Sentenza 22 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2001, n. 6955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6955 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA ☐ IN NO6955 /01 Oggetto LA CORTE SUBR riscatto agrario SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.18357/99 FIDUCCIA Presidente Dott. Gaetano FAVARA Consigliere Dott. Ugo MALZONE Consigliere Cron.15787 Dott. Ennio FINOCCHIARO Cons. Relatore Rep.2664 Dott. Mario Ud. 08/03/01 CALABRESE Consigliere Dott. Donato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S ENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE' sul ricorso proposto da: per diritti 000022 MAG 2001 il RE EL, ON LO, elettivamente do- IL CANCELLIERE miciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difesi dall'avv. Vittorio CANCELLERIA D'Angelo, giusta delega in atti;
ricorrenti 00119748
contro
DI TI GI, LI IN, DI TI BA, quale padre esercente la potestà sul figlio minote DI TI RL, DI TI IU, elettivamente do- miciliati in Roma, via Marco Attilio, n. 15, presso l'avv. IU Spinelli, che li difende unitamente all'avv. Emidio Cesari, giusta delega in atti;
458 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrenti Richiesta copia esecutiva dal Sig. SPINELLI nonché contro per diritti L14000+6 12 SET. 2001 LI Italia, IL CANCELLIERE intimata avversO la sentenza della Corte d'appello di Ancona, n 246/1999, del 21 aprile 1999, deliberata 1'11 maggio € 15 € 3000 CANCELLERIA 1999 e pubblicata il 26 giugno 1999 (R.G. 41/93). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 marzo 20001 dal Relatore Cons. Mario Fi- nocchiaro;
Udito l'avv. G. Spinelli per i controricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 22 luglio 1988 RE EL e ON LO convenivano in giudizio, innanzi al tribunale CANCELLERIA di OL Piceno, DI TI GI, LI IN e LI Italia, e, premesso di essere coltivatori di- retti di un fondo confinante con quello acquistato dai convenuti con contratto 15 luglio 1987, trascritto il 22 luglio 1987, dichiaravano di volere riscattare ai sensi dell'art. 8 della 1. 26 maggio 1965, n. 590, il fondo da costoro acquistato, non essendo stati posti in 2 grado tramite la notifica del preliminare di eser- citare il diritto di prelazione di legge. Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alle avverse pretese, deducendone la infondatezza, sia attesa l'assenza, in capo agli attori, dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio del retratto, sia considerato che su i due fondi acquistati da essi con- cludenti erano insediati due famiglie coloniche mezza- drili, con conseguente esclusione del diritto di prela- zione e di riscatto dei proprietari di fondi confinan- ti. Svoltasi l'istruttoria del caso l'adito tribunale sentenza 21 maggio 23 ottobre 1992 rigettava la con - domanda attrice. Gravata tale pronunzia dai soccombenti RE EL e ON LO la corte di appello di Ancona con sentenza 21 aprile 1999, deliberata 1'11 maggio 1999 e pubblicata il 26 giugno 1999 rigettava il grava- me ponendo a carico degli appellanti le spese di lite. Per la cassazione di tale pronunzia hanno proposto ricorso affidato a due motivi RE EL e CAP- PO LO. Resistono con controricorso, illustrato da memoria, DI TI GI, LI IN, DI TI BA, 3 quale esercente la potestà sul figlio minore RL e DI TI IU. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come osservato in parte espositiva i giudici del merito hanno rigettato la domanda di riscatto, proposta da RE EL e ON LO
contro
DI MA IA GI, LI IN e LI Italia. A fondamento di una tale conclusione la corte di appello di Ancona ha osservato, in estrema sintesi: - da un lato, che sui terreni oggetto di riscatto erano insediati, al momento della vendita, degli affit- tuari;
dall'altro, che non era stata raggiunta la prova della capacità lavorativa della famiglia degli istanti, rapportata ai fondi coltivati e a quelli oggetto di re- tratto;
da ultimo, che faceva difetto, altresì, nella specie, qualsiasi elemento di prova circa la mancata vendita, da parte degli attori, nel biennio anteriore al riscatto, di fondi rustici aventi un reddito imponi - bile superiore a lire mille.
2. I ricorrenti ZA EL e ON LO unzi o co censurano la riassunta pronunzi con due motivi. Denunziano i ricorrenti, in particolare: 4 - «eccezioni proprie sollevate d'ufficio inammissi- bilità», sia quanto alla descrizione e alla collocazio- ne dei fondi oggetto di riscatto, sia per avere la sen- tenza gravata rigettato la domanda attrice (sul rilievo che il fondo era occupato da affittuari) anche quanto al c. d. fondo ex Rossi, sul quale non esistevano (al momento della vendita) insediamenti;
travisamento dei fatti, delle prove, violazione di legge≫ sempre relativamente al capo sull'affermato insediamento (sulla base di vere e proprie menzogne ri- ferite da un teste).
3. Il ricorso non può trovare accoglimento. Entrambi i motivi, infatti, sopra riassunti, sono per più versi - inammissibili. 3. 1. Le deduzioni svolte nei due motivi, in primis non sono conformi al modello imposto a pena di inam- missibilità- dall'art. 366 c.p.c. Come noto, perché il ricorso per cassazione sia am- missibile è indispensabile, tra l'altro, che dal conte- sto del ricorso - ossia, solo dalla lettura di tale at- to ed escluso l'esame di ogni altro documento, compresa - sia possibile desumere la stessa sentenza impugnata una conoscenza del «fatto>>>, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la por- 5 tata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (Cass., 4 giugno 1999, n. 5492). Certo quanto sopra si osserva che nella specie sia il primo che il secondo motivo sono formulati in termi- ni tali da non consentire a questa Corte di valutare il reale contenuto delle doglianze mosse alla sentenza ora impugnata (cfr. Cass., 17 aprile 2000, n. 4937). 3. 2. In secondo luogo, pur prescindendo da quanto precede si osserva che le riassunte censure tendono non a evidenziare errori commessi dai giudici a quibus e rilevanti sotto il profilo di cui all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. ma a una nuova valutazione dei fatti di causa, diversa da quella fatta propria dai giudici. Il tutto a prescindere dal considerare che con il secondo motivo si denunzia travisamento dei fatti e delle prove»>, senza considerare che giusta la testuale previsione di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. le senten- ze pronunziate in grado di appello possono essere impu- gnate per revocazione qualora la sentenza stessa si «l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa». «Vi è questo errore in particolare quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa≫. 6 Pacifico quanto sopra e non controverso che la de- nuncia di un travisamento di fatto quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per cassazione ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità (cfr. Cass., 27 marzo 1999, n. 2932), è palese la inammissibilità, an- che sotto tale diverso e concorrente profilo - come an- ticipato- della censura in esame. 3. 3. Assorbente, comunque, al fine di ritenere inammissibili i motivi in esame, il rilievo che la sentenza gravata - come riferito all'inizio - si SO- stanzia, su tre, autonome, rationes decidendi. I giudici del merito, infatti, hanno ritenuto che la domanda di riscatto proposta dal RE e della ON non potesse trovare accoglimento sia perché sui terreni oggetto di riscatto erano insediati, al momento della vendita, degli affittuari, dall'altro, che non era stata raggiunta la prova della capacità lavorativa degli istanti, rapportata ai fondi coltivati e a quelli A fett - oggetto di retratto, da ultimo, che faceva qualsiasi 5 elemento di prova circa la mancata vendita, da parte degli attori, nel biennio anteriore alla vendita, di 7 fondi rustici aventi un reddito imponibile superiore a lire mille. Pacifico quanto precede si osserva, giusta un inse- gnamento assolutamente pacifico presso la giurispruden- za di questa Corte regolatrice e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, che ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autono- - per giun- mamente idonee a sorreggerla, è necessario gere alla cassazione della pronunzia non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le cen- sure, affinché si realizzi lo scopo stesso della impu- gnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, о in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sor- reggano. È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola del- le dette ragioni, perché il motivo di impugnazione deb- ba essere respinto nella sua interezza, divenendo inam- missibili, per difetto di interesse, le censure avversO le altre ragioni (Recentemente, in tale senso, ad esem- 8 pio, Cass., 12 settembre 2000, n. 12040, specie in mo- tivazione). Certo quanto sopra si osserva che i ricorrenti dopo avere denunziato (peraltro inammissibilmente, alla luce delle considerazioni svolte sopra) la prima delle rife- rite rationes decidendi [relativa alla pretesa assenza, su alcune porzioni del terreno oggetto di riscatto di coltivatori insediati sugli stessi), quanto alle altre due rationes decidendi, osservano, testualmente: «agendo in retratto si è prospettato il possesso - di tutti i requisiti di legge. La famiglia RE (9 persone) sul presupposto che una entità può lavorare ha 3 - 5 (valutabile per il triplo potrebbe agire in sede di retratto per oltre 90 ha!»>; ~«si è provato, poi, per quanto possibile (probatio e l f u l diabolica) la mancata vendita nel biennio, cosa tra l'altro, mai contestata in alcun modo». È palese la inammissibilità - per la loro estrema delle deduzioni in esame, e, pertanto, di genericità - l'inammissibilità, per difetto di interesse riflesso, dei primi due motivi, atteso che anche nella eventuali - tà questi ultimi dovessero risultare fondati mai po- trebbe giungersi alla cassazione della sentenza impu- gnata, che rimarrebbe ferma sulla base delle due ratio- nes decidendi non adeguatamente censurate. 9 In applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.C., in tema di retratto agrario è onere del retraente dimostrare la sussistenza, in suo favore di tutte le condizioni volute dalla legge per l'accoglimento della domanda (Cass. 12 agosto 2000 n. 10789). Avendo, nella specie, i giudici del merito accerta- in linea di fatto, che non si rinviene (in atti) to, prova esauriente della condizione sancita dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965, afferente la soglia di ca- pacità lavorativa della famiglia degli istanti, rappor- tata ai fondi coltivati ed a quelli oggetto di retratto - dato questo che dovrebbe emergere dallo scarno testi- moniale acquisito sul punto [v. deposizioni Alfonsi Giovanni e Nepi] è palese che non è sufficiente al e e f I fine di superare il riferito accertamento la frase, as- generica contenuta, in ricorso, e soprasolutamente trascritta. Specie tenuto presente che era onere dei riscattan- ti dare idonea prova (indicando specificamente da quali documenti o da quali risultanze probatorie quelle cir- costanza emergevano] dei propri assunti e non limitar- si, genericamente, ad affermare che la famiglia AZ LI era composta da nove persone (senza dimostrare né quante di queste si dedichino in via esclusiva o preva- 10 lente о anche parziale alla conduzione di fondi, né quale sia la superficie dei fondi già coltivati). Quanto, infine, alla prova della mancata vendita di fondi rustici di imponibile superiore a lire mille nel biennio precedente il riscatto, è noto che la circo- comma 1, della stanza costituisce, a norma dell'art. 8, 1. n. 590 del 1965, condizione per l'insorgenza del di- ritto di prelazione in capo al coltivatore diretto pro- prietario del fondo confinante. Da ciò consegue che la prova della sussistenza del- la condizione spetta a chi esercita il relativo dirit- a nulla rilevando che si tratti di un fatto negati- to, comportando ciò non l'inversione dell'onere della VO, prova, ma soltanto che essa dev'essere fornita mediante quella dei fatti positivi contrari (Cass. 25 maggio 2000 n. 6878), senza che rilevi l'assenza di contesta- zioni specifiche (salvo che non risultino espresse am- missioni in tale senso ad opera della controparte) (cfr. Cass. 1 aprile 1995, n. 3836).
4. Risultato infondato in ogni sua parte il propo- sto ricorso - in conclusione deve rigettarsi, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spe- se di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
11 La Corte, rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dei controri- 240.000 oltre agli onora- correnti, liquidate in lire ri liquidati in lire 4.000.000. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 8 marzo 2001. il Consigliere relatore est. чать tle flee il Presidente Fiduccion Jovan 60000 IL CANCELLIERE C1 310000 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 22 MAG. 2001 oggi, Il IL CANCELLIERE C1 Giovan Glampatti IL CANCELLIERE 01 Giovanni Giambattista 38252 310000 DIRIGENTE AREA SERVIZI APO) (D.ssa M Graa DI FILIPPO) 12