Sentenza 18 aprile 2005
Massime • 1
La nozione di sostanza stupefacente ha natura prettamente legale in quanto deriva dalla catalogazione legislativa di cui all'art. 14 d.P.R. n.309 del 1990: ne consegue che, in mancanza di una definizione farmacologica generalmente individuante e recepita legalmente la mancata inclusione della presunta droga nel citato catalogo la esclude dall'applicazione della vigente normativa in materia di stupefacenti (nella specie trattavasi di una sostanza definita "khat").
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L'invadenza eccessiva della Giurisprudenza di legittimità Nel 1930, la normativa sugli stupefacenti era inserita nel capo II titolo VI CP. Dunque, spacciare o fare uso di droghe era qualificato alla stregua di un “delitto contro l'incolumità pubblica”. In particolar modo, nella stesura primigenia del Codice Rocco, vigevano gli Artt. 446 CP (commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti) e 447 CP (agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti). Dette norme sono state completamente abrogate dalla L. 685/1975. In Dottrina, Palazzo (1994) ha notato che, nei previgenti Artt. 446 e 447 CP, si presupponeva una “cooperazione da parte del consumatore di cose o sostanze …
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La fattispecie a-tipica del “ Khat “ ( Cassazione n. 20907/2005 ) Sorprendentemente e dopo una decina d' anni di incertezze interpretative, Cass., sez. pen. IV, 18 aprile 2005, n. 20907 ha stabilito che “ non è reato detenere il Khat, in quanto non è accertata la sua natura di sostanza stupefacente [ … ]. Nel nostro Ordinamento, in mancanza di una definizione farmacologica, la nozione di stupefacente non può che avere natura legale, nel senso che sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione tutte e soltanto le sostanze specificamente indicate nelle tabelle [ del TU 309/1990 ] appositamente predisposte “. Dunque, Cass., sez. pen. IV, 18 aprile 2005, n. 20907 privilegia e, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2005, n. 20907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20907 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 18/04/2005
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 802
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 040224/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AS OS YA, N. IL 04/12/1977;
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 14/07/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI Carlo;
lette le conclusioni del P.G. il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Decidendo sulla domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da HA AN YA al fine di ottenere un equo indennizzo per la detenzione "sine titulo" sofferta, a seguito di ordinanza di custodia cautelare contro di lei emessa in ordine al reato di detenzione illecita di sostanza drogastica, definita Khat, la Corte di Appello di Milano, con ordinanza del 14/7/2004, decideva di respingerla.
Nell'ordinanza, la Corte territoriale rilevava che il diritto all'equa riparazione non spettava alla istante, in quanto la medesima, pur essendo stata assolta con sentenza emessa il 23/6/2003 dalla Corte di Cassazione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, aveva, comunque, contribuito a dare causa all'emissione del provvedimento restrittivo con il suo comportamento gravemente colposo, identificato nell'avere maliziosamente importato e detenuto una sostanza drogastica che, come il Khat, era considerata in Italia solo da alcuni organi giurisdizionali per ragioni squisitamente di diritto, peraltro opinabili e non coincidenti con il parere di alcuni esperti e di larga parte della giurisprudenza di merito, non possedere natura di sostanza stupefacente o psicotropa, come tale, soggetta alla vigente normativa in materia. Avverso tale ordinanza propone, ora, ricorso per Cassazione, per mezzo del difensore, la HA, deducendo violazione di legge, per la ragione che la sola citazione dell'opinione contraria alla irrilevanza penale della detenzione del Khat, patrocinata da una parte della giurisprudenza di merito, nella quale si è riconosciuta la Corte di Appello di Milano, non costituirebbe argomento giuridicamente idoneo a configurare la colpa grave nella condotta della istante, in quanto nei confronti della medesima era stato riconosciuto, con sentenza irrevocabile resa nel corso del procedimento di cognizione dalla Corte di legittimità, che il fatto contestatole non è previsto dalla legge come reato.
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Si impongono, preliminarmente, alcune considerazioni di fondo. Il Legislatore non ha fornito una definizione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, essendosi limitato ad individuarle e catalogarle.
Tuttavia, il riferimento fatto dal Legislatore alla struttura chimica delle stesse ed agli effetti, diretti ed indiretti, che producono in danno dell'assuntore in caso di dosaggio drogante, se rileva al fine della loro individuazione per la composizione delle tabelle, non rileva invece al fine dell'individuazione delle condotte penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 309/90. Nel nostro ordinamento, infatti, in mancanza di una definizione farmacologica, la nozione di stupefacente non può che avere natura legale, nel senso che sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione tutte e soltanto le sostanze specificamente indicate negli elenchi appositamente predisposti.
Infatti, conformemente a quanto previsto nelle convenzioni internazionali introdotte nel nostro ordinamento, in Italia vige, ex art. 13 D.P.R. 309/90, il sistema analitico-elencativo che consiste nell'individuazione delle sostanze, stupefacenti o psicotrope, in virtù del loro inserimento in tabelle emanate con decreto del Ministro della Sanità.
L'art. 14 della predetta normativa identifica le sostanze, ai fini tabellari, con riferimento alla struttura chimica di esse ed agli effetti che ne possono conseguire, sia diretti - allucinogeni, induttivi di distorsioni sensoriali ecc. - sia indiretti - idoneità a determinare dipendenza fisica e/psichica nell'assuntore. Le tabelle attualmente in vigore, elencative delle sostanze stupefacenti o psicotrope - intendendosi per tali quelle di derivazione sintetica -, sono di due tipi: quelle ricomprese sub 1 e 3 che si riferiscono alle droghe pesanti, idonee a produrre effetti sul sistema nervoso centrale di natura depressiva - eroina, morfina, codeina ecc. -, oppure eccitante - cocaina, anfetamine -,e che hanno attitudine a determinare dipendenza fisica e/o psichica nell'assuntore; quelle previste sub 2^ e 4^ concernenti le droghe leggere, idonee a produrre effetti di natura allucinogena, come la cannabis indica ed i suoi derivati - hashish, marijuana - per le quali i pericoli di dipendenza fisica e/o psichica sono considerevolmente minori.
Alla luce di tali considerazioni, il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza di annullamento perché il fatto contestato alla HA non è previsto dalla legge come reato, trova giuridico fondamento proprio nella constatazione dell'inidoneità dell'azione, tratta dalla verifica che la sostanza, definita Khat, in quanto non indicata specificamente negli elenchi appositamente predisposti, non è soggetta alla vigente normativa sugli stupefacenti.
Ne deriva che tale principio giuridico non è suscettibile delle contestazioni introdotte dal giudice della riparazione nel provvedimento impugnato al fine di surrettiziamente accreditare, mediante argomenti peraltro polemici e a contenuto essenzialmente valutativo nel merito, la ricorrenza di profili gravemente colposi nella condotta dell'istante per un fatto definitivamente riconosciuto, invece, irrilevante penalmente e, quindi, non altrimenti rimproverabile.
L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Milano, alla quale è demandato il compito di attenersi al principio sopra affermato, nonché quello di provvedere anche al regolamento delle spese tra le parti relative a questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Milano, cui demanda anche il regolamento delle spese tra le parti in questo grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2005