Sentenza 2 dicembre 2009
Massime • 1
La trasmissione di atti per ragioni di competenza, da uno ad altro ufficio del P.M., non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione che, a norma dell'art. 27 cod. proc. pen., viene meno solo per effetto di formale dichiarazione del giudice che le abbia disposte, non seguita dall'emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare da parte del giudice dichiarato competente. (Fattispecie di adozione della misura della custodia cautelare in carcere da parte del giudice del luogo di esecuzione del fermo, cui era stata richiesta la relativa convalida, in relazione a fatto commesso in diverso luogo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2009, n. 49419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49419 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 02/12/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1558
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 026484/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso promosso da:
1) UG LI nato il [...];
avverso l'ordinanza del 25.5.2009 del Tribunale di Bologna;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. IZZO Gioacchino, che ha chiesto rimettersi gli atti alle sezioni unite;
in subordine annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Osserva:
FATTO E DIRITTO
1) Il Procuratore della Repubblica di Bologna, preso atto che UG LI, arrestato in data 31.1.2009 per una serie di episodi di cessione di sostanza stupefacente, era stato scarcerato dal Tribunale del riesame di Bologna per un vizio formale (mancata indicazione del secondo difensore di fiducia) e che, dovendo la scarcerazione essere eseguita il 21.2.2009 ed essendo probabile che l'indagato si sarebbe dato nuovamente alla fuga, con provvedimento in data 19.2.2009 disponeva il fermo del predetto.
Il fermo veniva eseguito in data 21.2.2009 presso la Casa circondariale di Ferrara dove l'indagato si trovava detenuto. Il GIP del Tribunale di Ferrara, in data 23.2.2009, convalidava il fermo ed applicava nei confronti di HU LI la misura della custodia cautelare in carcere.
Subito dopo l'udienza di convalida la Procura della Repubblica di Ferrara trasmetteva ex art. 54 c.p.p., gli atti alla Procura di Bologna competente per territorio.
Dopo il rigetto da parte del Tribunale di Ferrara della richiesta di riesame, la difesa dell'indagato in data 7 aprile 2009 richiedeva al GIP del Tribunale di Bologna dichiarazione di inefficacia della misura, in quanto, la misura cautelare adottata provvisoriamente non era stata rinnovata nel termine di venti giorni previsto dall'art. 27 c.p.p.. La richiesta era rigettata dal GIP, con ordinanza del
14.4.2009 che veniva confermata dal Tribunale di Bologna in data 25.5.2009. Riteneva il Tribunale, dopo aver richiamato due opposti indirizzi giurisprudenziali, che fosse condivisibile quello secondo cui la norma di cui all'art. 27 c.p.p. ricollega l'effetto caducatorio della misura, per effetto della decorrenza del termine, soltanto alla declaratoria formale di incompetenza (dichiarazione rispetto alla quale nessun altro e diverso atto può essere ritenuto equipollente). Secondo il Tribunale, invero, il chiaro tenore letterale della norma non consente interpretazioni diverse.
Non essendovi stata da parte del GIP di Ferrara una formale dichiarazione di incompetenza, non era necessaria la rinnovazione dell'ordinanza da parte de GIP del Tribunale di Bologna. 2) Ricorre per cassazione HU LI per inosservanza o erronea applicazione della legge penale processuale in relazione alla dedotta inefficacia della misura cautelare applicata. Dopo aver richiamato i termini della vicenda, assume che pacificamente il GIP del Tribunale di Ferrara, che ha convalidato il fermo e applicato la misura cautelare, era incompetente, tanto che trasmetteva agli atti all'A.G. di Bologna, competente per territorio in ordine ai reati ascritti all'indagato.
È quindi applicabile il disposto di cui all'art. 27 c.p.p.. Ritenere, come assume il Tribunale, applicabile la norma soltanto in presenza di una dichiarazione formale di incompetenza, significa sottrarre l'indagato al controllo, costituzionalmente garantito. Ed è del tutto irragionevole, inoltre, far derivare conseguenze pregiudizievoli per l'indagato da una omissione del giudice territorialmente incompetente.
Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con declaratoria di inefficacia della misura cautelare disposta dal GIP del Tribunale di Ferrara.
3) Il ricorso è infondato e va, pertanto;
rigettato.
