Sentenza 21 dicembre 2004
Massime • 1
La sottrazione di energia elettrica attuata mediante l'allacciamento con alcuni morsetti della base del "cordless" al "box" di ripartizione della linea telefonica gestita dalla Telecom, integra il reato di furto e non quello di truffa; attraverso l'utilizzazione di questo sistema fraudolento infatti si è alterato il sistema di misurazione dei consumi, che ha la funzione di individuare l'esatto numero degli scatti corrispondenti all'energia trasferita all'utente e quindi di specificare il consenso dell'ente erogatore in termini corrispondenti; da ciò deriva che la condotta dell'agente prescinde dall'induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all'impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2004, n. 2349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2349 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2004 |
Testo completo
MASSIMANIO
21.12.2004 Udienza in data
2 349/05 1.672 P.V. Sentenza n.
18.077/02 Reg. gen. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione II penale composta dai signori dott. Aldo RIZZO Presidente
Consigliere dott. Pietro Antonio SIRENA
Consigliere dott. Giuliano CASUCCI
Consigliere dott. Fausto CARDELLA
Consigliere dott. Giacomo FUMU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
US avversO laSul ricorso proposto da LEONARDI sentenza della Corte di appello di Trento, sezione
distaccata di Bolzano, in data 24 gennaio 2002.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere
Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Vincenzo Geraci, il quale ha concluso chiedendo il
rigetto del ricorso, osserva:
svolgimento del processo
Con sentenza del 16 novembre 2000, il Tribunale di
Bolzano dichiarò RD US responsabile del reato di truffa continuata "per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifizi e raggiri, reiteratamente indotto in errore il personale tecnico della Telecom Italia s.p.a., procurando a sé l'ingiusto profitto di lire 3.166.489, con pari danno della società
gerente il servizio di telefonia;
artifizi e raggiri
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consistiti, in particolare, nell'allacciare per mezzo di alcuni morsetti la base del cordless di cui al verbale di sequestro in data 3 luglio 1998 al box ripartizione di linea dei civici numeri 21, 23, 52 di via Alessandria,
numero 13 di via Ronco, numeri 35 e 189 di viale Druso,
numeri 49, 55, 57 di via Roen, e nel selezionare numeri in telefonici in ambito locale, in ambito nazionale,
ambito internazionale e in ambito intercontinentale, il tutto in modo che le chiamate apparissero effettuate dai singoli utenti dei civici menzionati", in Bolzano, dal mese di dicembre 1997 al 3 luglio 1998; con la stessa
sentenza il tribunale menzionato condannò il RD
alla pena di undici mesi di reclusione e di lire
1.000.000 di multa.
Avverso tale provvedimento l'imputato propose impugnazione, ma la Corte di appello di Trento, con
Phone sentenza del 24 gennaio 2002, respinse il gravame. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
a) violazione e falsa applicazione della legge processuale penale relativamente alla mancata notifica
all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado.
Il ricorrente assume che sarebbe erronea l'affermazione dei giudici della Corte di appello, secondo i quali la proposizione dell'impugnazione della sentenza resa dal
tribunale ad opera del difensore del RD avrebbe
sanato la nullità conseguente alla mancata notifica dell'estratto contumaciale.
b) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 120 C.P.
Per il ricorrente le parti offese della truffa sarebbero gli utenti della Telecom e non quest'ultima società, così che nel caso concreto difetterebbe la querela.
- Violazione e falsa applicazione dell'articolo 337, c)
comma 3, c.p.p. Sempre ad avviso del ricorrente, in atti vi sarebbero tre querele presentate da persone che si sarebbero qualificate quali funzionari della Telecom Italia s.p.a.; ma nessuna di queste querele conterrebbe l'indicazione dei poteri di rappresentanza di quella persona giuridica, con conseguente invalidità dei relativi atti.
d) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 124 C.P.
La Telecom Italia s.p.a. avrebbe proposto querela dopo che erano decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto costituente reato; e perciò l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata.
e) Violazione del diritto di difesa dell'imputato anche alla luce della convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Infine, il ricorrente sostiene che il diritto alla difesa dell'imputato sarebbe stato violato per avere i giudici del tribunale concesso al difensore di ufficio nominato al RD solo un termine di venti minuti per lo studio del processo.
motivi della decisione
La prima censura, relativa alla mancata notificazione dell'avviso di deposito e dell'estratto contumaciale della sentenza è infondata.
E infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la notificazione degli atti su indicati ha lo scopo di portare a conoscenza dell'imputato l'avvenuta pronuncia di una sentenza nei suoi confronti, così mettendolo in grado di esercitare il suo diritto di impugnazione;
con la conseguenza che la mancanza di tale notificazione è
irrilevante ove vi sia la prova che l'imputato sia venuto comunque a conoscenza della pronuncia della sentenza emessa nei suo confronti e si sia avvalso delle facoltà
al cui esercizio era preordinato quell'atto.
Ebbene, nella fattispecie risulta dall'atto di appello proposto dal difensore di fiducia del LEONARDI, che l'imputato era perfettamente a conoscenza del
provvedimento di condanna emesso nei suoi confronti, dal momento che ebbe a nominare l'avvocato Roberto Mangogna,
"conferendogli la facoltà di proporre impugnazione numero 1169/2000 R.G. avverso la sopra cennata sentenza depositare i relativi del Tribunale di Bolzano, e di motivi".
Così che non sussiste il dedotto vizio.
Anche l'ultima censura, con cui è stata dedotta la nullità del procedimento per lesione dei diritti di
difesa dovuta alla concessione di un termine troppo breve per lo studio del processo è destituita di fondamento.
E infatti, sempre secondo la giurisprudenza di questa
Corte, "la mancata concessione di un termine a difesa,
quale previsto dall'articolo 108 c.p.p., nella ipotesi di nomina di nuovo difensore (conseguente a rinunzia,
Prene revoca, incompatibilità del precedente, ovvero nella те
ipotesi di abbandono da parte dello stesso) determina "
nullità generale a regime intermedio, in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del
difensore. Ne consegue che detta nullità deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 182, comma 2, c.p.p. e, quindi, al più
tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto nullo,
costituito, nell'ipotesi data, dal provvedimento di diniego del termine in questione" (Cass. pen., sez. V, 14 febbraio 2002, Avini, RV 221905).
E poiché, nella fattispecie, il difensore dell'imputato non ha eccepito che il termine di venti minuti a lui
era eccessivamente breve, consegue che la concesSO
nullità eventualmente verificatasi si è sanata.
Quanto sopra premesso, vanno presi in esame congiunto i tre motivi di ricorso indicati alle lettere b), c) e d), con i quali il ricorrente ha sostenuto che nel caso
concreto le persone offese dal reato di truffa sarebbero 5
non la Telecom Italia s.p.a., ma i privati titolari delle utenze telefoniche, nessuno dei quali avrebbe proposto querela;
e che, in ogni caso, la querela proposta dalla menzionata società telefonica non sarebbe valida.
Tali censure non sono fondate per le ragioni che verranno appresso chiarite.
E in vero, il Collegio osserva anzitutto che il fatto
commesso dall'imputato, così come a lui contestato nel
capo di imputazione, non integra gli estremi della
truffa, ma quelli del delitto di furto aggravato dall'uso di un mezzo fraudolento: e infatti, risulta dalle sentenze di primo e di secondo grado ed è, peraltro, pacifico che il RD (reo confesso) si è impossessato di una energia avente un valore economico, così che nella fattispecie ricorrono le condizioni per
-
applicarsi il combinato disposto del primo e del secondo comma dell'articolo 624 C.P.; inoltre è stata accertata dai giudici del merito la circostanza, del pari pacifica, secondo cui per sottrarre l'energia in questione l'imputato si è avvalso di un mezzo fraudolento,
consistente "nell'allacciare per mezzo di alcuni morsetti la base del cordless di cui al verbale di sequestro al box ripartizione di linea" di alcuni immobili siti nella città di Bolzano. Perciò, nel caso concreto si sono verificati tutti gli elementi necessari per la sussistenza del delitto punito dagli articoli 624 e 625, numero 2, C.P.
A conferma della correttezza di tale tesi giuridica va del resto rilevato che, in una fattispecie analoga, le
Sezioni unite di questa Corte hanno stabilito che "la sottrazione di energia elettrica attuata mediante manomissione del contatore che alteri il sistema di misurazione dei consumi integra il reato di furto e non
quello di truffa;
detta misurazione, infatti, ha la funzione di individuare l'entità dell'energia trasferita all'utente e quindi di specificare il consenso dell'ente erogatore in termini corrispondenti, sicché la condotta dell'agente prescinde dall'induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all'impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario" (Cass. pen., Sez. un., 9
ottobre 1996, Nastasi).
Ciò posto, si osserva che i fatti su riferiti sono stati integralmente contestati nel capo di imputazione, e che
l'imputato si difeso da tali accuse: perciò la è
modificazione della qualificazione giuridica degli stessi resa possibile dal disposto dell'articolo 521 c.p.p.,
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applicabile anche al giudizio di legittimità (cfr.: Cass.
sez. VI, 18 settembre 1997, Donna e altri, RV pen.,
- non comporta alcuna violazione del diritto di 208616)
difesa.
commesSO dal RDDunque, essendo il reato
Ihnen perseguibile di ufficio, le deduzioni di cui ai motivi di ricorso in esame sono del tutto irrilevanti, non essendo necessaria la proposizione di una querela nei suoi
confronti per l'esercizio dell'azione penale.
E' perciò inutile, nel caso concreto, stabilire se le
parti offese siano la Telecom Italia s.p.a. ovvero (come sembra più corretto a questo Collegio) i titolari delle utenze sulle quali venivano addebitate le telefonate
abusivamente effettuate dal RD.
Ovviamente, in assenza di una impugnazione del pubblico ministero, malgrado la diversa e più grave qualificazione giuridica data alla vicenda, non è possibile alcuna reformatio in peius della pena applicata dai giudici del merito.
necessario questa Corte ritiene che sia Tuttavia
rinvio alla il provvedimento impugnato con annullare
Corte di appello di Trento, in quanto la sanzione da irrogare al RD deve essere rivista alla stregua 7
della fattispecie delittuosa da questi effettivamente
nonché alla eventuale applicazione di commessa,
circostanze attenuanti, possibile anche di ufficio ex
articolo 597, comma 5, c.p.p.
P.Q.M.
Qualificato il fatto contestato come furto ai sensi degli articoli 624 e 625, numero 2, C.P., annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Trento.
Così deliberato in camera di consiglio, il 21 dicembre
2004.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Pretro Q. hiema
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 26 GEN. 2005
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IL CANCELLIERE R
P
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Angelo Maria Cangemi
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