravata, anche con riguardo al tasso legale degli interessi riconosciuti ed alla liquidazione delle spese di lite.
In corso di giudizio, l'appellante rinunziò espressamente al primo ed al terzo motivo di gravame (eccezione d'incompetenza territoriale, erroneità della sentenza circa la fondatezza della richiesta nel merito).
La Corte d'appello di Catanzaro, avendo ristretto conseguentemente l'esame ai punti rimasti in discussione (pretesa decadenza dal diritto al rimborso, tasso dell'interesse legale applicabile e regolamentazione delle spese di lite), respinse l'impugnazione con sentenza depositata il 9.12.1998 e confermò la pronunzia del tribunale, condannando altresì l'amministrazione al pagamento delle spese del grado.
3. - Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso, tempestivamente notificato e depositato, il ministero delle finanze formulando un solo, articolato motivo, cui resiste la SAJ s.r.l. mediante controricorso e successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. - Con l'unico motivo di gravame l'amministrazione ricorrente chiede.
4.1. - sotto un primo profilo, ai sensi dell'articolo 360, 1^ co., n. 3, c.p.c., l'annullamento della sentenza impugnata in applicazione dell'articolo 11, legge 23 dicembre 1998, n. 4,48, jus superveniens entrato in vigore il 1^.1.1999, con riferimento sia alla norma che stabilisce, per gli anni dal 1985 al 1992, il pagamento della tassa fissa di Lire 500.000 per l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle società ed un'ulteriore tassa forfetaria annuale, variabile secondo il tipo di società, sia alla decorrenza ed al tasso degli interessi dovuti dall'erario sui rimborsi delle differenze indebitamente percette a tale titolo.
Sostiene che, ai sensi del citato articolo 11, legge n. 448/1998, deve essere riconosciuta la detrazione, dalla somma restituenda alla società intimata, delle suddette tasse fisse;
che, inoltre, in virtù della stessa norma di legge, sulla somma residua dovuta a rimborso, gli interessi debbono essere calcolati al 2,5%, a decorrere dalla data della domanda.
4.2. - Sotto un secondo profilo, censura la sentenza d'appello, ai sensi dell'articolo 360, 1^ co., nn. 3 e 5, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'articolo 345 c.p.c. e per erroneità ed illogicità della motivazione, nella parte concernente inammissibilità del gravame relativo alla misura degli interessi (perché eccezione "nuova"), sostenendo che non si trattava, in realtà, di eccezione nuova, bensì di ammissibile censura per violazione di legge.
5. - Il ricorso è, in parte, inammissibile e, comunque, manifestamente infondato, per le ragioni di seguito esposte, ai punti 6 e 7.
6. - Lo jus superveniens, intervenuto dopo la pubblicazione della sentenza d'appello, non è applicabile alle questioni relative alla tassa d'iscrizione ed alle ulteriori tasse forfetarie annuali, comprese nel primo profilo del motivo di ricorso (prec. punto 4.1), perché la tassa fissa d'iscrizione originaria, di Lire 500.000/ non è mai stata in contestazione, mentre in ordine a quelle di rinnovo annuale - su cui la corte territoriale non ha pronunziato, rilevando la rinunzia al relativo motivo d'appello si è formato il giudicato, che ne preclude il riesame (Cass. nn. 10483/ 2000, 11625/1999, 7279/1999, 7052/1999, con riferimento alla specifica materia). In ogni caso, la censura è manifestamente infondata, essendo costante e consolidato orientamento di questa corte, cui il collegio aderisce, quello per cui la tassa fissa di rinnovo annuale non è conforme alla normativa comunitaria, mancando qualsiasi riferimento al costo del servizio (S.U. n. 3458/1996, Cass. nn. 10231/1998, 5742/1998, 11230/1994, 2992/1994), così come confermato recentemente dalla Corte di giustizia CEE con sentenza 10.9,2002, nelle cause riunite C-216/99 e C-222/99, e dalla giurisprudenza di questa suprema corte posteriore all'entrata in vigore del suddetto jus superveniens (Cass. nn. 15081/2001, 7176/1999, 5354/1999, 4149/1999, 3097/1999). 7. - L'ulteriore profilo di censura, concernente la misura del tasso d'interesse sulle somme dovute a rimborso, è pure manifestamente infondato giacché la norma sugli interessi contenuta nel comma 3^ del citato articolo 11, legge n. 448/1998, specificamente dettata per disciplinare la restituzione di un tributo già dichiarato incompatibile con l'ordinamento comunitario - per cui sulla somma da rimborsare sarebbero dovuti, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza, gli interessi al tasso legale corrente alla data di entrata in vigore della legge stessa -, contrasta a sua volta con l'ordinamento comunitario in quanto il saggio d'interesse così stabilito sarebbe inferiore (perché calcolato ad anno) a quello semestrale applicabile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 5, legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modificazioni, in mancanza di detta disciplina specifica, per la restituzione di tributi in genere, a seguito di azioni basate sul diritto nazionale o comunitario (ed. "principio di equivalenza"). Invero, La menzionata sentenza 10.9.2002 della Corte di giustizia europea statuisce in proposito (punto 79 della motivazione e punto 3 del dispositivo) che "il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario ... a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di dette norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi" (in tal senso anche Cass. n. 8651/1998). Ogni altro aspetto della questione rimane logicamente assorbito. 8. - Per tutte le argomentazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna l'amministrazione ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 600,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione 5^ Civile - Tributaria, il 29 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004