Sentenza 7 marzo 2002
Massime • 3
L'art. 9 n. 2 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 non impone di rispettare in ogni caso una distanza minima dal confine e, in applicazione del principio di prevenzione, va interpretato nel senso che tra una parete finestrata e l'edificio antistante va rispettata la distanza di mt. 10, con obbligo del prevenuto di arretrare la propria costruzione fino ad una distanza di mt. 5 dal confine, se il preveniente, nel realizzare tale parete finestrata, ha rispettato una distanza di almeno mt. 5 dal confine. Ove il preveniente abbia realizzato una parete finestrata ad una distanza dal confine inferiore a mt. 5, il vicino non sarà tenuto ad arretrare la propria costruzione fino a rispettare la distanza di mt. 10 da tale parete, ma potrà imporre al preveniente di chiudere le aperture e costruire (con parete non finestrata) rispettando la metà della distanza legale dal confine ed eventualmente procedere all'interpello di cui all'art. 875, secondo comma cod. civ, ove ne ricorrano le condizioni.
Ai fini della configurabilità della responsabilità per danni ex art. 872 cod. civ., è sufficiente la violazione delle prescrizioni urbanistiche in tema di altezza e volumetria degli edifici, a prescindere dall'abitabilità o dalla abitazione effettiva della maggior volumetria realizzata.
La realizzazione di un edificio di altezza e volumetria superiori a quelle consentite, in violazione di norme in tema di urbanistica, può comportare per il vicino una diminuzione di luce ed aria (ed una connessa diminuzione del valore del proprio edificio) superiori a quelle altrimenti legittime; dando così luogo alla configurabilità di una responsabilità per danni.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2002, n. 3340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3340 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3340 02 LA CORTE SUPRE Oggetto DISTANZE SEZIONE SECONDA CIVILE E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LEGALI R.G.N. 23541/99 - Presidente - Dott. Rafaele CORONA 2204100 Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA - - Consigliere Cron. 7120 - Dott. Carlo CIOFFI Rep. 869 Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Ud.03/12/01 Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. ISOLE 24 ORE SENTENZA per diritti € 3.10 # 7 MAR 2002 sul ricorso proposto da: it IL CANCELLIERE BR IL, quale erede di LI BR, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE elettivamente domiciliato in ROMA VIA BANCO DI S Richiesta copia studio SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato RI R per diritti € 3.10 dal Sig. 7 MAR. 2002 D'OTTAVI, loche difende unitamente all'avvocato il IL CANCELLIERE RICCARDO STECCONI, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. UFFICIO COPIE - ricorrente Richiesta copia studio dal Sig. GE per diritti € 3 to contro 7 MAR. 2002 elettivamente domiciliato in ROMA NA UR, IL CANCELLING VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato LUCA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE LINO TRAVAGLINI, SPINGARDI, difeso dall'avvocato Richiesta copia studio dal Sig. DNM 2001 giusta delega in atti;
per diritti € 3.10 7 MAR 2002 controricorrente - 1632 IL CANCELLIERE -1- nonchè
contro
NT RI PI, BR F.LLI NT, RI;
- intimati e sul 2° ricorso 02204/00 proposto da: F.LLI NT SPA, in persona del Presidente del Cons. di Amm.re NT AR PI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell'avvocato CRISTINA SALVUCCI, difeso dall'avvocato ERMANNO CONSORTI, giusta delega in atti;
-- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
BR IL, BR RI, NT RI PI, NA UR;
- intimati avverso la sentenza n. 243/99 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 26/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato STECCONI Riccardo, difensore del ricorrente che preliminarmente deposita certificati a BR LI e LV del anagrafici relativi Comune di GROTTAMMARE e atto notarile n°rep.79292 e dichiarazione di successione, nel merito conclude per -2- l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell'incidentale; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento del 5° motivo del ricorso principale, rigetto nel resto;
