Sentenza 6 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, all'insufficienza della motivazione del provvedimento applicativo della misura può supplire, integrandola, il giudice del riesame.
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2007, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 06/12/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 3903
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 25148/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE US, N. IL 08/11/1967;
avverso ORDINANZA del 24/05/2007 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Delehaye che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
IE PP è stato raggiunto da ordinanza di custodia in carcere emessa il 3/5/07 dal GIP del Tribunale di Palermo perché ritenuto gravemente indiziato di detenzione e porto illegali, sino al novembre 2003, di una pistola cal. 22.
Il provvedimento restrittivo è stato annullato in sede di riesame, con ordinanza 24/5/07 del locale Tribunale, per ritenuta inesistenza dell'esigenza cautelare di cui alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p. in relazione alla quale era stato adottato, mentre sono stati ritenuti esistenti i gravi indizi desunti da una conversazione intercettata il 12/5/04 tra il IE e SU PP, suo superiore nell'ufficio appalti del comune di Mazara del Vallo ove era impiegato che è stato indagato per partecipazione alla "famiglia" mafiosa di "Cosa nostra" di Marsala.
Contro questa pronuncia il difensore del IE ha ricorso per Cassazione riproponendo l'eccezione di nullità dell'ordinanza del GIP, ai sensi dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), in quanto in tale provvedimento non sarebbero state indicate le ragioni della rilevanza indiziaria attribuita alla menzionata intercettazione ambientale e deducendo comunque violazione di legge in ordine alla ritenuta esistenza dei gravi indizi stante il contenuto, che si sostiene essere inverosimile e ambiguo, della conversazione intercettata.
Il gravame deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.. La questione di nullità è manifestamente priva di fondamento, poiché secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Sez. 6^ 10/1/00, Iadadi, rv. 215.433; Sez. 6^ 6/12/00, Slavica, rv. 218.507; Sez. 4^ 26/2/02, Godena e altri, rv. 221.239;
Sez. 4^ 8/7/04, Chisari, rv. 230.415) all'insufficienza della motivazione del provvedimento applicativo della misura cautelare, che è ciò di cui in sostanza nel ricorso ci si duole, ben può supplire, integrandola, il giudice del riesame.
Quanto poi alla esistenza della condizione di cui all'art. 273 c.p.p., il ricorso contiene solamente critiche di puro merito all'adeguato apparato argomentativo immune da vizi di manifesta illogicità, i soli sindacabili in questa sede, con cui il Tribunale ha desunto indizi connotati da gravità a carico del IE per il reato che gli è addebitato dall'analisi del contenuto della menzionata conversazione con il SU, nella quale quest'ultimo parla del possibile utilizzo di armi in una ipotetica spedizione punitiva contro il segretario generale del comune di Mazara del Vallo RI TO, che intralciava i suoi piani, e il IE, nel dargli suggerimenti al riguardo, a un certo punto, parlando dei suoi trascorsi con le armi e del timore che aveva di portarle con sè, racconta di essersi procurato una pistola cal. 22 - mai denunciata - che aveva nascosto in una rientranza del muretto del cancello di ingresso della sua abitazione di campagna, ove a suo dire gli sarebbe stata rubata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2008