Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2004, n. 2349
CASS
Sentenza 21 dicembre 2004

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La sottrazione di energia elettrica attuata mediante l'allacciamento con alcuni morsetti della base del "cordless" al "box" di ripartizione della linea telefonica gestita dalla Telecom, integra il reato di furto e non quello di truffa; attraverso l'utilizzazione di questo sistema fraudolento infatti si è alterato il sistema di misurazione dei consumi, che ha la funzione di individuare l'esatto numero degli scatti corrispondenti all'energia trasferita all'utente e quindi di specificare il consenso dell'ente erogatore in termini corrispondenti; da ciò deriva che la condotta dell'agente prescinde dall'induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all'impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2004, n. 2349
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2349
    Data del deposito : 21 dicembre 2004

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