rigetto del ricorso incidentale. M -3- Svolgimento del processo Con atto notificato il 31 gennaio-2 febbraio 1978 LI UN conveniva davanti al Tribunale di Fermo la s.n.c. Impresa F.lli PI di PI AR PI e LI RN, nonché i e RN LI e soci AR PI PI premesso di essere proprietario di un edificio in che la società Grottammare, si doleva del fatto convenuta stesse realizzando sul terreno confinante un edificio in violazione della normativa prevista dal locale strumento urbanistico in tema di distanze tra edifici e dal confine, di altezza e di volumetria. La società convenuta, costituitasi, contestava il fondamento delle domande, che venivano rigettate dal Tribunale di Fermo con sentenza in data 1 dicembre 1995. LV UN, quale erede, unitamente a IN UN, di LI UN, nel frattempo deceduto, ک ے proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Ancona con sentenza in data 26 giugno 1999. premettevano I giudici di secondo grado che una distanza minima di l'obbligo del rispetto di dal nonconfine poteva mt. 5 per i fabbricati 3 desumersi dal rinvio, contenuto nell'art. 17 delle norme tecniche di attuazione, per tutte le Zone al d.m. 2 aprileclassificate di completamento, 1968, dal momento che l'art. 9 n. 2 si limita a prescrivere un distanza minima tra fabbricati. Non risultava, poi, violata la distanza minima tra pareti finestrate ed edifici antistanti prevista dallo stesso art. 9 n. 2 del D.M. 2 aprile 1968. Né la violazione dell'obbligo del rispetto di una minima dal confine era desumibiledistanza dall'art. 40 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale di Grottammare, il cui quinto comma stabilisce che le nuove costruzioni devono mantenere dai confini almeno le distanze minime prescritte secondo la zona e devono altresì distaccarsi dagli stessi confini secondo le proporzioni tra le altezze e le distanze prescritte per ogni zona, ed il cui sesto comma precisa che dette proporzioni determinano delle inclinate che costituiscono l'elemento per l'ubicazione ed il dimensionamento dei fabbricati sia verso la strada sia verso gli spazi di isolamento interno. Mancava, infatti, una normativa specifica per le singole zone in tema di distanze dai confini e le "inclinate" erano previste più in funzione urbanistica che propriamente edilizia, servendo ad una collocazione ordinata degli edifici rispetto alle strade ed agli spazi di isolamento interno. La Corte di appello di Ancona escludeva che vi fosse violazione delle norme in tema di distanze con riferimento al manufatto realizzato dalla società convenuta destinato a garages, il quale si trovava a mt. 0,90 dal confine, a mt. 4,45 dal bow- window della casa UN e a mt. 5,95 dalla parete di tale casa, in base alla seguente motivazione: Esso è stato realizzato sotto la quota zero imposta dal Comune, come accertato dai consulenti d'ufficio, e quindi non è volume fuori terra e non crea una intercapedine. Il fatto che sporga dal piano di campagna da un minimo di metri 0,70 ad un massimo di metro 1,28 costituisce un dato che non solo lo pone fuori e dell'art. delle previsioni dell'art. 873 c.p.c. h ("realizzabile”), ma che è altresì del 40 N. T. A. tutto provvisorio in quanto espressamente previsto il reinterro (come anche le fotografie evidenziano). I giudici di secondo grado ritenevano che della società appellata non era in l'edificio regola con la normativa in tema di altezza, ma ciò 5 non giustificava la fondatezza della domanda di risarcimento, in base alla seguente motivazione: Ma soprattutto è da considerare come la diminuzione dei sopraddetti fattori di godimento sia la conseguenza normale dell'edificazione in sé del lotto adiacente, effettuata in una zona pressoché pianeggiante e secondo le quote imposte dal Comune che fanno riferimento (verbale 15/9/77 ed accertamenti compiuti da entrambi i consulenti) ai piani delle nuove vie pubbliche, questi leggermente superiori a quelli della proprietà UN. Il supero dell'altezza massima consentita, che non sua incidenza valutato a può essere nella considerazione, si apprezza prescindere da tale allora come direttamente insignificante nei suoi profili quantitativi di danno, non recante un aggravio diverso ed ulteriore a quello prodotto M dalla edificazione in sé, in definitiva espressione di un medesimo disagio soggettivo. Lo stesso discorso valeva per la realizzazione di una volumetria superiore a quella consentita. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, LV UN. Resiste con controricorso la LI PI 6 s.p.a. (già Impresa F.lli PI di PI AR PI & LI RN s.n.c.), la quale ha anche proposto ricorso incidentale condizionato, con un unico motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione preliminarmente disposta la riunione dei Va ricorsi. Va, poi, ritenuta infondata l'eccezione sollevata nella memoria della SOC. PI, secondo la quale LV UN non avrebbe provato di essere erede di LI UN. A prescindere dal fatto che il giudizio di secondo grado si era svolto nei confronti di LV UN, quest'ultima ha esibito documentazione a sostegno della sua legittimazione. Il primo motivo del ricorso principale propone due censure. Con la prima si deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello di Ancona, l'art. 9 n. 2 d.m. 2 aprile 1968 comporterebbe l'obbligo di rispettare una distanza minima dal confine di mt. 5 dal confine. Diversamente opinando, colui il quale dovesse costruire per primo a distanza dal confine minore di cinque metri, ma maggiore di quella prevista 7 dall'art. 875 cod. civ., imporrebbe a confinante il rispetto di una distanza maggiore dal confine (al fine di assicurare una distanza totale tra i fabbricati, dei quali uno con parete finestrata, non inferiore a mt. 10). La doglianza è infondata. Occorre premettere che la inesistenza di un obbligo di rispettare in ogni caso una distanza minima dal confine (con conseguente inapplicabilità della prevenzione), ove non del principio (o implicitamente) prevista negli espressamente strumenti urbanistici locali, è desumibile dallo stesso art. 9 n. 2 del d.m. 2 aprile 1968. Se, infatti, tale disposizione impone una determinata distanza solo tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (con conseguente obbligo di rispetto di una distanza minima dal confine, in applicazione del principio di prevenzione), ciò significa a contrario che ove non vengano realizzate pareti finestrate tale obbligo il non sussiste e trova piena applicazione principio di prevenzione. Con riferimento, poi, alla ipotesi di realizzazione di pareti finestrate, fermo restando che, per motivi di logica, prima ancora che di 8 equità, è da escludere che il preveniente possa realizzare una parete finestrata alla distanza dal confine prevista dall'art. 905, primo comma, cod. civ., imponendo al prevenuto di arretrarsi da tale confine fino a rispettare la distanza di mt. 10 da tale parete, la disciplina in tema di distanze va trovata integrando le previsioni di cui all'art. 9 n. 2 d.m. 2 aprile 1968 con il principio di prevenzione, nei limiti in cui lo stesso può trovare applicazione. Se il preveniente costruisce una parete finestrata ad una distanza pari о superiore a mt. 5 dal confine non vi sono problemi. Il prevenuto potrà, a sua volta, realizzare un edificio con una parete, finestrata o meno, ad una distanza pari ad almeno mt. 10, anche se inferiore a mt. 5 dal confine. E' da ritenere che comunque debba trovare applicazione l'art. 905 cod. civ. Ove il preveniente dovesse realizzare una parete finestrata ad una distanza dal confine inferiore a mt. 5, il vicino non sarà tenuto ad arretrare la propria costruzione fino a rispettare la distanza di mt. 10 da tale parete, ma potrà imporre al preveniente di chiudere le aperture e costruire (evidentemente con parete non finestrata) 9 rispettando la metà della distanza legale dal confine, ed eventualmente procedere all'interpello di cui all'art. 875, secondo comma, cod. civ., se non fosse stata rispettata dal preveniente la distanza minima di mt. 1,5 dal confine. In altri termini, la logica e l'equità espressa dal generale principio di prevenzione impongono di interpretare l'art. 9 n. 2, cit., nel senso che tra una parete finestrata e l'edificio antistante va rispettata la distanza di mt. 10, con obbligo del prevenuto di arretrare la propria costruzione fino ad una distanza massima di mt. 5 dal confine, se il preveniente, nel realizzare tale parete finestrata, ha rispettato una distanza di almeno mt. 5 dal 2 confine. Nella specie, non essendo in contestazione la sussistenza, tra gli edifici delle parti in causa, di una distanza superiore a mt. 10 e non essendo ے ک obbligata, per le ragioni esposte, la società convenuta a rispettare una distanza minima dal confine, la sentenza impugnata va, sul punto, confermata. Sempre con il primo motivo del ricorso principale LV UN deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello di Ancona, l'art. 10 40 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale di Grottammare, nel prevedere delle "inclinate", prevede anche una distanza minima dal confine. La doglianza è infondata. A prescindere, infatti, dalla esattezza о meno della affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale le "inclinate" in questione erano previste più in funzione urbanistica che in funzione edilizia, rimane pur sempre il fatto che per determinare tali inclinate era necessaria la previsione per le singole zone delle distanze minime dai confini, previsione che manca, secondo un'affermazione contenuta nella sentenza impugnata la cui esattezza non viene censurata dalla ricorrente. Con il secondo motivo la ricorrente in via principale