Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2002, n. 3340
CASS
Sentenza 7 marzo 2002

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L'art. 9 n. 2 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 non impone di rispettare in ogni caso una distanza minima dal confine e, in applicazione del principio di prevenzione, va interpretato nel senso che tra una parete finestrata e l'edificio antistante va rispettata la distanza di mt. 10, con obbligo del prevenuto di arretrare la propria costruzione fino ad una distanza di mt. 5 dal confine, se il preveniente, nel realizzare tale parete finestrata, ha rispettato una distanza di almeno mt. 5 dal confine. Ove il preveniente abbia realizzato una parete finestrata ad una distanza dal confine inferiore a mt. 5, il vicino non sarà tenuto ad arretrare la propria costruzione fino a rispettare la distanza di mt. 10 da tale parete, ma potrà imporre al preveniente di chiudere le aperture e costruire (con parete non finestrata) rispettando la metà della distanza legale dal confine ed eventualmente procedere all'interpello di cui all'art. 875, secondo comma cod. civ, ove ne ricorrano le condizioni.

Ai fini della configurabilità della responsabilità per danni ex art. 872 cod. civ., è sufficiente la violazione delle prescrizioni urbanistiche in tema di altezza e volumetria degli edifici, a prescindere dall'abitabilità o dalla abitazione effettiva della maggior volumetria realizzata.

La realizzazione di un edificio di altezza e volumetria superiori a quelle consentite, in violazione di norme in tema di urbanistica, può comportare per il vicino una diminuzione di luce ed aria (ed una connessa diminuzione del valore del proprio edificio) superiori a quelle altrimenti legittime; dando così luogo alla configurabilità di una responsabilità per danni.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2002, n. 3340
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3340
Data del deposito : 7 marzo 2002

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