Sentenza 17 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/10/2002, n. 14760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14760 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2002 |
Testo completo
0 74604 ESENTE DA REGISTRAZIONI از AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 REPUBBLICA ITALIA MATE RIA TR IBUTARIA N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria 180 Dott. Giovanni PAC ΤΙ4 7 6040 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrá G.N. 4128/01 Consigliere Cron. 34414 Dott. Giulio GRAZ DEI Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Dott. Vittorio Consigliere- Ud. 22/02/02 RAGONESI Dott. Achille - Consigliere C.C. MELONCELLI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA 4 . N. 74604 5 3 sul ricorso proposto da: - PERUGIA, in MINISTERO DELLE FINANZE UFF ENTRATE persona del Ministro pro tempore, elettivamente ب domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso و د 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta ن e difende ope legis;
- ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2002 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
1005 -1-
contro
OZ NI;
-p intimato Commissione avverso la sentenza n. 412/99 della regionale di PERUGIA, depositata il tributaria 16/12/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/02/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Ministero dell'economia e delle finanze ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, che, nella sanzionata reiezione di pretesa impositiva coltivata da esso ricorrente, ha dichiarato competere al soggetto contribuente sunnominato, residente in comune compreso fra quelli colpiti dagli eventi sismici del 7/11 maggio 1984, la detrazione del reddito dichiarato per l'anno in contestazione dell'importo delle imposte sui redditi il pagamento delle quali era stato sospeso dal d.l. 26.5.1984 n. 159, convertito nella L. 24.7.1984 n. 363: prospetta, per suffragare il gravame, essere la pronuncia impugnata inficiata da "violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n. 133, art. 28; decreto legge 30 dicembre 1985 n. 791, art. 3, comma 2/bis; legge 27.12.1997 n. 449, art. 13, primo comma;
legge 28 febbraio 1986 n. 46, art. 10; d.p.r. 597/1973, art. 2; decreto legge 29 maggio 1989 n. 202 convertito in legge n. 263/1989 (in relazione all'art. 360, n. 3, sostenendo, in definitiva, nonc.p.c.)", competere la discussa detrazione alla controparte, contribuente, astenutasi da ogni attività difensiva nella presente sede. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non è fondato. La questione sollevata dalla p.a. ricorrente è stata affrontata, da ultimo, da Cass. Sez. trib., sent. n. 8659 del 25.6.2001, che, nel solco dei precedenti arresti nn. 4945 del 18.4.2000 e 534 del 16.1.2001, l'ha risolta enunciando il principio secondo cui l'art. 3, comma 2/bis, d.l. 30.12.1985 n. 791, come convertito nella L. 28.2.1986 n. 46 - - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette sospesi, in virtù dell'art. 13/quinquies d.l. 26.5.1984 n. 159, come convertito дов nella L. 24.7.1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centro meridionale colpiti da eventi sismici non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini della irpef e dell'ilor -, in virtù dell'interpre- tazione autentica recata dall'art. 28 L. 13.5.1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 L. 18.2.1999 deve essere considerato nella ridetermi-n. 28, nazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. La sentenza impugnata si rivela resa in conformità all'orientamento giurisprudenziale risultante dagli arresti citati, dal quale non vi è ragione di discostarsi, e, perciò, resiste alle critiche mosselle con il delibato gravame, e merita di essere tenuta ferma. Il ricorso, corrispettivamente, va rigettato. Non va provveduto sulle spese della parte intimata, come detto, astenutasi da ogni attività difensiva nella presente fase del processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte Suprema di cassazione, il 22 febbraio 2002 Il PresidenteLiet ertensen IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 OTT. 2002Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio