Sentenza 19 marzo 2001
Massime • 1
In caso di unica chiamata di correità, le dichiarazioni rese a carico dell'imputato debbono trovare riscontri probatori individualizzanti; questi, tuttavia, possono essere dedotti dagli elementi di causa e la valutazione del giudice può basarsi anche su rilievi logici che in modo coerente e fondato riconducano all'imputato riscontri singolarmente non univoci rispetto alla sua persona.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/03/2001, n. 21621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21621 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO DE CHIARA - Presidente - del 19/03/2001
1. Dott. ALESSANDRO CONZATTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DONATO DANZA " N. 345
3. Dott. LUIGI FENU " REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCO FIANDANESE " N. 23269/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR Gioacchino, n. il 18/10/1978 a Napoli
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, sez. minorenni, in data 30/03/2000
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. D. Danza
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Vincenzo Geraci che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Napoli, sez. minorenni, con la sentenza in epigrafe, confermava - quanto alla responsabilità - quella del tribunale per i minorenni nei confronti di Gioacchino AR, imputato di rapina aggravata in concorso con maggiorenne e di lesioni pluriaggravate pure in concorso;
riduceva però la pena giudicando prevalenti le generiche concesse, tenuto conto anche della diminuente della minore età.
Hanno proposto ricorsi distinti per cassazione il difensore e l'imputato.
Il primo denuncia violazione degli artt. 192 e 500 c.p.p.;
travisamento del fatto in relazione alla deposizione del chiamante in correità NS IR, coimputato maggiorenne, sul rilievo che quest'ultimo all'udienza dibattimentale, confessando di aver effettuato le rapine, aveva però escluso che il AR avesse preso parte all'episodio delittuoso, ma, anzi, si era adoperato per farlo desistere dall'azione; che, nonostante la contestazione, da parte del P.M., per le diverse dichiarazioni rese nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto, contenenti la chiamata in correità del AR, l'IR aveva confermato la versione resa in dibattimento chiarendo di avere accusato il minore perché turbato dalla detenzione carceraria. In presenza di tale situazione sarebbe stato necessario acquisire ex art. 500 c.p.p. al fascicolo del dibattimento il verbale del precedente interrogatorio: in mancanza, si configurerebbe il travisamento del fatto circa la chiamata in correità del AR, smentita dalla deposizione dibattimentale dell'IR.
Denuncia altresì, a voler ritenere valida tale chiamata, l'assenza di riscontri individualizzanti.
L'imputato, dal suo canto, denuncia violazione della legge penale e processuale, nonché vizi della motivazione perché i giudici di merito avrebbero mancato di tener conto dell'assenza di riscontri oggettivi e soggettivi "a suffragio della credibilità estrinseca ed intrinseca del dichiarante", ne' avrebbero valutato la genuinità della chiamata in correità con riferimento all'eventuale esistenza di motivi di astio fra i due imputati.
Si chiede, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo non merita di essere condiviso.
Deve escludersi la violazione denunciata della disciplina dell'art. 500 C.P.P. (rectius, del combinato disposto degli artt. 210 e 513, cm. 2 C.P.P. nel testo risultante dalla pronuncia di illegittimità contestato, con sentenza n. 361/98), poiché la ratio della acquisizione delle dichiarazioni precedentemente rese da coimputato e contenute nel fascicolo del P.M. è quella di rendere possibile la contestazione in tutto o in parte della difforme deposizione del medesimo al dibattimento. Nel caso specifico era pacifica la chiamata in correità del AR, da parte del coimputato maggiorenne, avvenuta all'udienza di convalida dell'arresto di quest'ultimo: in punto a tale chiamata ed alla susseguente ritrattazione, come è dato desumere dagli atti (consultabili in questa sede, essendo denunciato errore "in procedendo"), non era insorta alcuna divergenza che rendesse necessaria la consultazione del verbale contenuto nel fascicolo del P.M.; onde superflua, ai fini della contestazione, deve ritenersi l'acquisizione dello stesso verbale, tanto più che era stato proprio l'IR ad ammettere di aver coinvolto nella rapina da lui confessata il AR, per cui alla udienza non si rendeva neanche indispensabile una formale contestazione al fine di utilizzare la chiamata in correità, non reiterata al dibattimento. Peraltro, la corte di merito ha con apprezzamento immune da vizi logici e giuridici, riconosciuto intrinsecamente credibile detta chiamata in considerazione dell'originaria spontaneità e coerenza dell'accusa "enunciata agli organi di P.G. senza sollecitazione alcuna, ribadita all'udienza di convalida e confermata in sede dibattimentale" di primo grado. Resta il problema della integrazione delle dichiarazioni accusatorie dell'IR (apparse credibili rispetto alla sua tardiva ritrattazione) attraverso elementi obbiettivi di riscontro individualizzanti, posto che sul punto si sono particolarmente incentrate le censure contenute in entrambi i ricorsi. Giova all'uopo premettere che la disposizione dello art. 192, cm. 3, C.P.P. non enuncia una definizione contenutistica degli altri elementi che il giudice ha l'obbligo di riscontrare per attribuire nel giudizio penale piena attendibilità probatoria alla chiamata di correo e comunque alla dichiarazioni accusatorie rese da coimputato o dall'imputato secondo la disciplina delineata dal citato comma e da quello successivo. La sussistenza di riscontri individualizzanti è ritenuta indispensabile dall'ormai univoca giurisprudenza di legittimità perché sulla base di dette dichiarazioni si possa pervenire ad un giudizio positivo sulla responsabilità penale dell'imputato destinatario delle accuse nel relativo procedimento penale. Si è giustamente rilevato che l'assenza di riscontri individualizzanti, se pure ve ne siano altri obbiettivi idonei a convalidare la credibilità del dichiarante, ma siano privi di qualsiasi riferimento alla persona dell'accusato, non può valere ad integrare la prova per fondare un giudizio di colpevolezza, restando le dichiarazioni in esame, e, segnatamente la chiamata d correo, per volontà del legislatore al rango di elemento di prova insufficiente in mancanza di qualsiasi riscontro che ne integri l'efficacia nei confronti della persona accusata;
onde il riscontro esterno non individualizzante può valere soltanto a suffragare l'emissione di una misura cautelare giustificando la gravità del quadro indiziario, richiesta a tal fine, giammai una pronuncia di condanna. Posto però, come sopra puntualizzato, che il legislatore non ha delimitato il contenuto degli elementi di riscontro, la valutazione del giudice di merito al riguardo non soffre alcuna limitazione e può basarsi anche su rilievi logici che nel contesto peculiare della vicenda processuale e del comportamento di quest'ultima inducono fondatamente a ricondurre alla sua persona i riscontri esterni apparentemente non individualizzanti. Questo principio, che ad avviso del collegio, è del tutto in linea con la previsione normativa in esame, ben si attaglia alla fattispecie concreta rettamente valutata dalla corte di merito. Infatti, il convincimento della responsabilità del AR è stato tratto dal sicuro riscontro della partecipazione di altra persona alla rapina, giusta deposizione della parte offesa che ha affermato, appunto, di essere stata immobilizzata dal correo, il quale l'aveva trattenuta per le spalle, sebbene, proprio per la posizione da costui assunta, la stessa non fosse stata in grado di memorizzarne l'aspetto. La riconducibilità logica del riscontro alla persona del AR appare correttamente desunta: a) dal fatto che, in sede di ritrattazione, l'IR non ha escluso la presenza del AR attribuendo, come viene ricordato negli stessi motivi di ricorso, la partecipazione del medesimo ad un presunto tentativo di farlo desistere dall'azione delittuosa;
b) dal rilievo che il minore non si è preoccupato minimamente di smentire sul punto il dichiarante;
c) dalla considerazione logica che, dovendosi perciò ammettere la presenza dell'imputato nell'esecuzione della rapina e non risultando altre persone, il AR non poteva essere che l'autore dell'immobilizzazione della parte offesa, la quale, se per le modalità della violenza subita non è stata in grado di memorizzarne l'aspetto, non ha nemmeno escluso l'identificazione del complice dell'IR con la persona dell'odierno ricorrente. Il ricorso, articolato in due distinti atti rispettivamente a firma del difensore e dell'imputato, deve essere, dunque, rigettato, senza però condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali, stante la sua minore età all'epoca della consumazione della rapina.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2001