si duole del fatto che la Corte di appello di Ancona abbia affermato che del manufatto destinato a garages realizzato dalla società convenuta, il quale, secondo le risultanze della C.T.U., sporge dal piano di campagna da un minimo 70 ad un massimo di mt. 1,28, non si dovevadi cm. tenere conto ai fini delle distanze, sul presupposto che sarebbe "del tutto provvisorio in 11 quanto è espressamente previsto il reinterro”. Deduce, in proposito, LV UN che la semplice previsione del reinterro non poteva superare il fatto che comunque la parte di tale manufatto (che non poteva essere considerato volume tecnico) sporgente dal suolo fosse stata realizzata al di sopra del piano di campagna preesistente e quindi di essa si doveva tenere conto ai fini delle distanze. La doglianza è infondata. A prescindere dalla correttezza del riferimento alla semplice previsione del reinterro della parte del locale destinato a garages sporgente dal terreno ad opera della sentenza impugnata, va rilevato che la stessa ha fatto riferimento anche ad una diversa ratio decidendi, ravvisabile nel fatto che di tale manufatto non si poteva tenere conto in base alla normativa specifica locale, per R essere stato realizzato sotto la "quota zero" imposta dal Comune di Grottammare, e la correttezza censurata dalla di tale affermazione non viene ricorrente. esaminato Da un punto di vista logico va, poi, l'unico motivo del ricorso incidentale, il quale, ha ad oggetto una pur essendo condizionato, 12 L questione pregiudiziale di merito. La soc. LI PI, sul presupposto che la violazione delle norme in tema di altezza e volumetria del proprio fabbricato sarebbe stata desunta dal fatto che il sottotetto era stato reso abitabile, deduce che tale abitabilità non poteva considerarsi provata e comunque non era provata la riferibilità ad essa attuale ricorrente in via incidentale e non, invece, agli acquirenti. La doglianza è infondata, in quanto ai fini della teorica responsabilità per danni ex art. 872 cod. civ. è sufficiente la violazione delle prescrizioni urbanistiche in tema di altezza e di volumetria degli edifici (nella specie pacifica), a prescindere dalla abitabilità о dalla abitazione effettiva della maggior volumetria realizzata. Con il terzo motivo del ricorso principale LV UN censura la motivazione con la quale la Corte di appello di Ancona ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni per avere la società convenuta realizzato un edificio di altezza e volumetria superiore a quanto consentito e deduce che tale danno andava individuato nella diminuzione di aria e luce subita dal fabbricato confinante. La doglianza è fondata. 13 La Corte di appello di Ancona, infatti, è partita dall'erroneo presupposto che il proprietario dell'edificio confinante con un fondo sul quale subisce un viene realizzata una costruzione semplice disagio soggettivo sul quale sono ininfluenti le dimensioni della nuova costruzione e quindi la violazione delle norme in tema di altezza e di volumetria. Da un lato, però, un semplice disagio soggettivo non fa parte del danno risarcibile, mentre l'art. 872 cod. civ. prevede espressamente che la violazione delle norme in tema di urbanistica comporta il diritto al risarcimento del danno;
dall'altro, la realizzazione di un edificio di altezza e volumetria superiori a quelle consentite può comportare per il vicino una diminuzione di luce ed aria (ed una connessa diminuzione del valore del proprio edificio) superiore a quelle che dovrebbe subire per effetto di una attività legittima, la cui risarcibilità non vi è motivo di escludere. In definitiva, va accolto il terzo motivo del ricorso principale, mentre vanno rigettati gli ricorso, nonché il altri motivi dello stesso ricorso incidentale. 14 In relazione al motivo accolto la sentenza impugnava va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Bologna, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il primo e secondo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale;
accoglie il terzo motivo del ricorso principale;
cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Bologna. Roma, 3 dicembre 2001 IL RELATORE IL PRESIDENTE риже Alorona 109T 129,11 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 456T 41,32 TOT. 170. 43 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 7-MAR. 2002 IL CANCELLIERE C1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 28Registrato in dato² 861 U. 2002 Serie 4 F F U 28 2875Q versate €170,43 GIU al 002 (euro CENTOSETIANCA 143, D 15 p. Dirigente Area Servizi (Dot razia DI LI) Responsatte genizio Atti Giudiziari (Dr. M. RACCICHIN;
)