3.1) È pacifico che il GIP del Tribunale di Ferrara si limitò a convalidare il fermo e ad applicare all'indagato la misura cautelare, senza dichiarare la propria incompetenza e che, immediatamente dopo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara inviava ex art. 54 c.p.p., gli atti per competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.
3.1.1) Ritiene il Collegio di aderire all'indirizzo giurisprudenziale più recente, ormai consolidatosi, per cui non vi è necessità di rimettere gli atti alle sezioni unite. Si è infatti condivisibilmente evidenziato che "La trasmissione di atti per ragioni di competenza, da uno ad altro ufficio del P.M. non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione che, a norma dell'art. 27 c.p.p., viene meno solo per effetto di formale dichiarazione del giudice che le abbia disposte, non seguita dall'emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare da parte del giudice dichiarato competente;
e ciò perché, fino a quando un altro organo di giurisdizione non venga formalmente investito del procedimento con ordinanza suscettibile di dar luogo a conflitto, i provvedimenti di natura organizzatoria emessi da una parte, sia pure pubblica, sono inidonei a invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui all'art. 54 c.p.p. e segg., altro giudice possa essere in seguito investito del procedimento" (cfr. Cass. pen. sez. 1^ n. 29343 del 28.4.2009; conf. n. 15127 del 2006 Rv. 233962; n. 5655 del 2007 Rv. 236125).
Si evidenzia in motivazione "in proposito ritiene questa Corte che non tanto e soltanto per l'inequivoca portata letterale della norma in parola sia da escludere l'invocata identità di situazione tra lo spostamento del procedimento provocato dal giudice, ma soprattutto perché a ben riflettere sulla questione, peraltro già oggetto di esame da parte della Consulta con esclusione di profili di illegittimità della norma (cfr. la decisione della Corte Costituzionale n. 262/91), è lo stesso sistema del vigente ordinamento di rito che traccia, in materia di competenza funzionale e di competenza in generale, compresa quella territoriale, un ambito normativo del tutto autonomo (cfr. Libro 1^, Titolo 2^ del c.p.p. vigente) in relazione alla figura del P.M., rispetto a quella del giudice (cfr. Libro 5^, Titolo 1^).
È per questo che, nell' ipotesi attinente la posizione del giudice, è richiesto ex art. 27 c.p.p., non solo, si badi, in via formale, ma soprattutto in via sostanziale, una pronuncia giudiziale di incompetenza, come, del resto, ribadito dall'unanime indirizzo, anche di recente, di questa Corte.." (Cass. sez. 1^ n. 29343 del 28.4.2009 cit.).
Conseguentemente "la trasmissione degli atti da parte del P.M. procedente a quello incardinato presso il giudice ritenuto competente non è idonea ne' a comportare la competenza di quest'ultimo giudice, nè ad escludere la competenza del giudice presso il quale il pubblico ministero trasmittente esercita le funzioni. Di conseguenza, tale traslazione degli atti non vale ad infirmare la validità della misura cautelare già disposta da quest'ultimo ne' ad attribuirle un'efficacia solo interinale: pertanto non vi è ragione di ritenere che ad essa debba sovrapporsi - entro i venti giorni dall'ordinanza di trasmissione - un nuovo provvedimento di altro giudice, mancando, diversamente dall'ipotesi contemplata dall'art. 27 c.p.p., una pronuncia declinatola di competenza. Non sono invocatali, pertanto, nell'art. 3, trattandosi di situazioni diverse, nell'art. 25 Cost., non essendo la traslazione degli atti attributiva di competenza;
e nemmeno può dirsi violato il diritto di difesa, che ben può essere esercitato chiedendo la revoca della misura o al giudice presso il cui ufficio è il Pubblico Ministero che ha ricevuto gli atti ovvero - qualora egli declini la propria competenza- allo stesso giudice che l'ha emessa". (Cass. sez. 2 n. 5655 dell'11.1.2007). 3.1.2) Non essendovi stata alcuna declaratoria di incompetenza da parte del GIP, ma solo la trasmissione di atti da parte del P.M. ex art. 54 c.p.p., non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 27 c.p.p.. Non vi era, quindi, necessità da parte del GIP del Tribunale di Bologna di provvedere, nel termine di venti giorni, a norma dell'art.292 c.p.p., ad emettere nuova ordinanza di custodia cautelare.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che l'ordinanza, emessa dal GIP del Tribunale di Ferrara, non abbia perduto efficacia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto penitenziario competente, a norma del l'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2009